Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 4671
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Testo completo
RG 7473/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa N Z Presidente
Dott. M S Giudice rel.
Dott. G D L G ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7473/2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti
civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 190 cpc in data 22-7-2024, previa acquisizione
del parere del PM e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla via Nuova san Rocco n.95 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano CIMA, che
lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
dom.ta in Napoli alla via E. Nicolardi n.52 presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo SAURO, che la
rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
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RG 7473/2020
Ragioni in fatto ed in diritto
1.Mediante ricorso presentato in data 20/08/2020 il ricorrente , deduceva: - che Parte_1
in data 06/07/2008 aveva contratto matrimonio concordatario in Cetara (SA) con la sig.ra
[...]
e che dalla loro unione erano nati due figli gemelli – e (nati il CP_1 Per_1 Per_2
19/10/2009);
- che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale,
i coniugi si separavano con ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli Nord conclusosi con
sentenza n. 1856/2018 del 21/06/2018 e pubblicata il 28/06/2018;
- che, in conseguenza della perdita
del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale e dei disagi economici conseguenti alla
separazione ed al propagarsi della pandemia da COVID-19, aveva diritto a beneficiare di un assegno
di mantenimento a carico della . In particolare, esponeva che la ex coniuge, grazie CP_1
all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione, disponeva di un provento annuale di
circa euro 1.500,00 da parte del ed evidenziava di aver sostenuto una spesa di circa euro CP_2
60.000,00 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione della casa familiare, di proprietà della
moglie, oltre ad aver profuso la propria competenza professionale in qualità di ingegnere. Infine,
aggiungeva che la beneficiava di significative accumulazioni di denaro grazie al suo apporto CP_1
al ménage familiare.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare
gli accordi di separazione afferenti all'affidamento condiviso dei figli minori, al contributo di
mantenimento degli stessi ed alle modalità di visita padre-figli nonché la corresponsione a proprio
favore di un assegno divorzile a carico della sig.ra pari ad euro 400,00. CP_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, mediante memoria di costituzione del
07/01/2021, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'aumento del contributo
per il mantenimento dei figli ad euro 700,00, un correttivo sulle spese straordinarie e sulle modalità
di visita padre-figli e si opponeva alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile a favore
dell'ex coniuge. Più nel dettaglio, impugnava tutto quanto ex adverso sostenuto, specificando che non
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RG 7473/2020 percepiva alcun profitto dall'installazione del suindicato impianto fotovoltaico, in quanto gli accrediti
ad opera del per i chilowatt prodotti non sono effettivamente percepiti bensì impiegati per far CP_2
fronte al pagamento delle rate di un finanziamento in favore della banca erogante. Inoltre, evidenziava
di aver sostenuto, grazie all'apporto economico dei propri familiari, i costi della ristrutturazione della
casa coniugale, ed alcuna somma era stata versata in tal senso dal ricorrente.
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18/01/2021, fallito il tentativo
di conciliazione, venivano confermate le condizioni statuite in sede di separazione afferenti
all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori e veniva fissata udienza al 17/05/2021,
sostituita dal deposito telematico di note scritte.
In seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini presentata ai sensi dell'art.
153 c.p.c. dai procuratori del ricorrente, l'udienza cartolare veniva rinviata al 05/07/2021 e il GI, alla
luce della richiesta avanzata da parte ricorrente di emissione di sentenza sullo status, riservava
immediatamente la causa al collegio per la decisione non definitiva.
In data 30/10/20201, l'Intestato Tribunale, mediante sentenza non definitiva n. 3108/2021
pubblicata l'8-11-2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cetara
(SA) il 06/07/2008 da ed Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 30/10/2021, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e rinviava all'udienza cartolare del 9/3/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 19/10/2022, espletata la prova testimoniale, il GI fissava udienza per la
precisazione delle conclusioni al 02/10/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 02/10/2023 veniva instaurato il subprocedimento RG 7473-1/2020 ad opera di
concernente la violazione da parte del sig. in ordine alle modalità Controparte_1 Parte_1
di esercizio del diritto di visita padre-figli, estinto per cessata materia del contendere sulla scorta
dell'accordo raggiunto dalle parti depositato il 4-5/04/2024.
In seguito alle vane e plurime richieste di rinvio del giudizio promosse dalle parti al fine di
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RG 7473/2020 addivenire ad una risoluzione concordata della controversia, con ordinanza del 22/07/2024 la causa
veniva assegnata alla decisione collegiale con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il
deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del PM.
In data 30/07/2024, il PM apponeva il visto telematico richiedendo dichiararsi cessati gli
effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione.
2. In diritto. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con
sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti
in causa in Cetara (SA) il 06/07/2008 (sentenza n. 3108/2021 pubblicata l'08/11/2021), in questa sede
è chiamato a adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Quanto alle pronunce accessorie, devono essere delibate le questioni relative al regime di
affido dei minori e relativo mantenimento nonché alla domanda di assegno divorzile avanzata da parte
ricorrente nonché alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i figli minorenni
proposta da parte resistente.
3. Il collegio ritiene che possa essere confermato il regime di affido condiviso dei minori
e (nati entrambi il 19-10-2009) con domiciliazione presso la madre, come già Per_2 Per_1
stabilito in separazione non sussistendo motivi ostativi in merito e come richiesto anche dal Pubblico
Ministero. In relazione alle modalità di visite, va confermato quanto concordato nel corso del giudizio
nell'ambito del procedimento incidentale e riportato nell'accordo depositato dalle parti in data 5-4-
2024, sottoscritto dalle parti 1-3-2024 che di seguito si riporta.
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RG 7473/2020
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti se maggiormente corrispondenti alla volontà
e alle esigenze dei