Trib. Avellino, sentenza 14/10/2024, n. 1736
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Testo completo
Sentenza n. Anno 2024
Il Tribunale di Avellino, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott. Raffaele Califano Presidente
2)Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) Dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 D.lvo 150/2011 , riservato in decisione all'udienza del 9.7.2024;
TRA
AM CC, RE TR, D'AM AS, RA LI, NO LO, RA
NZ, AS OL, SI RD, LLER SQ, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, dom.ti come in atti;
-ricorrenti-
E
BS NZ rappr.to e difeso dall'avv. Domenico Sabia, dom.to come in atti;
-resistente-
E
Comune di Gesualdo, in persona del Sindaco pt, rappr.to e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, dom.to come in atti;
-resistente-
E
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
-interventore ex lege-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti -AM, TR, RA e D'AM nella qualità di consiglieri comunali, e gli altri quali cittadini- agiscono al fine di accertare e dichiarare la incompatibilità, di cui all'art. 63 comma 1 n. 6 Dlgs
267/2000, del resistente BS NZ con la carica di consigliere comunale del Comune di Gesualdo.
Deducevano i ricorrenti la sussistenza della detta causa atteso che il BS risultava essere debitore verso il Comune di Gesualdo per debiti di natura tributaria, e che la causa di incompatibilità non era stata tempestivamente rimossa dal BS nel termine perentorio di 10 gg. dalla seduta del Consiglio Comunale tenutosi in data 24.3.2023 secondo il disposto dell'art. 69 Tuel.
In particolare precisavano che:
• con nota del 24.3.2023 il responsabile dell'ufficio tributi del Comune aveva comunicato ai consiglieri comunali di minoranza che il BS aveva estinto l'intero debito di € 14.332,44, debito (per tarsu/tari/ici/imu dal 2000 al 2022) di cui in data 13.3.2023 aveva attestato l'esistenza;
• successivamente in data 5.6.2023 il BS presentava al Comune una istanza di rateizzazione di debiti tributari per € 4.185,00, somma dovuta per Imu 2017 e 2018 e Tari 2017, 2019 e 2021;
• a carico del BS risultavano inoltre ulteriori debiti: € 1200,00 (imu 2024), € 734,00 (Imu 2022), € 561,00 (tari 2023), nonché € 200,00 (tari 2017).
• pertanto la delibera del Consiglio Comunale n. 11/2023 era stata assunta sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi.
Domandavano dichiararsi la incompatibilità del BS con la carica di consigliere comunale ed assessore, ex art. 63 comma 1 n. 6 DLgs 267/2000, e pronunciarsi la decadenza.
In subordine, ove ritenuto necessario al fine della decisione, proponevano querela di falso avverso la nota n.
2660 del 24.3.2023 con la quale il responsabile dell'ufficio tributi del comune aveva attestato falsamente
l'estinzione di ogni pendenza tributaria.
Si costituiva il Comune di Gesualdo che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'infondatezza nel merito non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 69 Tuel (che configura un procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della incompatibilità) bensì quella del successivo art. 70 Tuel che disciplina l'azione popolare di accertamento giudiziale della causa di incompatibilità;
eccepiva altresì
l'avvenuta estinzione tempestiva di tutti i debiti da parte del BS verso il Comune.
Chiedeva una pronuncia di inammissibilità o rigetto nel merito.
Si costituiva anche il BS che eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 69 Tuel e 82 Dlgs 570/1962;
nel merito l'infondatezza della domanda.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto.
Si costituiva anche il PM che chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Sul difetto di legittimazione attiva.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto i ricorrenti non avrebbero provato la qualità di consiglieri e cittadini del Comune resistente, qualità legittimante l'esercizio dell'azione popolare di cui all'art. 70 Tuel.
La qualità di consigliere comunale dei ricorrenti AM, TR, RA e D'AM risulta dalla delibera del CC n. 11 del 24.3.2023 nella quale gli stessi risultano fra i componenti il Consiglio Comunale.
La qualità di cittadini degli altri ricorrenti risulta dai documenti di identità agli atti.
Sulla eccezione di inammissibilità.
Eccepisce il BS che il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 82 DPR
570/1962 di gg. 30 dalla pubblicazione o notificazione della delibera del Consiglio Comunale.
Secondo la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 9533/2012, 20092/2008) la proposizione dell'azione popolare ha natura non impugnatoria cosichhè la stessa come può essere proposta “anche in assenza di un deliberato consiliare così prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato”….”ne deriva che, di norma, non vi sono termini per far valere l'azione popolare, ad eccezione della ipotesi in cui la materia controversa abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente…..in tal caso
l'azione popolare non può essere proposta oltre il termine di gg. 30 stabilito dall'art. 82 DPR 570/1962 e decorrente dalla pubblicazione o notificazione della delibera adottata dal Consiglio comunale”.(Cass.
9533/2012)
L'eccezione è da ritenersi infondata.
