Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2024, n. 59

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2024, n. 59
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 59
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Enrico Quaranta Presidente dr.ssa Valeria Castaldo Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta il 9.7.2024 ed all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. R.G. 89-1/2024 presentato dalla Testa Shoes S.r.l.s. (P.IVA 04619980610) in proprio, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Sagliocco e
Domenico Di Micco, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
TESTA SHOES S.R.L.S., in persona del l.r.p.t , con sede legale in NI (CE), alla
S.S. Sannitica n. 87 km 19.800, P.IVA 04619980610 (come da fascicolo storico CCIAA in atti);

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Testa Shoes S.r.l.s. ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare ai sensi degli artt. 37
c.2 e 40 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto: 1) di esercitare attività di commercio al dettaglio di calzature e relativi accessori via internet presso la sede legale in NI (CE), alla S.S. Sannitica n. 87 Km 19,800, presso il “Polo Ingrosso Calzaturiero”;
2) di aver rilasciato i locali della sede legale ed operativa per effetto della convalida di sfratto pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 6.3.2024 per una morosità complessiva di euro 8.997,00, di cui euro 4.200,00 per canoni ed euro 4.797,00 per oneri
1
condominiali (cfr. allegato 2 al ricorso);
3) di non essere riuscita a garantire la competitività dell'azienda sul mercato a causa degli elevati costi delle materie prime e della pubblicità, nonostante i ricavi di euro 703.934,00 e di euro 500.785,00 raggiunti rispettivamente negli anni 2022 e 2023 (cfr. allegati 4 – 5 al ricorso);
4) di non possedere i requisiti di cui all'art.
2 c.1 lett. d) CCII, connotanti l'impresa minore, avendo superato sia il limite dei ricavi (negli anni 2022 - 2023), sia quello dei debiti, pari ad euro 506.287,00 nel 2023 (cfr. allegati 3 –
4 – 5 al ricorso);
5) di trovarsi nello stato d'insolvenza di cui all'art. 2 c.1 lett. b) CCII, avendo la perdita di esercizio pari ad euro 213.690,00 registrata nel 2023, eroso il patrimonio netto
(cfr. allegato 5 al ricorso),.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che il debitore ha prodotto solo in parte la documentazione di cui all'art. 39 CCII: 1) i bilanci di esercizio al 31.12.2021 e al 31.12.2022, depositati presso il Registro delle Imprese;
2) il bilancio di esercizio al 31.12.2023, non ancora depositato presso il Registro delle Imprese;
3) il bilancio di esercizio provvisorio al
23.4.2024;
4) i libri e le scritture contabili obbligatorie del 2023 e del 2024;
5) le dichiarazioni dei redditi, I.V.A. e I.R.A.P. 2022 (periodo d'imposta 2021) e 2023 (periodo
d'imposta 2022);
6) l'elenco nominativo dei creditori indicante solo la tipologia e l'importo del credito.
In particolare, l'art. 39 c.1 CCII – nella più ampia prospettiva del debitore che chiede
l'accesso ad una soluzione della crisi tra quelle previste dalla legge (e non solo alla liquidazione giudiziale) – riporta che “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.” Nel caso di specie, dal fascicolo storico CCIAA risulta che la società Testa Shoes S.r.l.s abbia iniziato
2
l'attività commerciale in data 13.12.2021 e che quindi avrebbe dovuto produrre: 1) le scritture contabili e fiscali obbligatorie anche del 2022;
2) “una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi”;
3) un elenco nominativo dei creditori comprensivo anche “delle cause di prelazione” e del domicilio digitale di ciascun creditore.
È, invece, giustificata la mancata produzione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IRAP e della dichiarazione annuale IVA del 2024 (periodo d'imposta 2023), in quanto risultano ancora in corso i termini per la relativa presentazione.
Nella vigenza della legge fallimentare, la Suprema Corte ha precisato che “ciò che distingue il ricorso per dichiarazione di fallimento da quello volto all'autofallimento non è la latitudine dei presupposti, che sono i medesimi in entrambi i casi, bensì il riparto degli oneri probatori, che, in caso di autofallimento, si atteggiano
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi