Trib. Velletri, sentenza 09/04/2024, n. 800

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 09/04/2024, n. 800
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 800
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
R.G. 1735/2019
Composto dai seguenti:
Dott. Marcello Buscema presidente
Dott. Renato Buzi giudice
Dott.ssa Elisabetta Trimani giudice rel.
Dott. Carlo Palone esperto
Dott. Fabrizio Dezi esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2019, posta in deliberazione all'udienza del 9 aprile 2024 e vertente
TRA
PARROCCHIA di COLONNA “San Nicola di Bari” (92001700589) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallo Studio Legale Associato Boazzelli, e per esso dall'Avv. Claudio Boazzelli , giusta procura in calce al ricoso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Frascati, Via G. Massaia n. 6,;

OPPONENTE
E
EL ANNA, ([...]) E INNOCENZI FRANCO,
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Tiziano Montagna, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Velletri
Piazza Cairoli 37;

- OPPOSTI
1
Oggetto: opposizione a ordinanza di affrancazione;

Conclusioni: come da verbale del 9 aprile 2024;

FATTO E DIRITTO
La Parrocchia di Colonna “San Nicola da Bari” ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di affrancazione del 31.10.2018 emessa in seno al procedimento n. R.G. 4364/2018 deducendo che gli opposti avevano introdotto tale ultimo giudizio per ottenere l'affrancazione del terreno con annesso fabbricato rurale sito a Colonna e censito al N.C.E.U. foglio 5 part. 118, porz. AA e AB, part. 365 porz. AA e AB dichiarando di volersi avvalere del diritto di affrancazione di cui all'art. 2 l. 607/66 dietro versamento del prezzo d'affranco;
che il prezzo di affranco era stato determinato, sulla base dei valori catastali, in € 705,46;
che parte opponente non si era costituita in tale giudizio ritenendo che parte odierna opposta non avesse esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla normativa in esame;
che invero al tentativo di conciliazione espletato davanti alla Regione Lazio Direzione regionale agricoltura era comparso, per la odierna opponente, il dott. Rufo, quale legale rappresentante dell'IDSC di Frascati ma sprovvisto dei poteri di transigere la lite;
che il predetto procedimento era stato definito con l'ordinanza del 31.10.2018 con la quale era stata statuita
l'affrancazione dei predetti immobili a seguito del pagamento del canone d'affrancazione determinato dagli odierni opposti in € 705,46;
che venendo all'opposizione, si contestava il diritto degli opposti ad ottenere l'affranco dei terreni oggetto di causa;
che il diritto di affrancazione dei livellari decadeva in caso di immobile edificato abusivamente;
che nulla sul punto era stato accertato dal giudice di prime cure;
che nella relazione di stima dei livelli del 25.9.2017 era stato annotato che il fabbricato presente sul terreno di cui al foglio 5 part. 365 era stato edificato senza alcuna licenza o concessione
o autorizzazione, essendo invece emersa una ordinanza di demolizione del fabbricato;
che di tale procedura di demolizione era stata resa edotta anche parte opponente;
che da tale comunicazione emergeva anche il rigetto della domanda in sanatoria presentata da parte opposta;
che ciò rendeva impraticabile l'affrancazione;
che il fabbricato abusivamente su fondo gravato da enfiteusi non poteva essere valutato come miglioria del terreno;
che tale edificio doveva quindi considerarsi inesistente;
che pertanto l'affrancazione sarebbe stata possibile solo a seguito della demolizione del manufatto pena nullità dell'affrancazione per nullità dell'oggetto;
che nel caso in esame non era stata disposta la demolizione del fabbricato sul terreno censito al foglio 5 part. 365 sicché non poteva procedersi all'affrancazione di detto terreno;
che in ogni caso il fabbricato costruito su tale fondo doveva considerarsi acquisito al concedente in quanto proprietario del fondo;
che conseguentemente anche tale immobile doveva considerarsi come gravato da canone enfiteutico per accessione;
che quindi il
2
canone enfiteutico da prendere quale riferimento per la determinazione del prezzo d'affranco doveva includere anche il valore dell'area in quanto edificabile;
che pertanto il capitale d'affranco andava determinato, sulla base dei criteri indicati nella relazione del tecnico di parte allegata in atti, in €
1709,25 solo nel caso in cui si dovesse ritenere che l'immobile abusivo insista solo sulla particella
365 e che la particella 118 sia affrancabile;
che si chiedeva CTU al fine di verificare l'ubicazione dell'immobile abusivo, la conseguente possibilità di affrancare il terreno e in ogni caso di determinarne il capitale d'affrancazione tenendo in conto l'edificabilità dell'area ed infine a determinare il capitale d'affranco e dei canoni enfiteutici dovuti per gli ultimi cinque anni relativamente ai terreni di cui al foglio 5 part. 118 qualora lo stesso sia ritenuto liberamente affrancabile.

Per questi motivi

ha chiesto dichiarare infondato il ricorso per affrancazione proposto dagli opposti con revoca della ordinanza del 31.10.2018 e in via subordinata di rideterminare il capitale d'affrancazione dovuto e i canoni enfiteutici ancora dovuti tenuto conto dell'edificabilità dell'area, ordinandone il pagamento in favore della opponente e in via subordinata in caso di possibilità di affrancare la particella 118 foglio 5 di rideterminare in € 1281,75 il capitale d'affranco
e in € 1.709,25 i canoni enfiteutici non corrisposti negli ultimi 5 anni, ordinandone il pagamento in favore di parte opponente.
Si sono costituiti gli opposti deducendo che la opponente aveva partecipato al procedimento di mediazione mandando un suo rappresentate non munito dei poteri di conciliare;
che infondata era la eccezione preliminare sollevata dall'opponente circa il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda di affrancazione;
che parte opponente contestava il diritto ad affrancare degli opposti sul solo rilievo che sulla particella 365 insisteva un fabbricato abusivo ed oggetto di provvedimento di demolizione;
che il fabbricato rurale in questione era del tutto legittimo come accertato con sentenza n. 02990/18 del Consiglio di Stato con la quale era stato definitivamente annullato il provvedimento di annullamento del parere favorevole n. 12/03 rilasciato per la richiesta in sanatoria del predetto immobile;
che l'immobile non era abusivo ed era stato oggetto di permesso di costruire in sanatoria;
che non si applicavano i criteri indicati dalla opponente per la determinazione del capitale d'affranco;
che sussistevano pertanto i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria stante che la regolarità dell'immobile e la corretta indicazione
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