Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 166
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Testo completo
R.G./V.G. n. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. P V Presidente dott. M C Giudice dott.ssa E R Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. G S
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 1/08/1981 in Cittanova (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 1981) e che dall'unione sono nati i figli (15/06/1982) e Per_1 Per_2
(20/04/1988) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati;
2. la casa coniugale sita a Cittanova (RC) via Molise nr. 26 rimane assegnata alla sig.ra proprietaria dell'immobile;
il sig. ha Parte_2 Parte_1 già lasciato la casa coniugale e vive presso altra abitazione in Cittanova (RC)
via Catanzaro, dove si impegna a trasferire la residenza entro un mese dalla pronuncia della separazione personale;
3. a titolo di