Trib. Chieti, sentenza 07/01/2025, n. 9

TRIB Chieti
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Chieti
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 07/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 9
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

N.999/2024 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 2 dicembre 2024 nella causa civile n.999/2024 promossa da
FI RA, nato a [...] il [...] (c.f. [...]) ed ivi residente a[...] rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Pescara alla via Michelangelo n.88;

– ricorrente – CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 11 settembre 2024, l'avv. RA FI proponeva opposizione avverso il decreto, a lui notificato in data 12 luglio 2024, con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, liquidava in suo favore la somma di € 1.181,00 a titolo di compenso per l'attività difensiva prestata in favore di TE IS VA, imputato nel procedimento penale n.280/2022 R.G. Trib. e 1887/2020 R.G. n.r.
Ritiene il ricorrente che l'ammontare liquidato nel decreto opposto non sia proporzionato alla qualità dell'opera prestata e, a sostegno di tale doglianza,
1


espone di aver assistito il predetto TE quale difensore di fiducia dalle prime fasi del procedimento penale fino alla assoluzione del medesimo, all'uopo dedicandosi allo studio degli atti di causa, alla formulazione delle richieste istruttorie e alla partecipazione a cinque udienze, nel corso delle quali si procedeva all'escussione dei testimoni, all'esame di prove video-fotografiche e degli imputati e alla successiva discussione della causa. Evidenzia in particolare il ricorrente che, in primis, vi sarebbe un errore
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