Trib. Busto arsizio, sentenza 24/05/2024, n. 691
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2022 promossa da:
UR AR EL AR (C.F. [...]), AB
AR (C.F. [...]) e LU AR (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. SIMONA ASPESI e dell'avv. ALESSANDRO
BORGHI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
PARTE ATTRICE
contro
NA AR CO (C.F. [...]) e IO BU (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. CARLO CO e dell'avv. MARTA
CANZIANI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
pagina 1 di 26
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di che in premessa, in accoglimento
della domanda e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione;
Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità dei signori SA e OL, ex art 2043 cc, per tutti i danni patiti e patendi dagli attori per le motivazioni in premessa e per l'effetto condannarli in
solido fra loro al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art 2059 cc, stimato
per AR UR AR EL in euro 7.763,00 ( 6%) per danno biologico, oltre ad
euro 3.881.50 per personalizzazione ed euro 2.585,67 per ex danno morale oltre ad euro 13.230,00
per invalidità temporanea ( 120 gg al 15%, 120 al 50% e 120 al 25%) oltre ex danno morale per euro
4.410,00 il tutto per complessivi euro 31.872,17, compresa la personalizzazione del danno e
l'aumento ex danno morale, stante la tipologia di sofferenza arrecata – lesione del diritto alla salute
ex art 32 Cost - e la durata della condotta illecita, o in quella diversa e/o maggiore e/o minore somma
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per AR AB in euro 8.209,00 (6%) oltre aumento personalizzato per euro 4.104,50
oltre ad euro 2.736,33 per ex danno morale, oltre invalidità per euro 6.615,00 ( 60 gg al 15%, 60 gg al
50% e 60 gg al 25%) oltre ex danno morale per euro 8.820,00, il tutto per complessivi euro 23.869,83 compresa personalizzazione massima nonché l'ex danno morale stante la tipologia di sofferenza
arrecata – lesione del diritto alla salute ex art 32 Cost - e la durata della condotta illecita, o in quella
diversa e/o maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre
interessi e rivalutazione monetaria ;
per AR LU in euro 26.526,00 ( 15%) per danno biologico oltre euro 11.671,44 per
personalizzazione ed euro 8.842,00 per ex danno morale, oltre ad euro 16.537,50 per inabilità
temporanea ( 180 gg al 50% e 180 gg al 25%) oltre aumento per ex danno morale per euro 5.512,50 il tutto per complessivi euro 69.089,44 compresa personalizzazione del d.b. e l'ex danno morale stante
la tipologia di sofferenza arrecata – lesione del diritto alla salute ex art 32 Cost - e la durata della
condotta illecita, o in quella diversa e/o maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
pagina 2 di 26
In Via istruttoria: con riservata di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare sui punti di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “ vero che”.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed accessori.
Nell'interesse di parte convenuta:
Con ogni più ampia ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
• In via pregiudiziale e preliminare:
- stante l'eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento degli asseriti danni ai sensi dell'art. 2947 c.c. rispetto a tutti i fatti anteriori
al 6 luglio 2017, sia a quelli a cui si riferiscono gli eventuali procedimenti penali, sia a quelli estranei
agli stessi, nonché rispetto a tutti i fatti di cui non viene specificata la data, incombendo su parte attrice l'onere di circostanziare il fatto su cui si fonda la domanda;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per le sue connessioni con i
procedimenti penali ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 terzo comma c.p.p. per i motivi di cui al punto
3.2. della comparsa costitutiva;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori UR e FA US e
passiva dei convenuti per i motivi di cui al punto 3.3. della comparsa costitutiva.
Con ogni conseguente pronuncia.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate, da ritenersi
assorbenti e disattesa e respinta ogni contraria e diversa domanda ed istanza, eccezione e/o deduzione
avversa:
• Nel merito ed in principalità: respingere e rigettare integralmente, perché infondate in fatto ed in
diritto, oltre che inammissibili e/o improcedibili, tutte le domande formulate dagli attori nei confronti
dei signori NN OL e GI SA.
• In subordine, nella sola e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni
che precedono, accertare e dichiarare che la condotta degli attori, come meglio descritta nella parte
narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2022, ha concorso a determinare gli pagina 3 di 26
eventi dannosi lamentati ex adverso;
conseguentemente e per l'effetto limitare secondo giustizia la
pretesa risarcitoria avversaria.
