Trib. Messina, sentenza 11/04/2024, n. 909
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
GOP1 – Prima Sez. Civile Bis
R.G. n. 1701/2021
Il Giudice Onorario Dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1701/2021, posta in decisone all'udienza dell'11 aprile 2024 e promossa
TRA
VO TO, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Lo
Verde e Simona Failla, elettivamente domiciliato in Messina, Via I Settembre,
116, presso lo studio della prima, giusta procura in atti;
- attore -
c o n t r o
- OASI SAN SC SRL (C.F.: 02525410839), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- RI IA, nata a [...] il [...], (C.F.:
[...]M) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Gemelli ed elettivamente domiciliate in Messina, Via F. Bisazza n. 10, giusta procura in atti;
- Convenute -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11/04/2024.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11/02/2021 per convalida di sfratto per morosità notificato, NI TI ha intimato lo sfratto per morosità a Oasi San
SC SRL e DR DR in relazione a immobile locato con contratto del 15 aprile 1999, registrato in Messina il 16/04/1999 al n. 2701. Segnatamente
l'intimante chiedeva:
“1. Convalidare lo sfratto per finita locazione con la conseguente condanna dell'Oasi San SC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Signora DR DR al rilascio dell'unità immobiliare in oggetto libera da persone e cose, in favore dell'odierno istante;
2. Pronunciare in subordine, in caso di opposizione dell'intimato, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio e, previa conversione del rito, ex art. 667
c.p.c. disporre la prosecuzione del giudizio ex art. 426 c.p.c.
3. In ogni caso, previa conversione del rito ex art. 667 c.p.c. e prosecuzione del giudizio ex art.
426 c.p.c., dichiarare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1456 c.c., per inadempimenti secondo i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Oasi San SC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Signora DR DR al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose, in favore dell'odierno istante;
4.
Dichiarare comunque cessato il contratto di locazione inter-partes alla scadenza del 31 dicembre 2020 e conseguentemente condannare l'Oasi San
SC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Signora
DR DR al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della
l. n. 392/1978, indi ordinare al Cancelliere di apporre la formula esecutiva.”
Le intimate si costituivano in giudizio con atto del 17 marzo 2021 contestando le domande avversarie e proponendo domanda riconvenzionale.
Chiedevano: “1) in accoglimento della presente opposizione, rigettare per i
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motivi di cui in parte motiva la richiesta di sfratto per finita locazione, nonché di emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
2) previo mutamento di rito, rigettare per i motivi di cui in parte motiva tutte le richieste avversarie e la richiesta di risoluzione del contratto ex art 1453 e 1456 c.c.;
3) in via riconvenzionale e nel merito, ritenere e dichiarare che i deducenti hanno diritto ad avere rimborsata la somma di €. 21.056,54, o qual altra maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio, relativa agli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dalla Oasi San SC S.r.l., conseguentemente condannare l'attore al pagamento di quanto accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) sempre in via riconvenzionale, in relazione al mancato utilizzo di alcuni locali oggetto della locazione, disporre la riduzione del canone nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore al 40% del canone corrisposto per il periodo di utilizzazione parziale dell'immobile;
5) sempre in via riconvenzionale dichiarare dovuta la indennità di avviamento e conseguentemente condannare il locatore a corrispondere la detta indennità e condizionare il rilascio all'effettiva corresponsione della indennità;
6) Con riserva di articolare mezzi istruttori;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”
Con ordinanza del 31 aprile 2021, il Tribunale rigettava la richiesta di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento di rito, fissava l'udienza di prosecuzione nel merito al 23 novembre 2021, concedendo termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione;
L'intimante dava prova di avere dato avvio al procedimento di mediazione
e che la stessa aveva avuto esito negativo, con la memoria integrativa ribadiva altresì le proprie richieste, contestando le eccezioni avversarie e chiedeva: “1)
Previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare la risoluzione del contratto per scadenza del termine convenuto e, per l'effetto, condannare l'intimato al rilascio dell'immobile oggetto di contratto. 2) Accertare e dichiarare,
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comunque, la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1456 c.c., per inadempimento secondo i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Oasi San SC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Signora DR DR al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose, in favore dell'odierno istante;
3) Dichiarare comunque cessato il contratto di locazione inter partes alla scadenza del 31 dicembre 2020 e conseguentemente condannare l'Oasi San
SC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Signora
DR DR al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della
l. n. 392/1978, indi ordinare al Cancelliere di apporre la formula esecutiva. 4)
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per
i motivi esposti in narrativa. 5) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Il 10/09/2021 si costituivano la parti intimate insistendo nelle proprie richieste e concludeva: “Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in parte motiva, infondate tutte le domande avanzate da parte del Sig. TI NI, conseguentemente rigettarle;
2. in via riconvenzionale e nel merito, ritenere e dichiarare che i deducenti hanno diritto ad avere rimborsata la somma di €.
21.056,54, o qual altra maggiore o minore che risulterà accertata nel corso del giudizio, relativa agli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dalla Oasi San SC S.r.l., conseguentemente condannare l'attore al pagamento di quanto accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. sempre in via riconvenzionale, in relazione al mancato utilizzo di alcuni locali oggetto della locazione, disporre la riduzione del canone nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque in misura non inferiore al 40% del canone corrisposto per il periodo di utilizzazione parziale dell'immobile;
4. sempre in via riconvenzionale dichiarare dovuta la indennità di avviamento e conseguentemente condannare il locatore a corrispondere la detta indennità e
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condizionare il rilascio all'effettiva corresponsione della indennità”.
Si procedeva con l'istruttoria, tramite lo