Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 208
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RG 711/2020
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
OM TE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI e LEONIDA BIANCHIMANO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in SIBARI, PIAZZA XV Agosto, alla PIAZZA DELLA VITTORIA n. 16, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente è rimasta contumace nel presente giudizio.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/02/2020, OM TE ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. Premesso di essere dipendente del Ministero convenuto a tempo indeterminato dal 1/09/2012, in servizio al momento del deposito del ricorso in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo di San Demetrio Corone, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 2002/2003, dettagliatamente indicati in ricorso. Ha, inoltre, dedotto di avere ottenuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato a fini giuridici ed economici non integralmente, ma nei limiti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 nella versione vigente ratione temporis. Ritenuta la violazione della disciplina europea da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera per il mancato riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta nell'art. 485 d.lgs. 297/1994 non conforme ai principi europei di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti, sia a fini economici che giuridici;
il conseguente corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente;
la condanna del Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. Spese vinte e rifusione ai procuratori antistatari.
Il MINISTERO convenuto è rimasto contumace nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1/09/2012, ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Ministero convenuto, dell'intero servizio pre-ruolo svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e il contrasto della normativa nazionale rilevante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, dotata di efficacia diretta, e con il principio dalla stessa posto di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato. In particolare, il riferimento è all'art. 485 d.lgs. 297/1994, nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”.
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Va richiamato il consolidato orientamento di legittimità e di merito che ha ritenuto la citata normativa interna in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato, in quanto il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste invece per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio non è giustificato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva 1999/70, così come