Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 56
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14142/2020 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Elena Cassella presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi
1
dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
del 25.9.2024, sulle conclusioni ivi precisate e con assegnazione del termine di giorni
30 per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio in Paternò il 5.11.2003, precisando che dalla loro unione erano
nate le figlie , il 21.10.2003, il 12.09.2005, e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 27.12.2010.
[...]
Ha, inoltre, dedotto che la separazione di fatto era avvenuta nel mese di ottobre
2019, quando la ricorrente, a seguito di un litigio con il marito, veniva fatta allontanare
dalla casa coniugale senza la possibilità di farvi rientro;
ha concluso, quindi,
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento
presso la madre, ed onere a carico del marito di contribuire al loro mantenimento con
un assegno di € 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, ovvero, in subordine,
l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 16.9.2021, non è stato possibile esperire il tentativo
di conciliazione tra le parti per l'assenza di - che pur regolarmente Controparte_1
citato, non ha inteso costituirsi in giudizio - e con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato
disposto l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre, ed onere per
il di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente un CP_1
assegno mensile di € 600,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia).
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio sulla scorta
della documentazione depositata da parte attrice.
2
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione della
resistente all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire
il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dal ricorrente
sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi . Parte_2
In ordine alle statuizioni relative alla prole, si rileva quanto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14142/2020 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Elena Cassella presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi
1
dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
del 25.9.2024, sulle conclusioni ivi precisate e con assegnazione del termine di giorni
30 per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale da , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio in Paternò il 5.11.2003, precisando che dalla loro unione erano
nate le figlie , il 21.10.2003, il 12.09.2005, e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 27.12.2010.
[...]
Ha, inoltre, dedotto che la separazione di fatto era avvenuta nel mese di ottobre
2019, quando la ricorrente, a seguito di un litigio con il marito, veniva fatta allontanare
dalla casa coniugale senza la possibilità di farvi rientro;
ha concluso, quindi,
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento
presso la madre, ed onere a carico del marito di contribuire al loro mantenimento con
un assegno di € 800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, ovvero, in subordine,
l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 16.9.2021, non è stato possibile esperire il tentativo
di conciliazione tra le parti per l'assenza di - che pur regolarmente Controparte_1
citato, non ha inteso costituirsi in giudizio - e con ordinanza ex art. 708 c.p.c. è stato
disposto l'affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre, ed onere per
il di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente un CP_1
assegno mensile di € 600,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia).
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio sulla scorta
della documentazione depositata da parte attrice.
2
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione della
resistente all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire
il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dal ricorrente
sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi . Parte_2
In ordine alle statuizioni relative alla prole, si rileva quanto
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