Ed invero il detto articolo, nella formulazione attualmente vigente sin dal 6.10.2011, per effetto
Il Tribunale di Avellino, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott. Raffaele Califano Presidente
2)Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) Dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 22 D.lvo 150/2011 , riservato in decisione all'udienza del 9.7.2024;
TRA
AM CC, RE TR, D'AM AS, RA LI, NO LO, RA
NZ, AS OL, SI RD, LLER SQ, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
Orazio Abbamonte e Guido Ciccarelli, dom.ti come in atti;
-ricorrenti-
E
BS NZ rappr.to e difeso dall'avv. Domenico Sabia, dom.to come in atti;
-resistente-
E
Comune di Gesualdo, in persona del Sindaco pt, rappr.to e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, dom.to come in atti;
-resistente-
E
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
-interventore ex lege-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti -AM, TR, RA e D'AM nella qualità di consiglieri comunali, e gli altri quali cittadini- agiscono al fine di accertare e dichiarare la incompatibilità, di cui all'art. 63 comma 1 n. 6 Dlgs
267/2000, del resistente BS NZ con la carica di consigliere comunale del Comune di Gesualdo.
Deducevano i ricorrenti la sussistenza della detta causa atteso che il BS risultava essere debitore verso il Comune di Gesualdo per debiti di natura tributaria, e che la causa di incompatibilità non era stata tempestivamente rimossa dal BS nel termine perentorio di 10 gg. dalla seduta del Consiglio Comunale tenutosi in data 24.3.2023 secondo il disposto dell'art. 69 Tuel.
In particolare precisavano che:
• con nota del 24.3.2023 il responsabile dell'ufficio tributi del Comune aveva comunicato ai consiglieri comunali di minoranza che il BS aveva estinto l'intero debito di € 14.332,44, debito (per tarsu/tari/ici/imu dal 2000 al 2022) di cui in data 13.3.2023 aveva attestato l'esistenza;
• successivamente in data 5.6.2023 il BS presentava al Comune una istanza di rateizzazione di debiti tributari per € 4.185,00, somma dovuta per Imu 2017 e 2018 e Tari 2017, 2019 e 2021;
• a carico del BS risultavano inoltre ulteriori debiti: € 1200,00 (imu 2024), € 734,00 (Imu 2022), € 561,00 (tari 2023), nonché € 200,00 (tari 2017).
• pertanto la delibera del Consiglio Comunale n. 11/2023 era stata assunta sulla base di una falsa attestazione del responsabile ufficio tributi.
Domandavano dichiararsi la incompatibilità del BS con la carica di consigliere comunale ed assessore, ex art. 63 comma 1 n. 6 DLgs 267/2000, e pronunciarsi la decadenza.
In subordine, ove ritenuto necessario al fine della decisione, proponevano querela di falso avverso la nota n.
2660 del 24.3.2023 con la quale il responsabile dell'ufficio tributi del comune aveva attestato falsamente
l'estinzione di ogni pendenza tributaria.
Si costituiva il Comune di Gesualdo che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'infondatezza nel merito non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 69 Tuel (che configura un procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della incompatibilità) bensì quella del successivo art. 70 Tuel che disciplina l'azione popolare di accertamento giudiziale della causa di incompatibilità;
eccepiva altresì
l'avvenuta estinzione tempestiva di tutti i debiti da parte del BS verso il Comune.
Chiedeva una pronuncia di inammissibilità o rigetto nel merito.
Si costituiva anche il BS che eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 69 Tuel e 82 Dlgs 570/1962;
nel merito l'infondatezza della domanda.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto.
Si costituiva anche il PM che chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Sul difetto di legittimazione attiva.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in quanto i ricorrenti non avrebbero provato la qualità di consiglieri e cittadini del Comune resistente, qualità legittimante l'esercizio dell'azione popolare di cui all'art. 70 Tuel.
La qualità di consigliere comunale dei ricorrenti AM, TR, RA e D'AM risulta dalla delibera del CC n. 11 del 24.3.2023 nella quale gli stessi risultano fra i componenti il Consiglio Comunale.
La qualità di cittadini degli altri ricorrenti risulta dai documenti di identità agli atti.
Sulla eccezione di inammissibilità.
Eccepisce il BS che il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 82 DPR
570/1962 di gg. 30 dalla pubblicazione o notificazione della delibera del Consiglio Comunale.
Secondo la Suprema Corte (ex plurimis Cass. 9533/2012, 20092/2008) la proposizione dell'azione popolare ha natura non impugnatoria cosichhè la stessa come può essere proposta “anche in assenza di un deliberato consiliare così prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato”….”ne deriva che, di norma, non vi sono termini per far valere l'azione popolare, ad eccezione della ipotesi in cui la materia controversa abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente…..in tal caso
l'azione popolare non può essere proposta oltre il termine di gg. 30 stabilito dall'art. 82 DPR 570/1962 e decorrente dalla pubblicazione o notificazione della delibera adottata dal Consiglio comunale”.(Cass.
9533/2012)
L'eccezione è da ritenersi infondata.
Ed invero il detto articolo, nella formulazione attualmente vigente sin dal 6.10.2011, per effetto
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