Trib. Monza, sentenza 06/01/2025, n. 18

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 06/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 18
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4977/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
OT. OM s.r.l. (cod. fisc. 06217660965) con sede in Copreno di Lentante Sul Seveso
difesa dall'Avv. Emilio A. Nespoli
- ATTRICE -

CONTRO

US LE OR ([...]) difeso dall'Avv. Marco Radina
- CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione
conclusioni delle parti :
per parte attrice:
NEL MERITO:
- Accertato il contenuto offensivo e diffamatorio dei post pubblicati dal Sig. LE OR US e OMunque che la condotta del Sig. US per cui è causa costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c., condannare il predetto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla OT.OM s.r.l. che si quantificano in € 25.000,00.= o l'altra diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- Respingere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal Sig. US.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese di lite, oltre rimb. spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito cosi' giudicare:
In via principale: rigettare integralmente le domande attoree, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa nonché, stante la palese insussistenza della domanda, nonché avendo riguardo alla condotta di controparte, si chiede la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata: rideterminare la misura del risarcimento dovuto, avendo OMe riferimento le tabelle stilate dall'Osservatorio per la giustizia civile tribunale Milano, parametrando il quantum alla diffamazione di tenue gravità, o a quanto ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, IVA e CPA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO


1.Svolgimento del processo

OT SR , quale azienda che opera nel settore del OMmercio di beni d'arredamento , sia in forma tradizionale che tramite internet, ha convenuto il sig. US allegando che nel mese di agosto 2022 il convenuto acquistava un divano ed una libreria, merce che veniva consegnata nella mattinata del

5.12.2022 OMe da
verbale di consegna;
lL'11.12.2022 (e dunque 6 giorni dopo la consegna) il Sig. US inviava un'email a OT.OM nella quale affermava di aver
Pag. 2 di 8
rilevato un graffio sul pavimento del pianerottolo del proprio piano causato dai montatori di
OT in occasione della consegna della merce Interveniva quindi una corrispondenza fra il Sig.
US e OT nella quale la società evidenziava OMe nulla fosse stato segnalato nel verbale di consegna e OMunque OMe non fosse stata inviata nessuna OMunicazione nelle 24 ore successive alla consegna
Il US , all'esito di tali risposte dell'azienda, faceva sapere che non avrebbe fatto buona pubblicità del marchio OT e dell'assistenza ricevuta e, a far data dal 13.12.2022, postava sulle pagine Facebook ed Instagram di OT.OM una serie di OMmenti dal contenuto falso, offensivo e diffamatorio per OT. Il medesimo OMmento veniva altresì pubblicato su
Trustpilot
In particolare la recensione- secondo parte attrice, veniva postata per ben 74 volte (per la precisione: 15 post su Facebook, 58 su Instagram e 1 su Trustpilot)
Il 16.12.2022 OT.OM pubblicava la propria risposta alla recensione del Sig. US scritta su
Trustpilot del 13.12.2022 ed il Sig US aggiornava la recensione del 13.12.2022 aggiungendo dettagli inventati in ordine al fatto che lo stesso avrebbe provato ad avvisare OT.OM dell'asserito danneggiamento al pavimento il giorno successivo alla consegna
Sulla base di tali OMportamenti del sig.US , ed alla luce della documentazione allegata riportante il contenuto delle recensioni, parte attrice ha ritenuto lesa la propria reputazione OMmerciale e chiesto un risarcimento pari ad euro 25.000,00, determinato equitativamente dal giudice anche sulla base dei criteri forniti dalle tabelle milanesi.
Si è costituito il US contestando in primis lo svolgimento degli accadimenti riportato dall'attrice ( ed allegando un serie di atti intimidatori a suo dire subiti e per cui aveva sporto denuncia , apparentemente riconducibili alla vicenda in esame). In particolare contestava la ripetitività dei post ( per 74 volte stando all'attrice) giacchè gli stessi post erano ogni volta immediatamente cancellati da OT -che aveva il controllo dei propri siti facebook ed instagram- ;
rilevava inoltre che gli stessi post non erano più presenti a parte uno su Trustpilot.
In ogni caso sosteneva la verità , continenza e l'interesse pubblico dei post ( interesse dei consumatori a conoscere le modalità operative e OMmerciali di OT)
Infine eccepiva l'assoluta indeterminatezza – ed assenza di prova – del danno e del nesso causale lamentato da OT e chiedeva dunque il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio veniva formulata dal giudice proposta transattiva con la previsione di una somma e la rimozione di un post ancora presente e le parti successivamente revocavano
l'iniziale adesione rappresentando il convenuto che pendeva querela di OT per i fatti in questione.
Quindi il giudice, non ammesse le prove, rimetteva la causa in decisione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi