Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2104

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2104
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2104
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6427/2022 AL , ivi riunite le cause iscritte al n. 618/2023 R.G. e al n. 3244/2023 R.G. TRA e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. FRANCESCO IOELE
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO MANNA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti il Sig. conveniva davanti a questo Giudice la e, Parte_1 Controparte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Locale convenuto dal 01.03.1994 al 31.03.2022 (data di collocamento in quiescenza) deduceva che nel periodo 2016/2019 egli era stato formalmente nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Acconciatore, Estetista, Grafico Pubblicitario, Agenti d'affari in mediazione immobiliare, Operatore di Segreteria ed altri. Aggiungeva che gli incarichi erano stati a lui assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività
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di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esame ed il compenso per ogni seduta partecipata. Dedotto che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai gettoni di presenza a lui Controparte_1 spettanti, il ricorrente lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto. Concludeva chiedendo la corresponsione delle somme di euro 4.305,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 6427/2022 R.G. e di euro 1.260,00 per gli incarichi di Presidente delle Commissioni d'esame indicate nell'atto introduttivo del procedimento n. 618/2023.
In corso di causa ai procedimenti introdotti dal ricorrente Parte_1 veniva riunito il procedimento recante il n. 3244/2023 introdotto con ricorso depositato dal Sig. , con il quale quest'ultimo, Parte_2 premesso di lavorare alle dipendenze della dal 01.08.2015, Controparte_1 con inquadramento alla categoria C6 CCNL Enti Locali e con mansioni di istruttore, deduceva che dal 2017/2018 al 2022 era stato nominato Presidente della Commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di numerose qualifiche professionali, quali Revisore di veicoli, Commercio settore merceologico alimentare, Acconciatore, O.S.S., Estetista, Agenti d'affari in mediazione immobiliare ed altri. Rilevava anche il ricorrente che gli incarichi erano stati a lui Parte_2 assegnati attraverso la sottoscrizione delle nomine da parte del Dirigente di Settore p.t. e del Dirigente Generale p.t., con i quali erano stati stabiliti, per ciascuna attività di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso per ogni seduta partecipata. Il ricorrente deduceva, quindi, che gli enti di formazione accreditati e coinvolti nello svolgimento dei corsi di formazione avevano provveduto nei tempi prescritti a versare alla le somme corrispondenti ai Controparte_1 gettoni di presenza a lui spettanti e lamentava che il datore di lavoro non aveva mai corrisposto il dovuto.
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Concludeva chiedendo la corresponsione della somma di euro 16.380,00 o in subordine di euro 10.815,00, oltre accessori. Veniva disposta una CTU contabile. Dopo il deposito della relazione di consulenza si costituiva la CP_1
, deducendo la parziale infondatezza delle domande, in particolare
[...] assumendo che il diritto dei ricorrenti deve essere circoscritto
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