Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 159

TRIB Ferrara
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Ferrara
Sentenza
13 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Ferrara, in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, riguarda una controversia tra un condominio e due convenuti in merito all'accettazione tacita di un'eredità. L'attore ha richiesto di accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte della coniuge e del figlio del defunto, ordinando la trascrizione della proprietà di alcuni immobili. A sostegno della propria domanda, il condominio ha evidenziato un credito per spese condominiali nei confronti della coniuge, sottolineando che i convenuti, conviventi con il de cuius, avrebbero tacitamente accettato l'eredità.

I convenuti, al contrario, hanno eccepito di non aver accettato l'eredità, sostenendo che il loro possesso dell'immobile fosse legato al diritto di abitazione e non a una volontà di accettare l'eredità. Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo l'accettazione tacita dell'eredità da parte del figlio, evidenziando che la permanenza nell'immobile da parte della coniuge non costituiva un atto di accettazione. La decisione si basa su un'interpretazione delle norme civilistiche riguardanti l'accettazione dell'eredità e il diritto di abitazione, stabilendo che il coniuge superstite non può essere considerato erede puro e semplice in virtù della sola residenza nell'immobile. Le spese di lite sono state compensate.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 159
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 159
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
CONDOMINIO COOPERATIVE RIUNITE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato NATATI
ANGELA attore contro
IA LI e LI RC rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimiliano Sitta e dall'Avvocato Cristiana Sitta. convenuti

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 5-2-2025
F A T T O E DI R I T T O
Il Condominio Cooperative Riunite ha convenuto in giudizio IA LI e
LI RC chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Signor IV CI
ER da parte della coniuge RU LI e del figlio ER MA, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Ferrara di procedere alle seguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà superficiaria per la quota di ¼ ciascuno dei seguenti immobili: - Appartamento sito in Ferrara alla
Via Barlaam n. 21 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al
Foglio 161, Particella 1356, Sub. 19, Categoria A/3, Cl. 2, Vani 5,5, Rendita €
582,31; - Garage sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato nel Catasto
pagina 1 di 7 Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161, Particella 1356, Sub. 85,
Categoria C/6, Cl. 3, Rendita € 79,79 Con vittoria di spese”.
A fondamento delle domande il Condominio assume di essere creditore nei confronti della resistente RU LI della complessiva somma di € 11.933,74 per spese condominiali in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto, scaduto, per la complessiva somma di € 13.749,93 e successivo atto di precetto in rinnovazione per complessivi € 14.130,20 oltre interessi e spese successive, cui seguiva pignoramento immobiliare (n. 170/2023 RGE) nel corso della quale emergeva che la comproprietà dei cespiti esecutati nella misura di ½ appartiene al defunto ER IV CI deceduto in data 24/02/2012.
Per tale motivo, il G.E. sospendeva l'esecuzione immobiliare per consentire al creditore procedente di formalizzare l'accettazione tacita dell'eredità ER
IV CI da parte del figlio MA e della coniuge RU LI, nel possesso dei beni ereditari.
Il ricorrente rileva inoltre che gli odierni resistenti, chiamati all'eredità relitta del defunto ER IV CI, sono da considerarsi eredi puri e semplici ex art. 485
c.c.
in quanto, entrambi conviventi con il de cuius nell'immobile pignorato dall'apertura della successione e senza soluzione di continuità sino ad oggi, ne hanno tacitamente accettato l'eredità, non avendo gli eredi adempiuto ad alcuna attività successoria pur rimanendo nel possesso dei beni ereditari costituiti dall'immobile pignorato.
Si sono costituiti LI IA e LI RC chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
I convenuti non contestano, nel merito, di essere chiamati all'eredità relitta del defunto ER IV CI, di essere stati conviventi con il de cuius nell'immobile pignorato sino all'apertura della successione e, senza soluzione di continuità, di essere rimasti residenti nell'immobile in questione sino ad oggi senza aver rinunciato espressamente all'eredità e senza aver svolto l'inventario.
Eccepiscono, di contro, di non aver accettato l'eredità del defunto, neppure tacitamente, pur continuando a vivere nell'immobile pignorato, in quanto il possesso esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, secondo comma, c.c., e
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