Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 4454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Immigrazione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2023 promossa da:
NC BR – con C.F.: [...]-, con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO TONUCCI;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO – con C.F.: 97953870587 -, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione;
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
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OSSERVA
Come e stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con il ricorso in atti RI IN (cittadino nigeriano) si rivolgeva a questo Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. (cfr. decisione della Commissione territoriale di Ancona del 29.11.2021) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 08.05.2023 all'Ufficio Immigrazione di Pesaro-Urbino che l'aveva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Immigrazione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lara Seccacini nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2023 promossa da:
NC BR – con C.F.: [...]-, con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO TONUCCI;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO – con C.F.: 97953870587 -, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
visti il ricorso avverso il respingimento dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato e i relativi allegati;
visto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato successivamente rilasciato all'istante;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione;
ritenuto, che il suddetto permesso di soggiorno può correttamente definirsi come atto di autotutela per aver ritenuto la Questura di Pesaro-Urbino, in seguito al riesame degli atti del procedimento, che sussistevano in capo al ricorrente i requisiti per ottenere il predetto permesso;
considerato, che, alla stregua della giurisprudenza consolidata, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato costituisce un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, il quale, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l'interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, C.d.S., n. 72/1989);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il ricorrente il bene della vita disputato, ancorché a seguito del deposito e della notifica del ricorso a controparte, come, del resto, richiesto dallo stesso ricorrente;
rilevato che quest'ultimo ha chiesto, altresì, la condanna di parte resistente alle spese processuali, sicché il ricorso va comunque esaminato al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale per il regime delle spese;
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OSSERVA
Come e stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta, comunque, la pronuncia sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, e tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge;
in tal senso si è pronunciata la Corte cost. con sent. n. 274/2005, la quale, ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese ha riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento precisando che non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza.
Tanto premesso si osserva nel merito che il ricorso presentato a questo Tribunale avrebbe dovuto essere accolto.
Con il ricorso in atti RI IN (cittadino nigeriano) si rivolgeva a questo Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I. (cfr. decisione della Commissione territoriale di Ancona del 29.11.2021) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'istanza di conversione era stata avanzata dal ricorrente in data 08.05.2023 all'Ufficio Immigrazione di Pesaro-Urbino che l'aveva
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