Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Seconda Sezione
R.G. 3079/2021
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado, tra VA AR CU (C.F. [...]), assistita e difesa dall'Avv. ORUNESU ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Iolanda n. 68;
appellante e OA SP (C.F. 02934390929), assistita e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto I n. 28;
appellata
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione formulate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
In via pregiudiziale e cautelare, 2) concedere ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutività della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto;
In via principale, 3) In totale riforma della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'espositiva che precede, che nessun importo è dovuto dall'attrice in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2016 al 30.6.2011 e, per l'effetto, annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (docc. 1 e 2) ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio, Prot. RL/RC/RG 58464 GRC, del 15.9.2017 (doc. 6);
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
in via principale: b) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque c) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra IC avverso la sentenza di prime cure;
per l'effetto, d) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da BB S.p.A. nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di BB S.p.A., oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: g) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 5.10.2021, OV AR IC ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 310/2021 con cui il Giudice di Pace di Sassari ha rigettato le domande dalla stessa proposte, condannandola a pagare ad BB SP la somma di € 921,60, oltre alle spese di giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti, ha fatto, erroneamente, riferimento alla sola fattura n. 2017000540043100 (doc. 10), senza invece esaminare la fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), dalla quale risulta che BB aveva stornato l'importo complessivo di
€ 921,60 di cui alle precedenti fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (doc.ti 1 e 2), con la conseguenza che nulla è dovuto per tali titoli. L'appellante, inoltre, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che la stessa, attrice in primo grado, non avrebbe versato l'importo dovuto o comunque non avrebbe dato prova del pagamento del dovuto ex art. 2697 c.c. Rileva, infatti, l'appellante di aver proposto domanda di mero accertamento negativo del credito di BB, con conseguente irrilevanza della prova del pagamento. La pronuncia appellata è poi oggetto di gravame anche riguardo alla statuizione secondo cui “la fattura con importo negativo sta a significare che sì, si vanta un credito nei confronti di BB e che, pertanto, per quella fattura non c'è niente da pagare, ma non significa però che non ci siano precedenti fatture insolute, in quanto il credito si riferisce solo alla fattura ricevuta, anche perché nel caso in esame la fattura a credito contiene l'avviso che ci sono delle somme a debito, pari ad euro 921,60, non ancora pagate”. Tale errata ricostruzione dei fatti, a detta dell'appellante, deriva dalla non completa disamina dei documenti prodotti e, in particolare, delle risultanze della fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5), in cui lo stesso gestore aveva compiuto lo storno dell'importo dei
pag. 3/10
consumi in acconto, come chiaramente espresso dal segno aritmetico “meno” e dalla dicitura “Restit. Addebiti Precedenti”, riportata in fattura. Secondo l'appellante, peraltro, il Giudice di Pace non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che anche il Tribunale di Sassari, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 cpc dalla medesima promosso, con ordinanza in data 30.3.2018, non reclamata, aveva accertato lo storno delle fatture in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Seconda Sezione
R.G. 3079/2021
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado, tra VA AR CU (C.F. [...]), assistita e difesa dall'Avv. ORUNESU ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Iolanda n. 68;
appellante e OA SP (C.F. 02934390929), assistita e difesa dall'Avv. PISENTI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto I n. 28;
appellata
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione formulate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
In via pregiudiziale e cautelare, 2) concedere ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutività della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto;
In via principale, 3) In totale riforma della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'espositiva che precede, che nessun importo è dovuto dall'attrice in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2016 al 30.6.2011 e, per l'effetto, annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (docc. 1 e 2) ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio, Prot. RL/RC/RG 58464 GRC, del 15.9.2017 (doc. 6);
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
in via principale: b) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque c) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra IC avverso la sentenza di prime cure;
per l'effetto, d) confermare in ogni sua parte la sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da BB S.p.A. nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di BB S.p.A., oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: g) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 5.10.2021, OV AR IC ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 310/2021 con cui il Giudice di Pace di Sassari ha rigettato le domande dalla stessa proposte, condannandola a pagare ad BB SP la somma di € 921,60, oltre alle spese di giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti, ha fatto, erroneamente, riferimento alla sola fattura n. 2017000540043100 (doc. 10), senza invece esaminare la fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), dalla quale risulta che BB aveva stornato l'importo complessivo di
€ 921,60 di cui alle precedenti fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (doc.ti 1 e 2), con la conseguenza che nulla è dovuto per tali titoli. L'appellante, inoltre, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che la stessa, attrice in primo grado, non avrebbe versato l'importo dovuto o comunque non avrebbe dato prova del pagamento del dovuto ex art. 2697 c.c. Rileva, infatti, l'appellante di aver proposto domanda di mero accertamento negativo del credito di BB, con conseguente irrilevanza della prova del pagamento. La pronuncia appellata è poi oggetto di gravame anche riguardo alla statuizione secondo cui “la fattura con importo negativo sta a significare che sì, si vanta un credito nei confronti di BB e che, pertanto, per quella fattura non c'è niente da pagare, ma non significa però che non ci siano precedenti fatture insolute, in quanto il credito si riferisce solo alla fattura ricevuta, anche perché nel caso in esame la fattura a credito contiene l'avviso che ci sono delle somme a debito, pari ad euro 921,60, non ancora pagate”. Tale errata ricostruzione dei fatti, a detta dell'appellante, deriva dalla non completa disamina dei documenti prodotti e, in particolare, delle risultanze della fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5), in cui lo stesso gestore aveva compiuto lo storno dell'importo dei
pag. 3/10
consumi in acconto, come chiaramente espresso dal segno aritmetico “meno” e dalla dicitura “Restit. Addebiti Precedenti”, riportata in fattura. Secondo l'appellante, peraltro, il Giudice di Pace non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che anche il Tribunale di Sassari, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 cpc dalla medesima promosso, con ordinanza in data 30.3.2018, non reclamata, aveva accertato lo storno delle fatture in
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