Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 266

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 266
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 266
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 58225/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 5-1-2024 in persona dei seguenti magistrati: dott. Federico Salvati, Presidente;
dott. Pietro Persico, giudice relatore;
dott. Adolfo Ceccarini giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58225/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra:

ALBERGO TREVI s.r.l. (C.F.: 01894501004), in persona del legale rappresentante pro-tempore
IN AL, IN MO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Sistina n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galoppi, dal quale sono rappresentati e difesi come per mandato in atti –
RICORRENTI/OPPONENTI
Contro
RO IT (C.F.: 02438750586) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina dalla quale è rappresentata e difesa in persona dell'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi in virtù di procura generale alle liti a ministero del Dott. Stefano Smargiassi, Notaio in Roma rep. 619 del
15.4.2019 –
RESISTENTE/OPPOSTA
NONCHE'
P.M. - sede pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 6 d. lgs. n.150/2011 iscritto a ruolo in data 14-9-2018,
Albergo Trevi S.r.l. ha agito per l'annullamento della determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
92180010243 del 25.7.2018 prot. 566079 del 25.7.2018 di Roma Capitale, notificata il 16-8-2018, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà della determinazione dirigenziale ingiuntiva impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 d. lgs. n. 150/2011;
in via meramente subordinata parte ricorrente ha chiesto di applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 8 l. n. 689/1981 e comunque di ridurre al minimo la sanzione irrogata, con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso spese ex D.M. 55/2014, iva e cpa. A seguito della fissazione di prima udienza si è costituita nel procedimento inizialmente assegnato al Dott. Gatta (GOP), Roma Capitale che ha chiesto in conclusioni: 1) di accertare in via preliminare la tempestività del ricorso ex art. 6 del decreto legislativo
n. 150 del 2011
a pena di inammissibilità, 2) nel merito di rigettare il ricorso ritenuto infondato. A seguito di vari rinvii per proposizione incidentale da parte dell'attrice di querela di falso, all'udienza dell'11.3.2019 è stata effettivamente proposta dal difensore dei ricorrenti querela di falso incidentale avverso il verbale n. 81130057276 del 22.11.2013. In seguito alla proposizione della querela di falso incidentale il procedimento è stato riassegnato al giudice togato dott.ssa Imposimato della Seconda
Sezione Civile del Tribunale di Roma. All'udienza in data 29.3.2019 il giudice ha disposto il mutamento del rito, da rito speciale ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011 a rito ordinario, e ha fissato l'udienza del 13.11.2019, poi svoltasi in data 26.2.2020 e ha rinviato al 6.10.2020. Il giudice dott.ssa Imposimato ha ritenuto con propria ordinanza del 6-10-2020 che non sussistessero sufficienti prove di rituale proposizione della querela di falso. Successivamente ad istanza ex art. 177 c.p.c. di revoca della suddetta ordinanza, nonché successivamente al trasferimento della Dott.ssa Imposimato ad altro
Ufficio/incarico, il procedimento è stato prima trattato per alcune udienze dal GOP Dott.ssa Montesano
e poi assegnato al giudice togato dott. Pietro Persico, subentrato quale nuovo giudice istruttore dal 5-9-
2022, il quale, verificata la rituale proposizione della querela incidentale di falso, disposta ex art. 177
c.p.c.
la revoca dell'ordinanza precedente del 6-10-2020 della Dott.ssa Imposimato, ha rinviato la causa all'udienza del 15.11.2022 per interpello di Roma Capitale per chiedere se intendesse o meno avvalersi del documento impugnato con querela di falso e per acquisire l'originale del verbale oggetto di querela, dando avviso, mediante la Cancelleria, al P.M. per l'intervento ex art. 221 c.p.c.. Successivamente il giudice ha disposto la custodia in cassaforte del suddetto documento originale prodotto da Roma
Capitale di cui quest'ultima ha inteso avvalersi, ha ammesso, quindi, prova per testi articolata da parte
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opponente e proponente la querela e ha rinviato all'udienza del 15.3.2023 per l'escussione di un teste indicato dai ricorrenti. In seguito all'escussione del teste il giudice ha rinviato la causa all'udienza del

7.6.2023 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7.6.2023 il giudice ha infine rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti Albergo Trevi S.r.l. e IN AL hanno chiesto
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