Trib. Roma, sentenza 03/04/2024, n. 5844
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.27809 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. Floriana Parte_1
Daniele e Marianna Rita De Cinque, giusta procura in atti, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina, 26
Ricorrente
E
1
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Alessandro Mancori, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Roma, via Sessoriana 1
Resistente
Con l'intervento dell'Avv. Maria Giovanna Ruo, n.q. di curatore speciale dei
minori e , giusto provvedimento del Tribunale del 28.2.2022 Per_1 Per_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.10.23
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.20, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 19.4.12 contraeva matrimonio civile con Pt_1 [...]
che dall'unione erano nati i figli (18.3.2008) e CP_1 Per_1 Per_2
(10.12.10);
che in data 28 marzo 2019 il Tribunale Ordinario di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, le cui condizioni prevedevano
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa
coniugale a lei assegnata e modalità di visita per il padre e previsione di
contributo di mantenimento a suo carico per i figli di euro 1600,00 mensili fino
all'agosto 2019 e di euro 1800,00 dal settembre 2019, oltre al 60% delle spese
straordinarie;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del
matrimonio contratto tra le parti, instando, inoltre, atteso il miglioramento
delle condizioni economiche della moglie ed il peggioramento delle proprie,
per la riduzione del contributo per i figli ad euro 500,00 mensili ed, in
considerazione dell'atteggiamento non collaborativo della ell'esercizio CP_1
delle modalità di frequentazione padre-minori, previo ammonimento della
stessa ex art.709ter c.p.c., la modifica delle dette modalità.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di CP_1
scioglimento del vincolo, all'affidamento condiviso e alla collocazione dei
minori, con conferma dell'assegnazione a sé medesima della casa coniugale,
opponendosi alle avverse richieste, chiedendo l'aumento del contributo per i
figli, contestando le avverse deduzioni e la richiesta ex art.709ter c.p.c. del
ricorrente, a cui andava invece addebitato un sostanziale disinteresse per la cura
e gestione dei figli.
All'udienza presidenziale il Presidente, dato atto dell'esito negativo del
tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di separazione e rimetteva
le parti dinnanzi al nominato G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 18.1.21, lette
le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle
rispettive richieste, instando per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. ed il
ricorrente affinché fosse disposta una c.t.u. psicologica urgente, oltre a
sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c., il
G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con i termini di cui all'art.
190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con istanza fuori udienza del 23.2.20 (in pendenza dei termini conclusionali)
parte ricorrente reiterava la richiesta di c.t.u., cui si opponeva, con istanza del
1.3.21, la parte resistente.
Con sentenza non definitiva del 28.3.21 il Tribunale dichiarava lo scioglimento
del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata
ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie conseguenziali ai sensi
dell'art. 4, comma 9 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche, con concessione
dei termini ex art.183, VI co. c.p.c. e inoltro ai Servizi Sociali territorialmente
competenti per lo svolgimento di indagine urgente sul nucleo.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, disposta la comparizione personale
dei coniugi per l'udienza del 22.2.22, svolta medio tempore istanza ex art.709
ter c.p.c. dal ricorrente, fissatane la trattazione unitamente al merito, sentite le
parti, riservata all'esito la decisione al Collegio per la nomina di curatore
speciale, nominato con provvedimento del 7.3.22, cessata la materia del
contendere in ordine alla controversia insorta per l'Istituto scolastico del figlio,
disposta ed espletata consulenza tecnica psicologica, rinviato il procedimento
per la verifica dell'esito del percorso psicoterapeutico e per precisazione delle
conclusioni al 25.10.23, in data 11.9.23, il ricorrente svolgeva ricorso ex art.4,
L.D. e 709, IV co. c.p,c., chiedendo la riduzione del contributo di
mantenimento ed il G.I., istaurato il contraddittorio ed acquisite le deduzioni
della controparte, che chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare e del curatore
speciale, all'udienza cartolare del 25.10.23, denegato ogni provvedimento in
via provvisoria, rimetteva la valutazione al Collegio in sede di pronuncia
definitiva, unitamente al merito e, sulle conclusioni delle parti, rimetteva la
decisione al Collegio, con termini ex art.190 c.p.c.
Ciò posto, preliminarmente, la decisione attiene alle sole questioni accessorie,
essendo intervenuta pronuncia parziale sullo status in data 28.3.21.
Quanto alle istanze istruttorie non ammesse, il Tribunale ritiene di confermare
l'ordinanza del G.I. del 19.10.22, condividendone le motivazioni, per essere le
richieste prove orali irrilevanti alla luce del thema decidendum ed in parte
riferite a fatti antecedenti la separazione, implicanti valutazioni non
demandabili ai testi, ovvero da provarsi documentalmente, così come non è
necessario restituire la causa al ruolo istruttorio, come richiesto dalla resistente
per un approfondimento della capacità reddituale delle parti, essendo la
documentazione a disposizione del Tribunale idonea a fondarne il
convincimento, dovendosi al riguardo rammentare che per costante
giurisprudenza “Per valutare la domanda di contenuto economico nei
procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso
ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile
ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti” (cfr. per
tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008 e, da ultimo, Cass. 975/2021),
Nel merito, relativamente al regime di affidamento dei figli minori Per_1
(2009) e (2010), all'esito dell'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che Per_2
debba confermarsi la modalità condivisa di gestione della genitorialità, sia pure
sotto la stretta vigilanza e monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente
competenti per un periodo di almeno anni 3 dal deposito del provvedimento,
ciò in quanto non confacente agli interessi dei minori si rivelerebbe né
l'attribuzione in capo alla sola madre della responsabilità genitoriale né un
affidamento eterodeterminato ai Servizi Sociali, per quanto di seguito
osservato.
Come è noto, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art.
337-ter c.c. - introdotto dal D. lgs. 154/2013 - costituisce eccezione
l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo
ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ex art. 337-quater c.c. Non
essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle
fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c. come
introdotto dal D. lgs.154/2013, già art. 155 bis, I co., c.c.). A tale proposito la
Suprema Corte afferma: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento
condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità
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