• In via istruttoria, i convenuti contestano tutti i documenti prodotti dagli attori ed in particolare le
relazioni medico/legali, perché agli stessi non opponibili e di provenienza unilaterale e chiedono che venga disposta l'acquisizione dei certificati penali e dei carichi pendenti di UI US e dei
familiari attori e anche in veste di titolari/amministratori delle società San FO srl e CI srl,
documenti ai quali i convenuti come privati non hanno accesso.
Accertato che gli attori non hanno contestato i fatti dedotti dai coniugi OL e SA nei propri
scritti difensivi, fatti che pertanto possono allo stato ritenersi pacifici e documentali, i convenuti
chiedono che venga ammessa la prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui
seguenti capitoli:
a) vero che la famiglia OL-SA (moglie, marito e due figlie) vive da almeno cinquanta anni
nella casa del centro storico sita in Via Donatello, n. 1 a Crenna di Gallarate, nelle vicinanze della
Chiesa Parrocchiale (avendo prestato e prestando peraltro NN OL collaborazione nelle attività parrocchiali) all'interno di una realtà cortilizia, in cui il Sig. UI US decise nel 1999 di
iniziare la sua attività di pompe funebri, posizionando agenzia, laboratorio e deposito di bare proprio di fronte all'abitazione della famiglia SA;
b) vero che le casse da morto gestite dal US e dalle società a questi riconducibili transitavano
a qualunque ora davanti alla porta e sotto le finestre dell'abitazione della famiglia OL-SA;
c) vero che dopo l'inizio dell'attività di pompe funebri da parte del US iniziarono le proteste
dei coniugi OL-SA, i quali lamentavano - che l'attività commerciale fosse stata avviata in
modo illegittimo, ossia senza una specifica licenza e attraverso un irregolare cambio di destinazione dell'area ove è localizzato l'immobile ove ha sede l'impresa San FO del Sig. US, area tipicamente residenziale posta all'interno del centro storico;
- il mancato rispetto degli orari stabiliti dal regolamento comunale per l'attività funebre;
- che i provvedimenti emessi dall'Autorità
Giudiziaria in loro favore rimanessero “lettera morta”;
pagina 4 di 26
d) vero che dopo le proteste di cui al precedente capitolo si generò tra le parti del presente giudizio
una vera e propria guerra, che per i coniugi OL-SA andava via via esacerbandosi in un
crescendo di esasperazione e rabbia, producendo molteplici episodi di scontro con manifestazioni di
aggressività verbale ed anche fisica contro coloro che venivano percepiti come nemici invasori e in
qualche caso anche contro le forze dell'ordine che intervenivano per calmare le acque;
e) vero che NN OL e GI SA sono due persone anziane di ceto popolare, di istruzione
modesta, di mentalità semplice e concreta, i quali avevano come progetto di vita quello di crescere le loro due figlie nell'ambiente sereno e protetto di un piccolo quartiere storico, come quello di Crenna,
dove da sempre occupavano la casa di famiglia;
f) vero che il progetto di vita dei coniugi OL-SA è stato sconvolto dall'arrivo nel 1999 dell'impresa di pompe funebri San FO e che da quel giorno i coniugi OL-SA sono stati costretti a subire l'oppressiva e inevitabile copresenza nella corte prospiciente l'abitazione e quindi nell'ambiente domestico di situazioni, persone e cose accomunate dalla finalità di culto dei
defunti;
g) vero che la nuova realtà, di cui al precedente capitolo, è stata fortemente condizionante ed ha
trasformato le abitudini della famiglia OL-SA, creando un insostenibile clima ansioso
depressivo collegato all'idea della morte;
h) vero che sempre la nuova realtà ha distrutto la serenità della famiglia OL-SA, compromettendo non solo l'equilibrio psichico dei suoi componenti, ma anche le loro condizioni di
salute, tenuto conto della stretta connessione di tali aspetti in persone fragili e di età avanzata;
i) vero che, nonostante l'apertura, avvenuta nell'anno 2018, anche se preannunciata nel 2008, di un
edificio appositamente costruito in Via Don Piloni a Gallarate, accanto al Cimitero di Crenna, denominato “Casa del Commiato”, in cui esercita la propria attività commerciale il Signor US
attraverso le società a questi riconducibili, ancora oggi nei locali di Via Donatello continuano ad esservi “Uffici e show room”, come recita la presentazione delle Pompe Funebri San FO
visibile sul sito web: www.impresasancristoforo.com, prodotta come documento 14, da mostrare al
teste. pagina 5 di 26
Si indica come testimone su tutti i capitoli di prova dedotti ed occorrendo anche a prova contraria
PA SA, residente in [...] a Crenna di Gallarate. Ammettere la prova contraria
sugli eventuali capitoli di prova avversari,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2022 promossa da:
UR AR EL AR (C.F. [...]), AB
