Trib. Milano, sentenza 25/09/2024, n. 4158
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Testo completo
N. 5194/24 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2024
da AN MA elettivamente domiciliato a Torre del greco (NA);
via Lecco de Guevara, 1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Amendola che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo. ricorrente contro
ATM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Micaela Vescia, rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria dagli avv.ti Maria Giulia Cappelli, Roberta Villani, Aldo Calza, Filippo Savini Nicci e Giorgia Imperatori con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Calza, Filippo Savini Nicci e Giorgia Imperatori in Milano, piazza Gae Aulenti 1 convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 aprile 2024, il sig. NO si è rivolto all'intestato Tribunale e, convenendo la società la ATM S.P.A., ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“-accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l'ATM S.p.A. e il signor NO FR, nato a [...] il [...], C.F.:[...].
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l'ATM S.p.A. con la disciplina di cui al R.D. 148/31.
-per l'effetto condannare l'ATM –Azienda Trasporti Milanese –S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61a regolare il rapporto di lavoro intercorso ed intercorrente con il sig. NO FR, nato a [...] il [...], C.F.:[...],con la disciplina di cui al R.D.
148/31, invece che allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto da ATM a far data dal 23 novembre 2005 con mansioni di operatore di mobilità, parametro 138, area professionale e area operativa servizi ausiliari alla mobilità;
-che, il Comune di Milano aveva affidato ad ATM, a decorrere dal 2010, tramite un apposito contratto le attività inerenti la gestione dei servizi di sosta regolamentata a pagamento su sede stradale, nelle infrastrutture e nei parcheggi di interscambio, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, di rimozione e custodia dei veicoli in sosta irregolare;
-che il suo rapporto di lavoro è regolato dall'Allegato A) al C.C.N.L. Autoferrotranvieri
Internavigatori (TPL Mobilità) del 27.11.2000;
-che, tuttavia, svolgendo prestazioni funzionali all'attività di trasporto, rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o, comunque, connesse al servizio, il rapporto dovrebbe essere regolato dal R.D. 148/1931, che si applicherebbe
a tutto il personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi.
Su tali premesse ha, quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la ATM S.P.A. ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
In via preliminare, ha eccepito la carenza del requisito dell'interesse ex articolo 100 cpc.
Nel merito, ha evidenziato che la pretesa attorea sarebbe, comunque, infondata, postulando una presunta ed inesistente incompatibilità tra il R.D. n. 148/1931 e l'allegato A del CCNL per gli Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000. Non si potrebbe comprendere, infatti, per quale ragione l'applicazione di una disposizione di legge dovrebbe comportare la disapplicazione di una disciplina collettiva, pienamente compatibile.
La resistente ha anche illustrato come non si occuperebbe solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano, ma, nel tempo, avrebbe diversificato il proprio business
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2024
da AN MA elettivamente domiciliato a Torre del greco (NA);
via Lecco de Guevara, 1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Amendola che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo. ricorrente contro
ATM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Micaela Vescia, rappresentata e difesa per delega allegata alla memoria dagli avv.ti Maria Giulia Cappelli, Roberta Villani, Aldo Calza, Filippo Savini Nicci e Giorgia Imperatori con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Calza, Filippo Savini Nicci e Giorgia Imperatori in Milano, piazza Gae Aulenti 1 convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 aprile 2024, il sig. NO si è rivolto all'intestato Tribunale e, convenendo la società la ATM S.P.A., ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“-accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'applicazione dell'allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000 al rapporto di lavoro intercorrente tra l'ATM S.p.A. e il signor NO FR, nato a [...] il [...], C.F.:[...].
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi regolato il rapporto di lavoro intercorrente con l'ATM S.p.A. con la disciplina di cui al R.D. 148/31.
-per l'effetto condannare l'ATM –Azienda Trasporti Milanese –S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61a regolare il rapporto di lavoro intercorso ed intercorrente con il sig. NO FR, nato a [...] il [...], C.F.:[...],con la disciplina di cui al R.D.
148/31, invece che allegato A del C.C.N.L. del 27.11.2000.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stato assunto da ATM a far data dal 23 novembre 2005 con mansioni di operatore di mobilità, parametro 138, area professionale e area operativa servizi ausiliari alla mobilità;
-che, il Comune di Milano aveva affidato ad ATM, a decorrere dal 2010, tramite un apposito contratto le attività inerenti la gestione dei servizi di sosta regolamentata a pagamento su sede stradale, nelle infrastrutture e nei parcheggi di interscambio, di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, di rimozione e custodia dei veicoli in sosta irregolare;
-che il suo rapporto di lavoro è regolato dall'Allegato A) al C.C.N.L. Autoferrotranvieri
Internavigatori (TPL Mobilità) del 27.11.2000;
-che, tuttavia, svolgendo prestazioni funzionali all'attività di trasporto, rientranti tra quelle proprie dell'azienda esercente il trasporto urbano o, comunque, connesse al servizio, il rapporto dovrebbe essere regolato dal R.D. 148/1931, che si applicherebbe
a tutto il personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi.
Su tali premesse ha, quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la ATM S.P.A. ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
In via preliminare, ha eccepito la carenza del requisito dell'interesse ex articolo 100 cpc.
Nel merito, ha evidenziato che la pretesa attorea sarebbe, comunque, infondata, postulando una presunta ed inesistente incompatibilità tra il R.D. n. 148/1931 e l'allegato A del CCNL per gli Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000. Non si potrebbe comprendere, infatti, per quale ragione l'applicazione di una disposizione di legge dovrebbe comportare la disapplicazione di una disciplina collettiva, pienamente compatibile.
La resistente ha anche illustrato come non si occuperebbe solo di gestire il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Comune e nella Provincia di Milano, ma, nel tempo, avrebbe diversificato il proprio business
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