Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5293/2018 OGGETTO: ripetizione indebito passata in decisione dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza 11.06.2024 T R A
CI AR (c.f:[...]), AR AR CARMINA, CF.
[...]entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi dall' Avv. D'ANELLA SANDRO , elett.te dom.ta presso lo studio del legale in
VIA ANTONINO CARNEVALE SNC PICO, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione parte attrice
contro
NA CI (c.f.[...]), LE AR,
([...]), rappresentati e difesi dall'Avv. CAROCCI RAFFAELLO,, elett.te dom.to presso lo studio del legale, VIA ROMA 15 03037 PONTECORVO, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione parte convenuta
1
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di conclusioni.
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, n. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione,
è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha citato i convenuti perché fossero condannati al pagamento della somma di €. 12.695,38 oltre al ristoro dei danni ex art.lo 96 cpc. aveva premesso che:
Gli odierni attori RU RI e Di AR RI AR, proprietari di un immobile confinante con quello dei convenuti, intavolavano trattative, con questi ultimi, per la compravendita di una striscia di terreno in Pico Via Colle Ospedale, gli attori arrivarono ad offrire un corrispettivo di 30.000.000 delle vecchie lire. Si impegnarono, inoltre, a rimborsare ai convenuti tutte le spese sostenute per lo spostamento del cancello di entrata della loro abitazione e la ricostruzione del muro di recinzione. Infine, le parti stabilivano che al momento della stipula dell'atto pubblico gli attori avrebbero dovuto rilasciare in favore dei convenuti una dichiarazione scritta con cui si derogava al rispetto delle distanze legali per eventuali future costruzioni. In data 18/02/2002, gli attori, a maggior garanzia della conclusione dell'accordo, versavano un acconto di Euro 10.325,00 a mezzo di assegno bancario n. 00603533942 e di coniugi LD CE, come concordato, facevano eseguire i lavori per lo spostamento del cancello di entrata della loro abitazione e la ricostruzione del muretto di recinzione, al termine dei quali invitavano i sigg.ri RU – Di AR alla stipula dell'atto pubblico, previo rimborso delle spese sostenute. Questi ultimi, però, adducendo i più svariati pretesti, inspiegabilmente, ritardavano la stipula del rogito e soltanto a distanza di oltre un anno, precisamente nel mese di Aprile del 2003, informavano i convenuti di essere pronti alla stipula rifiutandosi, però, sia di provvedere preliminarmente al rimborso delle spese sia a perfezionare l'accordo per derogare al rispetto delle distanze legali in favore di essi convenuti. A questo punto i sigg.ri LD –
IC, in considerazione del venir meno degli obblighi assunti, dichiaravano di non essere più intenzionati a cedere il terreno di loro proprietà. Con telegramma datato 29/04/2003 diffidavano gli attori a non invadere la loro proprietà poiché questi, in assoluta mala fede, intendevano procedere al taglio dell'erba. Successivamente, con raccomandata datata 06/05/2003, formalizzavano le proprie ragioni ribadendo che la compravendita non si era più perfezionata a causa dell'inadempimento dei coniugi Di AR- RU e restituivano loro l'importo di Euro 10.325,00 versato a titolo di acconto, a mezzo assegno circolare n. 3.300.592.563-08 della Banca San Paolo IMI. Con raccomandata del 07/05/2003 l'assegno veniva rinviato al mittente ed i convenuti venivano invitati presso il notaio Turchetta per il giorno 29/05/2003
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