AR (C.F. [...]) e LU AR (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. SIMONA ASPESI e dell'avv. ALESSANDRO
BORGHI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
PARTE ATTRICE
contro
NA AR CO (C.F. [...]) e IO BU (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. CARLO CO e dell'avv. MARTA
CANZIANI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
pagina 1 di 26
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di che in premessa, in accoglimento
della domanda e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione;
Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità dei signori SA e OL, ex art 2043 cc, per tutti i danni patiti e patendi dagli attori per le motivazioni in premessa e per l'effetto condannarli in
solido fra loro al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art 2059 cc, stimato
per AR UR AR EL in euro 7.763,00 ( 6%) per danno biologico, oltre ad
euro 3.881.50 per personalizzazione ed euro 2.585,67 per ex danno morale oltre ad euro 13.230,00
per invalidità temporanea ( 120 gg al 15%, 120 al 50% e 120 al 25%) oltre ex danno morale per euro
4.410,00 il tutto per complessivi euro 31.872,17, compresa la personalizzazione del danno e
l'aumento ex danno morale, stante la tipologia di sofferenza arrecata – lesione del diritto alla salute
ex art 32 Cost - e la durata della condotta illecita, o in quella diversa e/o maggiore e/o minore somma
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per AR AB in euro 8.209,00 (6%) oltre aumento personalizzato per euro 4.104,50
oltre ad euro 2.736,33 per ex danno morale, oltre invalidità per euro 6.615,00 ( 60 gg al 15%, 60 gg al
50% e 60 gg al 25%) oltre ex danno morale per euro 8.820,00, il tutto per complessivi euro 23.869,83 compresa personalizzazione massima nonché l'ex danno morale stante la tipologia di sofferenza
arrecata – lesione del diritto alla salute ex art 32 Cost - e la durata della condotta illecita, o in quella
diversa e/o maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre
interessi e rivalutazione monetaria ;
per AR LU in euro 26.526,00 ( 15%) per danno biologico oltre euro 11.671,44 per
personalizzazione ed euro 8.842,00 per ex danno morale, oltre ad euro 16.537,50 per inabilità
temporanea ( 180 gg al 50% e 180 gg al 25%) oltre aumento per ex danno morale per euro 5.512,50 il tutto per complessivi euro 69.089,44 compresa personalizzazione del d.b. e l'ex danno morale stante
la tipologia di sofferenza arrecata – lesione del diritto alla salute ex art 32 Cost - e la durata della
condotta illecita, o in quella diversa e/o maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa o
ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
pagina 2 di 26
In Via istruttoria: con riservata di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare sui punti di cui alla narrativa preceduti dalla locuzione “ vero che”.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed accessori.
Nell'interesse di parte convenuta:
Con ogni più ampia ed opportuna declaratoria del caso e di legge:
• In via pregiudiziale e preliminare:
- stante l'eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento degli asseriti danni ai sensi dell'art. 2947 c.c. rispetto a tutti i fatti anteriori
al 6 luglio 2017, sia a quelli a cui si riferiscono gli eventuali procedimenti penali, sia a quelli estranei
agli stessi, nonché rispetto a tutti i fatti di cui non viene specificata la data, incombendo su parte attrice l'onere di circostanziare il fatto su cui si fonda la domanda;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per le sue connessioni con i
procedimenti penali ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 terzo comma c.p.p. per i motivi di cui al punto
3.2. della comparsa costitutiva;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori UR e FA US e
passiva dei convenuti per i motivi di cui al punto 3.3. della comparsa costitutiva.
Con ogni conseguente pronuncia.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate, da ritenersi
assorbenti e disattesa e respinta ogni contraria e diversa domanda ed istanza, eccezione e/o deduzione
avversa:
• Nel merito ed in principalità: respingere e rigettare integralmente, perché infondate in fatto ed in
diritto, oltre che inammissibili e/o improcedibili, tutte le domande formulate dagli attori nei confronti
dei signori NN OL e GI SA.
• In subordine, nella sola e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni
che precedono, accertare e dichiarare che la condotta degli attori, come meglio descritta nella parte
narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2022, ha concorso a determinare gli pagina 3 di 26
eventi dannosi lamentati ex adverso;
conseguentemente e per l'effetto limitare secondo giustizia la
pretesa risarcitoria avversaria.
