Trib. Macerata, sentenza 05/02/2024, n. 182
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Testo completo
N. 553/2020 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
553/2020 R.G.C, all'udienza del 20/09/2022, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 429 c.p.c.,
221 L. 17-7-2020 n. 77, 1 D.L. 7-10-2020 n. 125, conv. con mod. in L. 27-11-2020 n. 159,
23 D.L. 28-10-2020 n. 137, conv. con mod. in L. 18-12-2020 n. 176, 1, 1° co., D.L. 14-1-
2021, n. 2, conv. con mod. in L. 12-3-2021, n. 29, e 6 D.L. 1-4-2021, n. 44, conv. con mod. in L. 28-05-2021 n. 76, 7 D. L. 23-7-2021 n. 105, conv. con mod. in L. 16-9-2021 n. 126 e
16 D.L. 30-12-2021 n. 228 conv. con mod. in L. 25-2-2022, n. 15, mediante deposito del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA di SA ER Parte_1
CH, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Ancona, Corso Mazzini, n. 55;
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. F. Filippini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via Cremonini, n. 17, come da procura in calce al ricorso per ingiunzione;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26-9-2020, l' Parte_2
in persona del Dirigente pro tempore, proponeva opposizione avverso
[...]
il decreto ingiuntivo n. 213/2020 Ing. emesso (nell'ambito del procedimento n. 483/2020
R.G.C) dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro il 7-8-2020 e notificato il 25-8-2020, con il quale era stato ad esso ingiunto il pagamento di € 3.600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di lite, in favore di a titolo di indennità di direzione DSGA spettante a quest'ultima Controparte_1
1
per l'anno scolastico 2014-2015 in forza del ruolo di responsabile amministrativo svolto con attribuzione del profilo professionale di “Direttore dei servizi generali e amministrativi”.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica dell'opposto decreto in quanto effettuata direttamente presso l'Istituto scolastico anziché presso la sede dell'Avvocatura dello Stato come previsto ex art. 11 R.D. n. 1611/1933, sottolineando, tuttavia, che tale nullità non precludeva la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art
650 c.p.c. .
Nel merito, l'opponente eccepiva, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e quindi per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria.
In secondo luogo, l'Istituto scolastico contestava il quantum della pretesa sostenendo che la Org nell' 2014/2015 aveva registrato 194 giorni di assenza per congedo biennale CP_1
ex L. n. 53/2000, giorni per i quali non era prevista la liquidazione dei compensi accessori come stabilito dall'art. 42, comma 5-ter, D. Lgs. 151/01;
pertanto, essendo l'indennità di
DSGA un trattamento accessorio (previsto e disciplinato dagli artt. 56, 77, 82 e 88 del CCNL
29-11-2007 del Comparto Scuola, confermato dall'art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL
del 19-04-2018), questa doveva essere corrisposta tenuto conto dei Controparte_2
periodi di effettiva presenza in servizio fatti registrare nell'a. s. di riferimento.
A sostegno di ciò, l'opponente rappresentava che l'art. 33 del CCNL del 31-8-1999 prevedeva: “l'indennità di direzione viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio.
“Per i periodi di servizio prestati in posizione di stato che comportino la riduzione dello stipendio l'indennità stessa è ridotta nella medesima misura.”e l'art. 77 CCNL 27-11-2009 del Comparto Scuola che escludeva l'indennità di direzione dei DSGA dal novero degli emolumenti fissi, ricomprendendola, invece, tra i trattamenti accessori.
Infine, asseriva l'opponente che, tenendo conto dell'importo di € 3.600,00 dovuto al lordo per 360 giorni e detraendo i 194 giorni di congedo biennale fruiti dall'opposta, la somma dovuta alla medesima per i restanti 166 giorni doveva essere pari ad € 1.660,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
Ciò posto, l' l' , in persona Parte_2
del Dirigente pro tempore, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… in accoglimento dell'opposizione proposta,
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a) revocare e comunque dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.
213/2020 emesso dal Tribunale di Macerata - sezione lavoro in data 7.8.2020 siccome emesso in carenza dei presupposti previsti dall'art. 633 e 634 c.p.c.;
b) ancora in via principale - e contestato in ogni caso il quantum liquidato con il decreto opposto - rigettare tutte le domande monitoriamente azionate dalla sig.ra Controparte_1
e per l'effetto revocare e comunque dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto
[...]
ingiuntivo n. 213/20;
c) in subordine ridurre nel quantum le avverse pretese economiche siccome eccessive e per
l'effetto revocare e comunque dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo
n.213/2020.
“Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale, preliminarmente, Controparte_1 contestava l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto la notifica effettuata direttamente all'Istituto e non presso l'Avvocatura dello Stato avrebbe comportato, in primo luogo, la nullità della medesima ma non la sua inesistenza e, di conseguenza, sarebbe stata sanabile anche in fase monitoria ex art 647 c.p.c. ed, in secondo luogo, l'opposizione dell' dimostrava che il medesimo era venuto a conoscenza del Pt_1
decreto ingiuntivo e che la notifica aveva raggiunto il suo scopo, dovendo ogni vizio a riguardo ritenersi sanato.
Nel merito, l'opposta rilevava che la controparte non aveva contestato l'an del credito azionato (limitandosi a sostenere la carenza di prova scritta, desumibile tuttavia dai documenti depositati in fase monitoria e non contestati nella presente sede), ma solo il quantum con lo scopo di ridurlo.
In particolare, la precisava: - di aver fatto assenze anche negli anni scolastici CP_1
precedenti e tuttavia di aver sempre ricevuto integralmente l'indennità di DSGA senza Org decurtazione di alcun tipo (come ad esempio nell' 2013/2014, anno in cui aveva goduto di 66 giorni di congedo straordinario ex L. n. 53/2000);
- che non vi erano norme legittimanti la decurtazione sostenuta dall'opponente e che invece l'art. 15, comma 6, del CCNL vigente ribadiva che i permessi e i congedi di cui alla L. n. 53/2000 attribuivano al richiedente il diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento sia alle voci fisse sia a quelle continuative del trattamento, ed un trattamento accessorio come
l'indennità di DSGA poteva essere continuativo;
- che, per la quota a carico della
[...]
, era stata regolarmente pagata a prescindere dai giorni di permesso o Organizzazione_2
congedo e che, quindi, risultava incomprensibile e privo di fondamento giuridico che la
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seconda quota a carico dell'Istituto dovesse considerarsi, invece, variabile in funzione dei giorni di assenza, potendo variare solo in ragione della complessità della struttura scolastica;
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il CCNL Integrativo del 31-8-1999 non affermava che il personale assente per permessi di cui alla L. n. 53/00 non aveva diritto all'indennità e che, a ben guardare, l'art. 145 del CCNL vigente applicava la disciplina più favorevole del pagamento integrale dell'indennità di DSGA ai lavoratori impiegati in altre strutture della Pubblica Amministrazione o in sede sindacale (per comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) e quindi non poteva essere altrimenti per i lavoratori che erano effettivamente in servizio presso l'Istituto scolastico stesso, anche se temporaneamente assenti per prestare assistenza ai propri familiari.
Tutto ciò premesso, la convenuta opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis,
“- In via principale: rigettare l'opposizione avversaria in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto