Trib. Prato, sentenza 12/12/2024, n. 933

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 12/12/2024, n. 933
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 933
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 1654/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1654/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentante e difesa dall'avv. Mirko Benedetti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Prato, via G. Garibaldi n. 58 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE
, c.f. , nato a [...]. Pop. Cinese) il CP_1 C.F._2
27706/1982, contumace;

CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7


Ricorrente: a) pronunciare la separazione giudiziale fra i Sig.ri , nata a [...] Parte_1
(RPC) il 20.02.1983 (C.F. , cittadinanza cinese e , C.F._1 CP_1
nato a [...]. Pop. Cinese) il 27.06.1982 (C.F. ), cittadinanza C.F._2 cinese, ordinare altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle conseguenti ulteriori incombenze con ogni ulteriore eventuale conseguente provvedimento da parte del Tribunale di Prato;
b) disporre l'affidamento condiviso del figli minori nata a [...] in data [...] e ER [...]
, nato a [...] in data [...] con collocazione prevalente degli stessi presso Per_2
l'abitazione della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 [...]
e presso la propria abitazione secondo le seguenti modalità: due giorni ER Per_2
la settimana, da concordare con il coniuge, nonché, a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I coniugi, inoltre, terranno con loro i figli per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i coniugi;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S. Stefano oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasqua;
c) statuire che il Sig.
[...]
debba corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli CP_1
minori e , la somma di € 400,00 mensili, ovvero la maggiore o ER Per_2
minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il marito provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese mediche e sanitarie, delle spese scolastiche, nonché delle spese relative ad attività ludiche e/o sportive che saranno eventualmente intraprese dai figli minori. d) con ogni ulteriore consequenziale provvedimento e pronunzia;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 7/10/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/08/2024, ha proposto ricorso per la separazione Parte_1
giudiziale dal marito , sposato a Prato il 30/10/2008, unione dalla quale, prima CP_1
del matrimonio, erano nati in Cina i figli il 17/05/2007 ed il 5/06/2008, nonché, Per_3 Per_4
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in costanza di matrimonio, a Prato, la figlia il 16/03/2011 e il figlio il ER Per_2
17/12/2020.
Sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha (tra l'altro) allegato che i coniugi sono da tempo separati di fatto, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra loro;
che i figli ed vivono stabilmente in Cina dai nonni materni e non hanno il permesso di Per_3 Per_4
soggiorno per dimorare in Italia;
che i figli e sono domiciliati insieme alla ER Per_2
madre a Prato, via Enrico Toti n. 4.
Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato il quale, sentita la ricorrente, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c., senza l'espletamento di attività
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