Trib. Mantova, sentenza 12/11/2024, n. 896

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 12/11/2024, n. 896
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 896
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa G B Presidente Relatore
Dott.ssa V M Giudice
Dott.ssa E P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 25/01/2022 al n. 189/2022
R.G., promossa con ricorso depositato in data 25/01/2022
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. GUERZONI Parte_1 C.F._1
NADIA, elettivamente domiciliata in MANTOVA, PIAZZA F. CAVALLOTTI
N.1, presso lo studio dell'avv. GUERZONI NADIA
ricorrente
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero
intervenuto
avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
02/07/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni Parte_1
contraria istanza e previa revoca dei
provvedimenti temporanei e urgenti emessi in senso difforme,
1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito a carico di quest'ultimo, per i motivi esposti in atti,
[...]
condannandolo al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dalla moglie e
dai figli, così come quantificati, anche in via equitativa;

2) autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, nel reciproco rispetto,
liberi di fissare la residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di
comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni;

3) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e , Per_1 Per_2 Per_3
in favore della madre, con collocazione prevalente presso la residenza di
quest'ultima;

4) assegnare la casa coniugale - di cui i coniugi sono comproprietari, ubicata in
Mantova, Viale Veneto 1/A - alla moglie, unitamente agli arredi e alle
suppellettili che la compongono, che la abiterà con i figli.
5) disporre che il padre possa stare con i figli ogni qualvolta lo desideri, previo
accordo con la madre, tenendo conto dell'interesse dei figli, nonché dei loro
impegni e di quelli della madre.
pagina 2 di 11 6) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
mediante il versamento alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, Per_3
dell'importo di € 1.050,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), a far tempo
dalla domanda (gennaio 2022), rivalutabile in base agli indici Istat a gennaio di
ogni anno;

7) porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza
necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte
della semplice esibizione attestante la spesa da parte del genitore anticipatario,
le seguenti spese straordinarie per i figli:
A) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche ed oculistiche, debitamente prescritte da un medico ed
erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket;
quelle, sempre su

prescrizione medica, per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;

quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili,
non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione
medica);

B) Spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni
obbligatorie e/o contributi richieste dall'istituto) alle scuole pubbliche
(elementare, media, superiore e università);
acquisto dei libri di testo scolastici

e universitari;
corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione alla

gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il

trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;

spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, centro ricreativo estivo e pagina 3 di 11 gruppo estivo, baby sitter (in tutti i casi solo se entrambi i genitori lavorano o
comunque se non vi sono alternative gratuite);
spese per l'acquisto di strumenti

informatici (PC o tablet) se necessari allo svolgimento di attività didattiche nel
limite massimo di spesa di € 500,00;
spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola

materna, nei limiti dell'importo previsto dalle tabelle comunali;
con la

precisazione che il costo della mensa scolastica è una spesa ordinaria rientrante
nell'assegno di mantenimento;

C) Spese per il conseguimento della patente di guida:
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