Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 226

TRIB Bologna
Sentenza
6 dicembre 2024
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6 dicembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 226
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 226
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 228-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. PASQUALE LICCARDO - Presidente Dott. Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 228-1/2024 PU da: ANDOR SPV S.R.L. (C.F. 05428600265 Rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE SARINA e dall'avv. GIURIATO LINDA
- ricorrente n e i c o n f r o n t i d i
EAGLE KEEPER SERVICE GROUP S.R.L con sede legale in Casalecchio di Reno, C.F. e P.I. 02035901202 Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Gaetano Faraci
- resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 è stata proposta da ANDOR SPV S.R.L. – rappresentata da UM Italy S.p.A. - istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di EAGLE KEEPER SERVICE GROUP S.R.L. deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 701.546,08 relativa a rapporti bancari di cui era titolare a seguito di cessione di crediti in blocco da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.. EAGLE KEEPER SERVICE GROUP S.R.L. si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità dell'azione per mancanza di valida procura rilasciata ai difensori;
la carenza di legittimazione attiva della ricorrente o, comunque, la mancata prova della titolarità del credito, stante l'omessa produzione del contratto di cessione pagina 1 di 6
del 12.12.2023 e degli elenchi dei crediti ceduti;
la mancanza di insolvenza, anche alla luce dei crediti vantati nei confronti di Astrea s.r.l. e di IU OR. La resistente ha concluso quindi per il rigetto della domanda. Autorizzato lo scambio di memorie difensive ed il deposito di documenti, la controversia è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024. Preliminarmente va dato atto che parte ricorrente ha depositato la procura speciale rilasciata al mandatario UM Italy S.p.A. e la procura alle liti sottoscritta da UM Italy S.p.A. ai difensori(cfr. all. A e B della memoria difensiva autorizzata). Tale documentazione è sufficiente per ritenere regolarizzata la procura e, conseguentemente, superata l'eccezione preliminare di parte resistente. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta da EAGLE KEEPER SERVICE GROUP S.R.L.. Al riguardo va osservato che ANDOR SPV S.R.L. ha dedotto di aver acquistato da Intesa San Paolo S.p.A. un portafoglio di crediti pecuniari, comprendente anche quello vantato nei confronti della debitrice. A conforto di tale allegazione, la ricorrente ha prodotto la Gazzetta Ufficiale del 12.12.2023 sulla quale è stata data notizia della cessione (cfr. doc. 1 del ricorso), l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di cessione rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. (cfr. doc. nn.

1-2 allegati alla memoria autorizzata). EAGLE KEEPER SERVICE GROUP S.R.L. ha eccepito che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a documentare la titolarità del credito in capo alla ricorrente, non essendo stato depositato il contratto di cessione con indicazione specifica dei crediti ceduti. Tale tesi non può essere condivisa. Se è vero infatti che, come sostenuto dalla resistente, la pubblicazione da parte della banca cessionaria nella Gazzetta ufficiale della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58, II comma, TUB non costituisce di per sé prova della cessione, non va tuttavia trascurato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass., sez. III, 22.6.2023, n. 17944). Ne deriva che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – nel caso
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