Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 1796

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 1796
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1796
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo


N. VG. 8577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A C Presidente
Dott.ssa F D L Giudice rel.
Dott.ssa C D Gdice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. R M ( c.f. PEC: CodiceFiscale_2
del Foro di Milano, con studio in Magenta (MI) alla Email_1
Piazza Cardinale Carlo Maria Martini n. 9, presso il quale ha eletto domicilio
e
2) Controparte_1
Nata a Magenta (MI) il 27/05/1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. dall'avv E L (C.F
– PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Magenta, Via Pretorio, 30.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Francavilla Fontana ( BR) il 10/08/2017 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune al n. 54, Serie A, Parte II
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: ( c.f. ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. “La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale , di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Per_1

2. La figlia minore rimarrà collocata, ai fini della residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione materna;

3. La casa familiare sita a Magenta (MI) in via De Amicis n. 21, di proprietà dei sigg.ri e , genitori della sig.ra , viene assegnata, con gli arredi e corredi, alla sig.ra CP_1 CP_1
che la abiterà con la figlia ;

[...] Per_1

4. Il sig. ha già lasciato la predetta abitazione, trasferendosi in altro immobile Parte_1 in Marcallo con Casone (MI) alla via A. Manzoni n. 48, nel quale ha già trasferito formalmente la propria residenza e portando con sé i propri beni ed effetti personali;

5. Il sig. verserà alla sig. ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 250, che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;

6. L'assegno Unico familiare verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;

7. Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
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