Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2024, n. 1080
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Testo completo
N. R.G. 1272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.104;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Barbiero e Carmelina Genovese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 5;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni: per le parti come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 25.8.2015, in Carlantino (FG), precisando che Controparte_1 dall'unione è nata la figlia (l'8.9.2015), deducendo l'impossibilità di Per_1 ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Campobasso con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 (alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale in
Vinchiaturo alla madre;
assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in euro 160,00 mensili, a carico del ricorrente;
spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disciplina specifica del diritto di visita). Nella presente sede, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione consensuale.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 200,00 mensili nonchè l'adozione dei provvedimento specifici di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., avuto riguardo alla violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a far data da giugno 2022 e alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia.
III Istruita in via documentale, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, previa audizione delle parti, all'udienza del 5.11.2024.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi, giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando
l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e
l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche dall'ulteriore
circostanza per cui entrambi i coniugi hanno intrapreso nuove relazioni affettive ed hanno avuto altri figli con i rispettivi attuali partner.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, così come modificata prima dalla legge
n. 74 del 6 marzo 1987 e, da ultimo, dalla legge n. 55 del 6.5.2015.
E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Barbara Previati Giudice dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Greco, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n.104;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina Barbiero e Carmelina Genovese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio, sito in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 5;
-RESISTENTE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni: per le parti come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , il 25.8.2015, in Carlantino (FG), precisando che Controparte_1 dall'unione è nata la figlia (l'8.9.2015), deducendo l'impossibilità di Per_1 ricostruire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi e l'intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Campobasso con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 (alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
assegnazione della casa coniugale in
Vinchiaturo alla madre;
assegno di mantenimento in favore della figlia, quantificato in euro 160,00 mensili, a carico del ricorrente;
spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disciplina specifica del diritto di visita). Nella presente sede, ha chiesto la conferma delle statuizioni della separazione consensuale.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di Controparte_2 scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 200,00 mensili nonchè l'adozione dei provvedimento specifici di cui all'art. 473bis.39 c.p.c., avuto riguardo alla violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento mensile a far data da giugno 2022 e alla sostanziale assenza del padre dalla vita della figlia.
III Istruita in via documentale, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, previa audizione delle parti, all'udienza del 5.11.2024.
***
1.Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con decreto n. 1984/2019 del 12.4.2019 è stata omologata da questo Tribunale la separazione consensuale dei coniugi, giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra le parti si è consolidato nel tempo, determinando
l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e
l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche dall'ulteriore
circostanza per cui entrambi i coniugi hanno intrapreso nuove relazioni affettive ed hanno avuto altri figli con i rispettivi attuali partner.
Ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, così come modificata prima dalla legge
n. 74 del 6 marzo 1987 e, da ultimo, dalla legge n. 55 del 6.5.2015.
E' dunque decorso l'arco temporale oggi richiesto dal legislatore, con decorrenza dalla comparizione delle parti
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