Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 53
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


Nr. 673/2023 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 673 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
TT AN (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, in Via Costanza Baudana Vaccolini n. 5, nello e presso lo studio dell'Avvocato Benedetto Stranieri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.
- Attore - nei confronti di
Avv. FARAGASSO Giovanni (C.F. [...]), nato a [...] il [...], con studio in Roma, in Via dei Frassini 23.
- Convenuto (contumace) -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., per la prevista udienza del 25.06.2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 27.12.2022, TT AN ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale dell'avvocato
FARAGASSO Giovanni per avere quest'ultimo eseguito, in modo negligente,
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il mandato difensivo conferitogli, avente ad oggetto la proposizione di una domanda risarcitoria – ex artt. 2041 e 2042 c.c. – nei confronti di DO CA;
per l'effetto, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance (precisamente, la perdita della possibilità dell'esito favorevole del giudizio), oltre al danno patrimoniale consistito nelle spese di lite di cui aveva subito la condanna, pari ad € 13.430,00 oltre accessori di legge.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore TT
AN ha dedotto:
1) che, nell'anno 2003, esso TT AN aveva intrapreso un rapporto di convivenza more uxorio con DO CA, nel corso del quale si era occupato del mantenimento della compagna e dei figli minori di quest'ultima, garantendole una vita agiata e favorendo la crescita professionale della propria partner;
invero, a titolo esemplificativo, esso TT AN: a) aveva costituito una società ad hoc (la World Travel Center) attiva nel settore di organizzazione di eventi e tour operator ed aveva interamente corrisposto, in favore di DO CA, la somma di euro 50.000,00, utilizzata per
l'intestazione, in favore della medesima, del 50% del capitale sociale;
b) aveva corrisposto l'ulteriore somma di € 50.000,00, utilizzata da DO CA per l' acquisto dell'autovettura “Mercedes CLA 220” tg. ET825KD;

2) che, con riferimento agli esborsi di ancora maggiore rilievo, nell'anno 2013 esso TT AN e l'ex compagna DO CA si erano determinati ad investire nell'acquisto di un immobile, individuato nell'appartamento con annesso giardino sito in Via di Torre Gaia n. 17, piano T-S1, interno 2, edificio
B (identificato al NCU al foglio 1051, particella 622, zona cens 6, A/2, classe
8m Consistenza 8 vani, mq. 165 di cui 148 mq coperte, rendita catastale €
1.797,27);

3) che, in data 22.02.2013, l'immobile in questione era stato effettivamente acquistato, con rogito a firma del notaio Cecere ME, ed era stato intestato esclusivamente a DO CA;
che il prezzo dell'immobile, pari ad €
300.000,00 era stato ripartito in € 87.000,00 versati da DO CA, ed €
213.000,00, versati mediante bonifici effettuati dalle Società facenti capo ad esso TT AN (World Travel Center, Eurogestioni S.r.l., Cooperativa
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Euro2002 S.r.l., Cooperativa Servizi e Gestioni) sul conto corrente postale di
DO CA;

4) che, inoltre, esso TT AN, sempre attingendo dai conti delle società di cui era il legale rappresentante, aveva provveduto al saldo delle spese notarili, pari ad € 20.000,00, mentre aveva corrisposto personalmente la somma di € 17.000,00 necessaria per la tinteggiatura e arredamento dell'appartamento in questione;

5) che il rapporto di convivenza era cessato nell'anno 2015 e, nei primi mesi del 2018, esso TT AN si era rivolto al convenuto, avvocato
FARAGASSO Giovanni, per poter ottenere la restituzione delle ingenti somme elargite in favore dell'ex convivente e, nello specifico, le somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile di Via di Torre Gaia n. 17, nonché per la tinteggiatura ed arredamento del medesimo immobile, complessivamente pari ad € 250.000,00;

6) che, a tal fine, l'avvocato FARAGASSO Giovanni aveva introdotto, davanti al Tribunale di Roma, un'apposita domanda con cui aveva chiesto alla DO
CA, ex artt. 2041-2042 cod. civ., la restituzione, in favore di esso TT
AN, della somma complessiva di € 260.000,00;

7) che, nel corso del giudizio così incardinato, si era costituita la convenuta
DO CA, contestando le avverse argomentazioni e conclusioni, e offrendo documentazione per dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di Via di Torre Gaia n. 17, con assegni provenienti dal proprio conto corrente;
all'udienza del 09.10.2019, la DO CA aveva reso interrogatorio formale, all'esito del quale, aveva negato le circostanze dedotte dalla difesa di esso TT AN;
dichiarata l'inammissibilità degli ulteriori mezzi istruttori richiesti (perché vertenti su circostanze documentali
e/o irrilevanti), la causa era stata rinviata all'udienza del 26.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, da tenersi nelle modalità della trattazione scritta;

8) che, con le note a trattazione scritta, l'avvocato FARAGASSO Giovanni aveva chiesto deferirsi giuramento decisorio della convenuta e, per l'effetto, il
Giudice aveva rinviato la causa rinviava per tali incombenti all'udienza del
26.01.2022;
tuttavia, a tale udienza, stante l'assenza del convenuto, il Giudice
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aveva trattenuto la causa in decisione e, quindi, il giudizio era stato definito con sentenza n. 9584/2022;

9) che, con la sentenza de qua, il Tribunale adito aveva rilevato che i versamenti per l'acquisto dell'immobile di Via Torre Gaia n. 17 (€ 213.000,00 a titolo di corrispettivo ed € 20.000,00 per il compenso del notaio rogante) non provenivano da esso TT AN, bensì dai conti correnti facenti capo alle Società di cui esso attore era legale rappresentante e, quindi, aveva dichiarato inammissibile la domanda in parte qua, per difetto di legittimazione attiva;
con riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi di tinteggiatura ed arredamento dell'immobile (per complessivi € 17.000,00), il
Tribunale aveva rilevato che, pur a fronte dell'ammissione da parte della convenuta, in sede di interrogatorio formale, di aver “effettivamente ricevuto un aiuto dal compagno”, esso attore non aveva assolto l'onere di provare
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