Trib. Milano, sentenza 22/02/2024, n. 1891

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 22/02/2024, n. 1891
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1891
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott. Vincenzo Carnì Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40084/2020 promossa da:
CLOUDFLARE INC. con il patrocinio dell'avv. MARCO CONSONNI e dell'avv.
LUDOVICO ANSELMI, presso i quali è elettivamente domiciliata, in Milano, Via privata Fratelli Gabba, 3
ATTRICE contro
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA R.T.I.
S.P.A. (C.F. 06921720154), con il patrocinio degli avvocati ALESSANDRO LA ROSA,
SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI MILANO, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

pagina 1 di 25 MEDUSA FILM S.P.A. (C.F. 03723360156), con il patrocinio degli avvocati
ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA (C.F. 07012130584), con il patrocinio degli avvocati ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

MONDADORI SCIENZA S.P.A. (C.F. 09440000157), con il patrocinio degli avvocati ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso
i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

MONDADORI MEDIA S.P.A. (C.F. 08009080964), con il patrocinio degli avvocati
ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

MONDADORI LIBRI S.P.A. (C.F. 08856650968), con il patrocinio degli avvocati
ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

IO IN EDITORE S.P.A (C.F. 08367150151), con il patrocinio degli avvocati ALESSANDRO LA ROSA, SARA DE NOVA e STEFANO PREVITI, presso
i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Stradivari, 4;

CONVENUTE
CONCLUSIONI
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ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione rigettata, anche in via istruttoria ed incidentale: (A) IN VIA PRINCIPALE:
1) accertare e dichiarare che l'attrice AR opera come ente soggetto alla normativa degli Stati Uniti d'America, fornitore di servizi di sicurezza ed efficientamento dei siti Internet a loro volti disciplinati dalla normativa statunitense e, in particolare, dell'OCILLA (Title 17, U.S. Code);
(B) IN SUBORDINE:
2) accertare e dichiarare che l'attrice AR opera come intermediario della società dell'informazione fornendo servizi di sicurezza inquadrabili, alla stregua della normativa vigente nell'Unione Europea, come servizi di caching o mere conduit ai sensi degli art. 14 e 15 del d. lgs. 70/2003;
(C) IN OGNI CASO
3) accertare e dichiarare che, conseguentemente, nessuna responsabilità può essere addebitata a AR per gli illeciti compiuti dagli utenti dei suoi servizi e, in particolare, nessuna responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2055 e 2598 c.c., 12, 16, 17, 38, 78-ter e 79 l.a., 20 e ss. c.p.i., nonché 171, comma 1, lett. a, a-bis), 171 ter, comma 1, lett. a), b), 171 ter, comma 2, a-bis), b) c) l.a., né alcuna responsabilità per violazione degli obblighi derivanti da un “contatto sociale”, né per violazione dell'art. 5 dir. 2000/31/CE, né per qualunque altra causa;

4) accertare e dichiarare che le attività dell'attrice AR e delle convenute RTI, US, Società MO ed EI non sono tra di loro in concorrenza e che, conseguentemente, nessun violazione delle norme di leale concorrenza può essere imputata all'attrice per i fatti di cui è causa;

5) accertare e dichiarare che nessun contributo causale può essere del pari addebitato a AR per le attività dei siti che usano i suoi servizi;

6) accertare e dichiarare che RTI, US, le Società MO ed EI hanno posto in essere atti illeciti di denigrazione delle attività, reputazione e nome commerciale dell'attrice mediante le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa che imputavano a AR la commissione di illeciti concorrenziali parassitari e altri illeciti di rilevanza anche penale e per l'effetto condannare le convenute in solido a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 500.000,00 o la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche con valutazione equitativa del Giudice;
ordinare alle convenute la cessazione immediata della condotta, in particolare inibendo loro di qualificare pubblicamente le attività dell'attrice come illecite e/o come svolte in violazione di asseriti diritti di RTI, US, delle Società MO ed EI, assumendo ogni provvedimento a tutela dei diritti dell'attrice;

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7) dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale di RTI fino alla decisione da parte del Tribunale di Roma, nel procedimento RGN 35788/2020, riguardo l'eccezione di litispendenza svolta da AR, nel predetto giudizio, in rapporto al presente giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano, RGN 40084/2020;

