Trib. Lanciano, sentenza 11/02/2025, n. 34

TRIB Lanciano
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Lanciano
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 11/02/2025, n. 34
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 34
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

n° 622/2024 r.g.lav.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in Lanciano, alla via L. De Crecchio n. 61;

- ricorrente -

e
[...]
Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...]
c.p.c., dal dott. Persona_1
-resistente-
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Controparte_2
Del Sordo e Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale sita in via Domenico Spezioli n. 12; CP_1
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:


- di essere stata assunta in qualità di docente con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
- a.s. 2013/2014 (dal 30.09.2013 al 30.06.2014, presso l'Ist. Tecnico “Galiani De Sterlich” CH);
- a.s. 2015/2016 (dal 22.09.2015 al 30.06.2016 presso il Liceo “G.B. Vico” di e l'Istituto “I. CP_1
Einaudi” di Ortona);
- a.s. 2016/2017 (dal 12.10.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto “I. Gonzaga” di ed il Liceo CP_1
“G.B. Vico” di;
CP_1
- a.s. 2017/2018 (dal 02.10.2017 al 30.06.2018 presso il Liceo “G.B. Vico” di;
CP_1
- a.s. 2018/2019 (dal 20.09.2018 al 31.08.2019 presso il Liceo “G.B. Vico” di;
CP_1
- a.s. 2019/2020 (dal 09.09.2019 al 31.08.2020 presso il Liceo “G.B. Vico” di;
CP_1
-a.s. 2020/2021 (dal 12.10.2020 al 30.06.2021 presso gli Istituti “Pantini Pudente di Vasto, “I.
Gonzaga” di e “G. Marconi” di ); CP_1 CP_1
- a.s. 2021/2022 (dal 17.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto “De Titta – Fermi” di Lanciano);
-di non aver ricevuto la liquidazione delle ferie maturate e non godute e di aver dunque diritto alla relativa indennità sostitutiva;
richiamata la legge n. 135/2012 che regolamenta in maniera specifica la disciplina delle ferie nel pubblico impiego e la sua interpretazione giurisprudenziale, nonché i principi comunitari espressi dalla Grande Sezione della CGUE, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16, C619/16 e nella causa C-684/2016, ha così concluso:
a) accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità per ferie maturate e non fruite, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere tale indennità, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nell'ambito del termine prescrizionale di 10 anni a far data dalla maturazione del diritto;

b) condannare altresì l'Amministrazione resistente a provvedere alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' relativamente alla quantificata monetizzazione;
CP_2

c) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1
relativamente agli anni 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ovvero, in via subordinata, la prescrizione decennale relativamente all'anno 2013/2014 e chiedendo nel merito il rigetto della causa ed, in subordine, l'accertamento della minor somma dovuta e quantificata in €
529,78, così come risultante dai conteggi allegati alla memoria nn. 3,4,5 e 6.
Si è altresì costituito in giudizio l' , quale litisconsorte necessario, precisando che, in ogni caso, CP_2
il riconoscimento e l'accredito di una eventuale contribuzione possono essere disposti ed operati dall' nei limiti della prescrizione di legge. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La domanda appare fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
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