Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 613

TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 613
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 613
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 12210 del
Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto:
APPELLO
vertente TRA
ZI IO (c.f.: [...]), elett.te dom.to in
CASAL DI PRINCIPE alla VIA IPPOLITO NIEVO n. 13 presso lo studio dell'Avv. MARFELLA GIOVANNI (c.f.:
[...]) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di intervento di primo grado
APPELLANTE
E
ASSICURAZIONI UNIPOLSAI SPA (c.f.: 00818570012), elet.te dom.to in AVERSA alla VIALE OLIMPICO n. 100 presso lo studio dell'Avv. DELLA VOLPE MARCO (c.f.: [...]) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
APPELLATA
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 1 di 9 ZA CA (c.f.: MRZCRL21S10) e RR
NC, c.f.: [...], non costituiti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07/02/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127
ter c.p.c.
, da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 3525/21 resa dal Giudice di
Pace presso il Tribunale di Napoli Nord in data 28.04.2021, con cui è
stata rigettata la domanda proposta da TI AN, intervenuto a seguito di decesso di RA RA, per difetto di prova.
L'appellante articolava i seguenti motivi di appello:

1. Errata
interpretazione delle risultanze istruttorie;

2. errata valutazione in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva in capo al TI.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dei requisiti dettati dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.
e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.
Sta di fatto che, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 26.01.2023, veniva autorizzata la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di RE CO e MO CA, inizialmente risultati irreperibili.
Tuttavia, a seguito di più approfondite ricerche eseguite da parte appellante è emerso che RE CO è deceduto in data
15.09.2015, ben prima quindi della definizione del giudizio di primo grado, mentre non si è proceduto alla notifica dell'atto di appello nei
Proc. N.R.G. 12210 /21 – sentenza Pagina 2 di 9
confronti di MO CA, nonostante il termine all'uopo concesso.
***
L'appello, come già evidenziato nel corso del giudizio, va dichiarato inammissibile.
Quanto a RE CO, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, va detto che secondo l'orientamento espresso da Cass. civ., Sez.
Un., 16/12/2009, n. 26279 in Guida
dir., 2010, 4, 39, l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa,
deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente;
ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è
luogo all'applicazione dell'art. 291 c.p.c..
Che l'impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall'art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”, principio che implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui
universum ius sono subentrati i successori.
L'eccezionale deroga introdotta dall'art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara
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