Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2024, n. 2028

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2024, n. 2028
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2028
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. 3733/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2023 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Lorena PRANDI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
( ), assistito e difeso dall'Avv. Nicola LAZZARI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;

RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;

CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 CP_1
conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a (Senegal) il 9 maggio Parte_1 CP_1 CP_2
2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cisano Bergamasco.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito e il riconoscimento di un assegno di mantenimento del valore di 500,00 euro mensili.
Rinnovata la notifica al coniuge resistente e regolarmente instaurato il contraddittorio, quest'ultimo si è costituito aderendo alla domanda sullo status e opponendosi alle ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 6 febbraio 2024, il resistente, comparso personalmente, ha confermato la propria volontà di separarsi, mentre la ricorrente, già sentita all'udienza del 25 ottobre 2023, si è avvalsa della facoltà di non comparire prevista dall'art. 473 bis.41 c.p.c.
Rigettata in
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