Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/06/2024, n. 442

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/06/2024, n. 442
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 442
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 752 / 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 6.6.2024, tra
IA NO ([...]), in giudizio con l'avv. CATALDI
GIANLUCA
-parte appellante-
e
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA (C.F. 91008310905), in giudizio con l'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
-parte appellata-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di La Maddalena n. 35/2021 del
1.5.2021;

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto tempestivamente notificato IA NO ha proposto appello avverso la sentenza n. 35/2021 resa dal Giudice di Pace di La Maddalena, con la quale era stato respinto il
1
ricorso ex art. 22 della legge n. 689/81 teso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione
n. 89/2019 del 05.04.2019, emessa dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena a seguito all'accertata violazione dell'art. 2 co. 1 del d. lgs. n. 171/2005, sanzionata dall'art. 55 del medesimo
D.Lgs., per aver utilizzato l'unità da diporto in una attività commerciale (noleggio) diversa da quella a cui era adibita (locazione).
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi: “a) non si è tenuto in debito conto dell'onere probatorio facente capo all'Organo Accertatore;
b) è rimasta totalmente indimostrata la responsabilità di parte ricorrente;
c) non si è tenuto conto delle risultanze istruttorie, rappresentate da documenti;
d) non è stato illustrato compiutamente l'iter logico giuridico seguito ai fini della decisione”.
Per tali motivi l'appellante assumeva le seguenti conclusioni:
“nel merito, in totale riforma della sentenza di primo grado
b) accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni spiegate in atto.
c) accertare e dichiarare lecita e legittima la condotta di IN AT e per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n° 89/2019, emessa dalla Capitaneria di Porto di
La Maddalena, nonché il verbale di accertata violazione amministrativa n° 02/2018 della
Capitaneria di Porto.
d) In ogni caso, per tutte le ragioni indicate in ricorso e nelle sue premesse accertare e dichiarare nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione impugnata.
e) Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellata CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA , contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto di tutte le richieste formulate dall'appellante.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è pervenuta all'udienza del 8.11.2023 in cui le parti hanno precisato le conclusioni ed il G.I. ha assegnato i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Infine, all'udienza del 6.6.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In linea di fatto risulta documentalmente provato e non
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