Trib. Monza, sentenza 08/05/2024, n. 1369

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 08/05/2024, n. 1369
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 1369
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

R.G.n. 9834/2019
Repubblica LIna
In nome del Popolo LIno
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 9834 / 2019 Ruolo Generale tra:
Fallimento di “GRUPPO EDILE CARONNO S.p.A.” in liquidazione (dichiarato dal
Tribunale di Monza il 23/10/2012 – cf 06511370154) in persona dei suoi Curatori Dr M.
Cristina Abbiati ([...]) e Rag. Emanuele Zampieri
([...]), che agiscono con poteri disgiunti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Gino Rossi ([...]) di Monza - presso il quale è elettivamente domiciliato in Via Pesa del lino n. 2 per delega in calce all'atto di citazione e autorizzazioni del Giudice Delegato in data 09/04/19 e 23/09/19 - indirizzo PEC: luigigino.rossi@monza.pecavvocati.it.
Parte attrice
Contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3,
Cap. Soc. € 10.328.618.260,14 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Siena al n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo BArio Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei
Gruppi BAri, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona dell'Avv. Enrico
Centineo quale Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo BAria con funzione di Recupero Crediti con livello di procura C5 della BA Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. e come tale rappresentante della medesima giusta procura del 12/05/2014 ai rogiti del Dott. Mario Zanchi Notaio in Siena (rep. n. 33190 – racc. n. 15728),, domiciliata in Siena, via del Cavallerizzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini - marcobianchini@hotmail.com -marcobianchini@pec.ordineavvocatisiena.it
1
(c.f.: [...])
Convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti
Parte attrice
dichiarare che le operazioni di cui in narrativa dell'atto di citazione e precisamente
1) quella del 11/06/07 per complessivi 100.000,00 euro,
2) quella del 07/09/07 per complessivi 135.000,00 euro,
3) quella del 25/09/07 per complessivi 150.000,00 euro,
4) quella del 03/12/07 per complessivi 120.000,00 euro,
5) quella del 31/01/08 per complessivi 180.000,00 euro,
6) quella del 07/03/08 per complessivi 200.000,00 euro,
7) quella del 10/03/08 per complessivi 200.000,00 euro,
8) quella del 16/07/08 per complessivi 100.000,00 euro,
9) quella del 20/02/09 per complessivi 160.000,00 euro,
10) quella del 24/02/10 per complessivi 300.000,00 euro, hanno determinato danno in capo alla società Gruppo EDe RO S.p.a. ed ai suoi creditori pari, ciascuna, all'ammontare complessivo dei circolari emessi;
dichiarare la convenuta responsabile del danno e perciò tenuta al suo risarcimento;
conseguentemente condannarla al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di 1.645.000,00 euro o di quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma C.C. a far tempo dalla domanda di mediazione e fino al saldo effettivo condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite.
Parte convenuta
il Tribunale adito, accolte le eccezioni preliminari di prescrizione e compensazione espletate, rigetti le domande formulate ex parte adversa, comprese quelle richieste in via istruttoria, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e con ogni e più ampia riserva.
motivi della decisione

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
2
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.

9.10.2008 n. 24883;
conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242;
Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002;
Cassazione 16.5.2006 n. 11356;

Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013;
Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012;
Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
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3
I curatori del Fallimento di “GRUPPO EDILE CARONNO S.p.A.” in liquidazione hanno convenuto in giudizio la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. per chiederne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 1.645.000,00.
L'atto di citazione si articola nell' esposizione dei seguenti elementi a sostegno della pretesa.
In fatto
L'emissione di assegni circolari
Ogni volta su richiesta della correntista Gruppo EDe RO S.p.A., BA ON S.p.A.
1) il 11 giugno 2007 ha emesso 8 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR
EDi S.r.l. dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno per il complessivo ammontare di 100.000,00 euro (doc. 1);

2) il 7 settembre 2007 ha emesso 11 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR
EDi S.r.l. di cui
- dieci assegni dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno
- un assegno dell'importo di 10.000,00 euro per il complessivo ammontare di 135.000,00 euro (doc. 2);

3) il 25 settembre 2007 ha emesso 20 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR
EDi S.r.l. di cui
- quattro assegni dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno
- otto assegni dell'importo di 10.000,00 euro ciascuno
- otto assegni dell'importo di 2.500,00 euro ciascuno per il complessivo ammontare di 150.000,00 euro (doc. 3);

4) il 3 dicembre 2007 ha emesso 10 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR
EDi S.r.l. di cui - nove assegni dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno
- un assegno dell'importo di 7.500,00 euro per il complessivo ammontare di 120.000,00 euro (doc. 4);

5) il 31 gennaio 2008 ha emesso 15 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR
EDi S.r.l. di cui
- quattordici assegni dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno
- un assegno dell'importo di 5.000,00 euro per il complessivo ammontare di 180.000,00 euro (doc. 5).
*
Inoltre, ogni volta su richiesta della correntista Gruppo EDe RO S.p.A., BA Monte dei Paschi di Siena (appresso, per brevità, “MPS”) S.p.A.
4
6) il 7 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR EDi
S.r.l. tutti dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno per il complessivo ammontare di 200.000,00 euro
(doc. 6);

7) il 10 marzo 2008 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR EDi
S.r.l. tutti dell'importo di 12.500,00 euro ciascuno per il complessivo ammontare di 200.000,00 euro
(doc. 7);

8) il 16 luglio 2008 ha emesso 9 assegni circolari trasferibili tutti intestati a PA TR EDi
S.r.l. di cui
- otto assegni dell'importo di 12.000,00 euro ciascuno
- un assegno dell'importo di 4.000,00 euro per il complessivo ammontare di 100.000,00 euro (doc. 8);

9) il 20 febbraio 2009 ha emesso 16 assegni circolari trasferibili tutti intestati a Co.Ge.Co. S.r.l. tutti dell'importo di 10.000,00 euro ciascuno per il complessivo ammontare di 160.000,00 euro (doc. 9);

10) il 24 febbraio 2010 ha emesso 25 assegni circolari
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