• In via istruttoria, i convenuti contestano tutti i documenti prodotti dagli attori ed in particolare le
relazioni medico/legali, perché agli stessi non opponibili e di provenienza unilaterale e chiedono che venga disposta l'acquisizione dei certificati penali e dei carichi pendenti di UI US e dei
familiari attori e anche in veste di titolari/amministratori delle società San FO srl e CI srl,
documenti ai quali i convenuti come privati non hanno accesso.
Accertato che gli attori non hanno contestato i fatti dedotti dai coniugi OL e SA nei propri
scritti difensivi, fatti che pertanto possono allo stato ritenersi pacifici e documentali, i convenuti
chiedono che venga ammessa la prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui
seguenti capitoli:
a) vero che la famiglia OL-SA (moglie, marito e due figlie) vive da almeno cinquanta anni
nella casa del centro storico sita in Via Donatello, n. 1 a Crenna di Gallarate, nelle vicinanze della
Chiesa Parrocchiale (avendo prestato e prestando peraltro NN OL collaborazione nelle attività parrocchiali) all'interno di una realtà cortilizia, in cui il Sig. UI US decise nel 1999 di
iniziare la sua attività di pompe funebri, posizionando agenzia, laboratorio e deposito di bare proprio di fronte all'abitazione della famiglia SA;
b) vero che le casse da morto gestite dal US e dalle società a questi riconducibili transitavano
a qualunque ora davanti alla porta e sotto le finestre dell'abitazione della famiglia OL-SA;
c) vero che dopo l'inizio dell'attività di pompe funebri da parte del US iniziarono le proteste
dei coniugi OL-SA, i quali lamentavano - che l'attività commerciale fosse stata avviata in
modo illegittimo, ossia senza una specifica licenza e attraverso un irregolare cambio di destinazione dell'area ove è localizzato l'immobile ove ha sede l'impresa San FO del Sig. US, area tipicamente residenziale posta all'interno del centro storico;
- il mancato rispetto degli orari stabiliti dal regolamento comunale per l'attività funebre;
- che i provvedimenti emessi dall'Autorità
Giudiziaria in loro favore rimanessero “lettera morta”;
pagina 4 di 26
d) vero che dopo le proteste di cui al precedente capitolo si generò tra le parti del presente giudizio
una vera e propria guerra, che per i coniugi OL-SA andava via via esacerbandosi in un
crescendo di esasperazione e rabbia, producendo molteplici episodi di scontro con manifestazioni di
aggressività verbale ed anche fisica contro coloro che venivano percepiti come nemici invasori e in
qualche caso anche contro le forze dell'ordine che intervenivano per calmare le acque;
e) vero che NN OL e GI SA sono due persone anziane di ceto popolare, di istruzione
modesta, di mentalità semplice e concreta, i quali avevano come progetto di vita quello di crescere le loro due figlie nell'ambiente sereno e protetto di un piccolo quartiere storico, come quello di Crenna,
dove da sempre occupavano la casa di famiglia;
f) vero che il progetto di vita dei coniugi OL-SA è stato sconvolto dall'arrivo nel 1999 dell'impresa di pompe funebri San FO e che da quel giorno i coniugi OL-SA sono stati costretti a subire l'oppressiva e inevitabile copresenza nella corte prospiciente l'abitazione e quindi nell'ambiente domestico di situazioni, persone e cose accomunate dalla finalità di culto dei
defunti;
g) vero che la nuova realtà, di cui al precedente capitolo, è stata fortemente condizionante ed ha
trasformato le abitudini della famiglia OL-SA, creando un insostenibile clima ansioso
depressivo collegato all'idea della morte;
h) vero che sempre la nuova realtà ha distrutto la serenità della famiglia OL-SA, compromettendo non solo l'equilibrio psichico dei suoi componenti, ma anche le loro condizioni di
salute, tenuto conto della stretta connessione di tali aspetti in persone fragili e di età avanzata;
i) vero che, nonostante l'apertura, avvenuta nell'anno 2018, anche se preannunciata nel 2008, di un
edificio appositamente costruito in Via Don Piloni a Gallarate, accanto al Cimitero di Crenna, denominato “Casa del Commiato”, in cui esercita la propria attività commerciale il Signor US
attraverso le società a questi riconducibili, ancora oggi nei locali di Via Donatello continuano ad esservi “Uffici e show room”, come recita la presentazione delle Pompe Funebri San FO
visibile sul sito web: www.impresasancristoforo.com, prodotta come documento 14, da mostrare al
teste. pagina 5 di 26
Si indica come testimone su tutti i capitoli di prova dedotti ed occorrendo anche a prova contraria
PA SA, residente in [...] a Crenna di Gallarate. Ammettere la prova contraria
sugli eventuali capitoli di prova avversari,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi