Trib. Modena, sentenza 28/05/2024, n. 270

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 28/05/2024, n. 270
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 270
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1585/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. R D P Presidente
Dott.ssa E R Giudice
Dott. E B Relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1585/2024 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSI GAIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO


Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11/04/2024 contenente l'indicazione
delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente
chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) La casa coniugale di Modena, Via Tino Pelloni n. 94, rimane assegnata in via esclusiva a
[...]
, comprensiva degli arredi tutti, avendo già provveduto, con il Pt_1 Controparte_1
consenso di , ad asportare i propri beni personali nonché quelli concordati;
Parte_1
3) , a seguito dell'emanazione del decreto di omologazione della separazione, Controparte_1
trasferirá in Via Livello n. 15, a Modena anche la propria residenza anagrafica;

4) I figli minori e , rispettivamente di undici e sette anni compiuti, resteranno Per_1 Per_2
affidati congiuntamente, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori, atteso che tra
questi non sussiste contrasto sui doveri genitoriali, in modo che la responsabilità genitoriale sia
esercitata congiuntamente dagli stessi genitori per quanto attiene le decisioni di maggior
interesse relative all'istruzione, educazione e salute degli stessi figli, tenendo in considerazione
le loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie,
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di loro, quando
avrà i figli presso di sé, si farà carico della gestione quotidiana facendo fronte sia all'accudimento
che agli impegni scolastici ed extrascolastici.
5) Fermo quanto precede, i ricorrenti convengono che i figli e continuino a Per_1 Per_2
coabitare e risiedere con il padre presso l'abitazione di Via Tino Pelloni n. 94 a Modena;

6) La madre , nella sua qualità di genitore non più convivente con i minori Controparte_1
e , potrà vedere e trattenere con sé i figli previo accordo con il padre, ogni Per_1 Per_2
qualvolta lo vorrà compatibilmente con i propri impegni lavorativi nonché con le attività
scolastiche e ricreative dei minori. In tutti i casi, salvo diversi accordi derivanti anche dalla
volontà dei figli, avrà il diritto/dovere di tenerli con sè:
- il martedì e il giovedì pomeriggio quando prenderà i minori all'uscita da scuola per portarli a
calcio;

- dal mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 al giovedì mattina alle ore 7.30, quando
riporterà i minori a casa di che si occuperà di accompagnarli a scuola;
Parte_1
- a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16:30 fino alla domenica alle ore
19:00;

-i genitori si impegnano a far sì che nei giorni del compleanno dei figli, di Natale e di Pasqua gli
stessi trovino un momento della giornata in cui riunirsi con i figli tutti e quattro trascorrano parte
di queste giornate insieme. In caso contrario i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno
della vigilia di Natale ed il giorno di Pasqua fino alle ore 22, quando accompagneranno i minori
dall'altro genitore con cui trascorreranno il giorno di Natale e il Lunedì dell'Angelo, mentre
tutte le restanti festività, compresi i giorni del compleanno di e (se non con Per_1 Per_2
entrambi genitori) vengano passati con il genitore con cui il minore si trova in regime ordinario,
salvo sempre diversa volontà dei figli e delle parti.
I restanti giorni del periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno divisi
pariteticamente tra di genitori:
- durante il periodo estivo trascorrerà con i figli almeno 14 (quattordici) giorni, Controparte_1
anche da suddividere in due periodi consecutivi di 7 (sette) giorni cadauno.
Nel caso in cui uno dei due genitori intenda recarsi con i figli in un luogo di villeggiatura, lo
stesso dovrà previamente comunicare all'altro il luogo in cui intende recarsi con i minori.
Tutti i periodi sopra indicati verranno di volta in volta fissati con esattezza tra i coniugi in
relazione agli impegni di ciascuno, con la precisazione che per il periodo estivo gli accordi
dovranno essere presi entro il 30.04 di ciascun anno.
Entrambi i genitori si impegnano a segnalarsi reciprocamente l'eventuale impossibilità di
trattenersi personalmente con i figli per l'intero fine settimana di propria competenza, in modo
da operare così le opportune
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