Trib. Caltanissetta, sentenza 11/12/2024, n. 911
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2128 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a Rosario (Argentina), in [...] Parte_1
5.8.1984, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Caltanissetta, Via Malta n. 73/d, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cannata
(pec: , che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale C.F._2
della Regione n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Toscano (pec:
e Aldo Bellomo, che lo Email_2
rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno
concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.12.2022, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio a BA (CL) con CP_1
in data 26.5.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2018, parte II, serie C, n. 7, e che da tale unione
coniugale non erano nati figli, ha dedotto che il resistente svolgeva la libera
professione di medico veterinario oltre a rivestire la qualifica di socio della
società di gestione di un ambulatorio veterinario, invece la ricorrente
risultava essere inoccupata nonostante i vari tentativi di trovare
un'occupazione lavorativa;
che l'unione coniugale nel tempo si era rivelata
difficile in seguito alla mancata nascita di figli, nonostante i tentativi
medicalmente assistiti, e il resistente aveva addebitato questa condizione
di infertilità più volte alla ricorrente creandole un disagio psicologico e
momenti di depressione reattiva, per poi scoprire, in seguito ad
accertamenti medici, che il marito non aveva capacità procreativa a causa
di una azoospermia;
dunque, acuite le tensioni familiari, la ricorrente era
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stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale in data 14.9.2022 su
richiesta insistente del marito, trovando sistemazione inizialmente a casa
di un'amica e poi in un'abitazione messa a disposizione da alcuni
conoscenti;
a quel punto il resistente aveva iniziato a disinteressarsi
totalmente della moglie non riconoscendole alcun contributo economico,
pur conoscendo la sua