Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 573
TRIB Taranto
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. LE Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 7173/2022, promossa da:
EL LE, c.f. [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cosimo LANZO e
Antonio BRIGANTI, come da mandato in atti,
OPPONENTE
CONTRO
MARATHON SPV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro- tempore (IVA 15846791000) e per essa HOIST ITALIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA
15846791000), quale mandataria con rappresentanza, di BANCA
FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A. (già "Securitisation Services
S.p.A.") in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F
04040580963) quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di Marathon SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 30 gennaio 2024 dai procuratori delle parti, da
1
aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
7.11.2022, LL LE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1821/2022 r.g. Ing., n. 5328/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Taranto in data 26/10/2022, con cui veniva condannato a pagare, a favore di Marathon SPV s.r.l., l'importo di €
22.599,91, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo, nonchè spese, compenso ed accessori della procedura. Il LL chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, o, in via estremamente subordinata, rideterminare l'importo di quanto effettivamente dovuto dall'istante alla Marathon SPV s.r.l., eliminando le somme già pagate o non dovute;
in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento delle spese processuali e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano anticipanti.”
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva: 1.
Inesistenza di un debito rinveniente da contratto apertura di credito mediante carta revolving, n. 5464918521208851, invero mai sottoscritto dal sig. LL;
2. Il difetto della prova della legittimazione passiva della intimante, derivante da una effettiva serie di cessioni successive del credito;
3. la inesistenza di un piano di ammortamento ed in subordine di un estratto conto redatto a termini dell'art. 50 TUB;
4. la applicazione di tassi usurari;
5. la presenza di clausole vessatorie nei contratti di finanziamento.
2
Si costituiva in giudizio l'opposta società Marathon SPV S.r.l. e per essa la società Hoist Italia S.r.l. (d'innanzi anche “Società”) contestando puntualmente l'avverso dedotto, concludendo per il rigetto della opposizione con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.
Dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusasi negativamente, la causa è stata riservata per la decisione sulla base della sola produzione documentale, indi per cui fatte precisare le conclusioni è stata spedita a sentenza con autorizzazione al deposito di note riepilogative.
La opposizione non è fondata né provata per le ragioni che di seguito saranno esposte e, per
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