Trib. Palermo, sentenza 12/04/2024, n. 2173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 12/04/2024, n. 2173
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2173
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr. G G Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10554 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a ALCAMO (TP), in data 07/07/1984, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ROCCA GRAZIA MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte attrice –
CONTRO
, nato ad Alcamo (TP) il 08.07.1972, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. TRIPOLINO SALVATORE , che lo rappresenta e difende per manda- to in atti;

– parte convenuta –
E CON L'INTERVENTO del MINISTERO Org_1
– interveniente necessario –
Oggetto: Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne - merito (269
c.p.c)
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 20/12/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio di- Parte_1 nanzi a questo Tribunale , esponendo: Controparte_1
di avere dato alla luce in data 07/11/2010 denunziato Persona_1 all'anagrafe come figlio di quest'ultima e di Persona_2
di sapere sin dall'inizio di avere generato il figlio con il Controparte_1 quale, contattato, aveva rifiutato di riconoscerlo;
di voler promuovere azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 274


c.c. del figlio quale figlio naturale di , con il quale all'epoca del Controparte_1 suo concepimento la madre aveva avuto una relazione, sebbene convivesse con Persona_3
[...]
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il minore ed il predetto , con l'attribuzione del cogno- Persona_1 Controparte_1 me paterno in sostituzione di quello materno.
Il convenuto si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda.
La proposizione del giudizio veniva comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ.
Sollevato il contraddittorio sull'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 253 c.c., la cau- sa veniva rimessa al collegio, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
***
La domanda proposta è inammissibile e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, rigettata.
Consolidando un orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 marzo 2023 n. 8268 hanno enunciato nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363 c.p.c., comma 1, il seguente principio di di- ritto: “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui vie- ne richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.c."
Argomentando sulla base di tale principio, pertanto, è impossibile, nel nostro ordinamen- to, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contra- stante.
L'art. 269, comma 1, c.c. pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253 c.c. e all'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239, comma 4, c.c.) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova".
Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in con- trasto" con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrappo- sizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status.
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La Corte ha più volte precisato che "la condizione di "figlio legittimo" è ostativa all'acco- glimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assu- me di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di "figlio legit- timo", con accertamento efficace erga omnes" (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito da un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudi- cato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
Conseguentemente, presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesi- stente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss.), sulla contesta- zione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263
c.c.).
Alla luce delle considerazioni appena svolte, la domanda è inammissibile e va rigettata.
In considerazione delle difese del convenuto e dell'esito del giudizio, si ritengono sussi- stere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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