Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7396
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7396
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione Lavoro - nella persona del giudice dott. M R
E in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di decreto che dispone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate dalle parti ed esaminati gli atti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20603/2018 – R.G.L. ed avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori
T R A
, nata in [...] il [...] CF Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. C R ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Portici, al Corso Garibaldi n. 179;

Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G E, elett.te domiciliata in Napoli, Corso Secondigliano n. 230
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/18 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato: «- nel periodo gennaio 2012 – marzo 2012 alle dipendenze della 1 One Servizi soc. coop. A r.l. (cancellata in data 26.9.2014)…..a mezzo contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato con la qualifica di operaio – livello VI (addetta alle pulizie) come da CCNL – UNCI per le cooperative di servizi integrati;
nel periodo aprile 2012 – dicembre 2013 alle dipendenze di con sede in Napoli al Centro Controparte_2


direzionale is. 7 sc. C e con sede in Napoli, via IV trav Limitone d'Arzano 51 a mezzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato part– time con la qualifica di impiegata - livello II (addetta pulizie), come da CCNL del settore Pulizia Industria, e con la qualifica di operaio – livello V governante, come da CCNL settore Pulizia Industria;
nel periodo gennaio 2014 – settembre 2014 alle dipendenze dell con Controparte_3
sede in Roma alla via Arrigo Davila 30/b a mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale con la qualifica di operaio - livello VIII° (addetto pulizie), come da CCNL sottoscritto da Antip, Cidec, Confazienda, Fedimpresa/Cisal Terziario-
Cisal;
nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015 alle dipendenze dell Controparte_4
(cancellata in data 5.5.2016) con sede in Roma alla via Francesco D'Ovidio, 141 a
[...]
mezzo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part – time con la qualifica di operaio - livello VI° (addetta pulizie) come da CCNL settore commercio/cooperative di consumo;
nel periodo aprile 2015 – dicembre 2015 alle dipendenze della con sede in Melito di Controparte_1
Napoli alla via Circumvallazione esterna, 20 a mezzo di contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato part – time con la qualifica di addetto governante – categoria operaio comune – livello I° ex VI°, come da CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia disinfezione, disinfettazione e derattizzazione».
Esponeva di aver lavorato per tutto il periodo 2012/2015 presso l'hotel Serius, sito in
Napoli, viale Augusto 74, sottoposta alle direttive del referente gerarchico Persona_1
con orario 9.00-16.00 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica) e 9.00-16.00 +
18.00-20.00 (venerdì e sabato).
Invocava il diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL settore Terziario –
Pubblici Servizi – Aziende Alberghiere, avendo in concreto svolto mansioni di
“governante unica”, non essendosi limitata ad espletare generiche attività di pulizia e riordino, ma di avere invece effettuato gestione e controllo del lavoro di pulizia da parte di cameriere e facchini presso la struttura alberghiera.
Deduceva altresì la responsabilità solidale delle convenute società per le differenze retributive maturate, dal momento «che tra i vari datori di lavoro richiamati è intercorsa
una sequenza di cessioni aziendali ex. art 2556 e ss.», o «una cessione del contratto di lavoro regolata dall'art. 1406 c.c.», sicché in ogni caso «ai sensi dell'art 2112 c.c. il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento».
Tanto premesso, concludeva chiedendo «1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di “governante unica” – III livello
-CCNL settore terziario Pubblici Servizi Aziende alberghiere (o in via parametrica) nonché al riconoscimento dello svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a quelle indicate nei contratti individuali di lavoro intercorsi tra le parti;

2. accertare e dichiarare che tra le società convenute sia intercorsa una cessione aziendale nonché una cessione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente;

3. in via principale condannare, per
l'effetto, le seguenti società presso le sedi legali specificate in epigrafe.: 16 - Controparte_2
in persona del liquidatore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3.774,57 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2012-marzo 2012 comprensivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
in persona del liquidatore CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t. in solido al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 27.691,18 a cui va cumulata la somma di euro 3.774,57 per un totale di euro 31.465,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2012-dicembre 2013 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_3
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 16.244,00 a cui va cumulata la somma di € 31.465,75 per un totale di € 47.709,75 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo gennaio 2014- settembre 2014 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;

[...]
in persona de legale rapp.te p.t. al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.500,55 a cui va cumulata la
somma di € 47.709,75 per un totale di € 59.210,30 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo ottobre 2014 - marzo 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-
[...]
in persona del legale rapp.te pt. in solido con tutte le altre Controparte_1
società cedenti sopra richiamate al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12.619,11 a cui va cumulata la somma di € 59.210,30 per un totale di €
71.829,41 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per il periodo aprile 2015- dicembre 2015 complessivi del TFR spettante, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via subordinata condannare, per l'effetto, le singole società convenute come sopra specificate, ognuna per il proprio debito;

4. Con condanna alle spese di lite e competenze professionali in favore del sottoscritto legale antistatario»
In data 26.4.2019 si costituiva ed eccepiva l'intervenuta Controparte_1
conciliazione sindacale con la lavoratrice, la decadenza delle domande volte al riconoscimento del collegamento tra le società ex art. 32 comma 4 l. 183/2010 e - nel merito - contestava l'esistenza di vicende successorie tra le diverse imprese convenute in giudizio.
All'udienza del 26.5.2020 il procuratore di parte ricorrente effettuava dichiarazione di rinuncia agli atti nei confronti delle convenute nei confronti delle quali non era riuscita ad instaurare regolare contraddittorio (e cioè e cfr. in atti). CP_3 CP_5
Peraltro, con espresso riferimento a , deve osservarsi che la Controparte_6
notifica era stata originariamente inviata presso la sede legale di tale società, ma non era andata a buon fine, e che la stessa era stata seguita da quella presso la residenza anagrafica della persona fisica del legale rappresentante della società ( ), non Parte_2
raggiungendo parimenti lo scopo.
Il nominativo del legale rappresentante di tale società, peraltro, non risultava indicato nel ricorso introduttivo originario. La circostanza, pertanto che l'atto introduttivo era stato inviato per la notifica alla persona fisica che rappresentava la in mancanza di CP_5
individuazione della stessa nel corpo dell'atto da notificare fa sì che non sia valida la
notifica effettuata ai sensi sia del 140 che del 145 cpc presso la residenza della persona fisica in luogo della sede della società (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009;

Sez. U, Sentenza n. 8091 del 04/06/2002;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14230 del
08/07/2015), per cui tale notifica effettuata nei confronti di è affetta da nullità CP_5
(cfr. relata in atti).
In data 26.10.2020 il procuratore di parte resistente dichiarava di Controparte_1
rinunciare
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