Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2024, n. 1195
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle
parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 331/2018 R.G. promossa
da
PO LE, con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva
contro
INPS, con il patrocinio degli avv.ti Galeano Manlio e Lucio Cornelio
Vigilanti
avente ad oggetto: contribuzione figurativa lavoratori marittimi
rilevato che
- UP LE, lavoratore marittimo, espone che, con provvedimento
del 2.3.2015, l'Inps ha liquidato la pensione nella misura mensile lorda di € 4.140,98, per poi, con provvedimento del 17.6.2016, rideterminarla nella inferiore misura di € 3.727,23 e contestargli l'indebito maturato nel periodo dal 1.1.2015 al 31.7.2016 per complessivi € 8.208,21;
che
1
il ricalcolo è dovuto ad un'erronea valutazione dei periodi di contribuzione figurativa (malattia e disoccupazione) a partire dall'anno
2005, che contraddice i criteri stabiliti dall'art. 40 della L. n. 183/2010;
che il rateo mensile di pensione va invece liquidato in misura non inferiore a € 3.978,86;
- il ricorrente, tanto dedotto, chiede accertarsi il proprio diritto alla
riliquidazione della pensione secondo i valori retributivi di malattia e
disoccupazione indicati nella consulenza allegata al ricorso, con
correlata condanna dell'INPS al pagamento delle maturate differenze ed alla restituzione delle somme trattenute per il recupero
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