Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 190

TRIB Brescia
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
15 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Civile e Penale di Brescia, in composizione collegiale e presieduto dal Giudice Michele Posio, riguarda una causa di divorzio a conclusioni congiunte. Le parti hanno richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, confermando diverse disposizioni relative all'affidamento delle figlie minori, alla casa familiare e al mantenimento. In particolare, hanno chiesto l'assegnazione della casa al marito, l'affidamento condiviso con collocazione presso il padre, e un contributo variabile per il mantenimento delle figlie, in base alle disponibilità economiche della madre.

Il giudice ha accolto la domanda di divorzio, evidenziando che erano stati rispettati i presupposti di legge, in particolare il decorso dei termini previsti dalla normativa sul divorzio. Ha sottolineato l'assenza di possibilità di riconciliazione tra le parti e ha ritenuto l'accordo raggiunto conforme all'interesse delle minori. Inoltre, ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la volontà delle parti di risolvere le questioni patrimoniali e di mantenimento in modo consensuale e collaborativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 190
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 190
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. V.G. 13488 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13488/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. MORETTI Parte_1 C.F._1
CHIARA
e
NG JI DO (c.f. ), con l'avv. MORETTI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comun di Lumezzane;

2) confermare l'assegnazione della ex casa familiare sita in Lumezzane (BS) Via Rango n.22 al marito nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione delle stesse presso il padre in
Lumezzane (BS) Via Rango n.22;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;

4) confermare che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita
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