8) nel caso in cui la domanda riconvenzionale di RTI venga ritenuta procedibile, disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art. 270 c.p.c., nei confronti di: NAMECHEAP INC., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti d'America;
HETZNER ONLINE GMBH, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Industriestr 25, 9171° Gunzenhausen, Germania;
ordinandone la chiamata in causa per un'udienza da fissarsi allo scopo;

9) in ogni caso, rigettare la suddetta domanda riconvenzionale di RTI in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata, assolvendone l'esponente con la miglior formula;

10) rigettare altresì tutte le ulteriori domande e istanze svolte dalle convenute;
(D) IN VIA ISTRUTTORIA
11) Per la denegata ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse sussistere qualche dubbiosulla totale estraneità di AR agli illeciti ad essa addebitati dalle controparti, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo al CTU di verificare i seguenti temi: (a) dal punto di vista tecnologico, AR opera mediante algoritmi automatici secondo la volontà dei titolari dei web server clienti;

(b) AR non ha alcuna concreta possibilità di modificare i contenuti multimediali presenti sui Web Server dei suoi clienti;
(c) i Web server dei clienti operano e continuano ad operare a prescindere dai servizi offerti da AR, anche a seguito di dismissione dei servizi resi da quest'ultima;
(d) i servizi offerti da AR: (i) non danno origine alla trasmissione del contenuto presente sul Web Server origine;
(ii) non prediligono o selezionano la platea dei destinatari del contenuto multimediale presente sul Web Server origine;

(iii) non modificano, né censurano o pubblicizzano alcuno dei contenuti multimediali presenti sul Server origine;
(iv) prevedono un'attività di caching (ove strettamente necessaria), solo per un periodo limitato di tempo, in funzione di parametri automatici legati agli algoritmi in uso e alle precise scelte dei clienti titolari dei Web Server;
(e) nonché, a fronte delle deduzioni tecniche svolte da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., altresì i seguenti temi: (v) Vero che il documento RTI numero 32 bis non contiene la macchina virtuale asseritamente usata per i cautelamenti?
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(vi) Vero che il traffico di rete contiene in chiaro gli indirizzi IP restituiti a seguito di un'interrogazione DNS? (vii) Vero che la registrazione del traffico di rete in formato .pcap può essere facilmente alterata, almeno nella parte di risposta alle interrogazioni DNS? (viii) Vero che il documento RTI numero 32 bis non identifica alcun contenuto multimediale una volta che si escludono i video “di cortesia” ivi presenti? (ix) È possibile che i cautelamenti azionati potrebbero essere iniziati prima del 12.03.2019? (x) Vero che in assenza della macchina virtuale usata per produrre i file e i cautelamenti del documento RTI numero 32 bis non è possibile verificare la presenza di eventuali alterazioni nel contenuto dello stesso documento? (xi) Vero che due nomi di dominio con diverso TLD non corrispondono in automatico allo stesso registrant? (xii) Vero che nessuno dei siti Web oggetto dell'azione delle convenute, come elencati in Tabella 1, ha un indirizzo IP nel campo A DNS, riferibile alla AR, oppure sia attualmente sottoposto a Sequestro e/o il suo accesso sia disabilitato dall'Italia?
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12) ordinare che l'emananda sentenza a favore di AR venga pubblicata integralmente nelle edizioni cartacee e nelle edizioni online, ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Messaggero”;

13) spese, diritti e onorari di causa rifusi.
Convenuta RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- in via principale e preliminare, disporre la cancellazione della causa dal ruolo per TE LI s.p.a. oggetto di causa, posta in essere in via diretta dai gestori dei portali “pirata” con nome a dominio “liberavisione.icu” (già “liberavisione.net”) e
“oillocotv.net” (già “oillocotv.com”), ovvero, in via ulteriormente subordinata, anche dai gestori dei portali “pirata” con nome a dominio “filmsenzalimiti.show” (già
“filmsenzalimiti.host”, “filmsenzalimiti.actor”, “filmsenzalimiti.host”),
“tantifilm.stream” (già “tantifilm.cafe”, “tantifilm.club” e “tantifilm.plus”) e
“piratestreaming.design” (già “piratestreaming.icu”), inclusi i sottodomini e tutte le successive variazioni dei detti nomi a dominio da intendersi sia come variazioni del mancata
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