Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2024, n. 673
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Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. G C, all'esito dell'udienza del 18.04.2024, sostituita
interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e
pubblicato, in data 08.05.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 739 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1
Roma, via G. Palumbo n. 26, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n.
99, presso lo Studio dell'Avv. Giulia TORCHIANI, rappresentata e difesa
dall'Avv. M G in forza di procura speciale in calce al ricorso
introduttivo;
opponente
contro
2. nato a Iglesias (SU), il 16.05.1960, ivi residente, via dei Parte_2
Lecci n. 13, elettivamente domiciliato in Settimo San Pietro (CA), via Lanusei n.
pagina 1
29, presso lo Studio dell'Avv. B PORCU, che lo rappresenta e difende in
forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“Il Tribunale di Cagliari, Giudice del lavoro designando, voglia
1. In accoglimento dell'opposizione e per le ragioni esposte, accertata la
responsabilità risarcitoria dell'opposto per le somme trattenute dall'opponente,
come specificate in narrativa, e il diritto della stessa di porle in compensazione
con le retribuzioni dovute, dichiarare il regolare adempimento da parte della
[...]
in relazione al pagamento delle retribuzioni dirette e differite maturate Pt_1
dall'opposto e la conseguente infondatezza della pretesa avanzata in via
monitoria.
2. Per l'effetto, dichiarare che il signor non ha diritto al pagamento Parte_2
di ulteriori importi in relazione ai titoli dedotti in ingiunzione e,
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1335/2018 (RG n. 4085/2018)
emesso dal Tribunale di Cagliari, Giudice del lavoro dott.ssa Emanuela Muscas,
in data 21/12/2018, notificato all'opponente a mezzo p.c.c. in data 11.1.2019.
3. In accoglimento della domanda riconvenzionale, per le ragioni specificate in
narrativa, accertare l'assenza della giusta causa delle dimissioni e, per l'effetto,
condannare il signor a pagare alla la somma di Euro Parte_2 Parte_1
3.663,76, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto di giustizia, a
titolo di indennità di mancato preavviso delle dimissioni;
in subordine,
pagina 2 compensando la stessa somma fino a concorrenza di quanto dovesse risultare
ancora dovuto all'opposto all'esito del presente giudizio.
4. Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa”.
Nell'interesse dell'opposto:
“il Giudice adito Voglia, rigettata ogni contraria istanza:
- accertare il diritto del signor ad ottenere le somme indicate nei Parte_2
conteggi allegati a titolo di retribuzione delle mensilità di gennaio, febbraio e
marzo 2018, 13 14 mensilità 2016, 2017 e 2018, nonché, a titolo di indennità di
mancato preavviso, TFR, indennità sostitutiva per ferie, ex festività e permessi
non goduti, per un importo totale di euro 11.140,60 (già al netto dell'acconto pari
a euro 3.272,79 corrisposto dalla opponente in data 24.05.18) e, per l'effetto
condannare la società a corrispondere in favore del signor Parte_1 Pt_2
il suddetto importo o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà
[...]
dovuto nel corso del presente procedimento;
- accertare l'assenza di responsabilità del signor per i danneggiamenti e le Pt_2
sanzioni indicate da nel ricorso introduttivo del procedimento e, per Pt_1
l'effetto, condannare tale ultima a rimborsare al ricorrente le somme
illegittimamente detratte, in misura pari a 703,60 euro o, in quell'altra misura
maggiore o minore che risulterà dovuta nel presente procedimento.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 335/2018 Parte_1
del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, depositato il 21.12.2018, su ricorso di
con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 8.810,17, Parte_2
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese e competenze del
procedimento monitorio, oltre accessori come per legge.
In specie, la società opponente ha rappresentato:
− di avere inviato, il 06.02.2018, al una raccomandata, anticipata a Pt_2
mezzo e-mail, con cui gli aveva comunicato una contestazione disciplinare per
assenza ingiustificata dal 29.01.2018, giorno in cui il ricorrente aveva cessato di
recarsi al lavoro, senza opporsi al trasferimento in altra zona, disposto il
22.01.2018;
− di avere risposto, con p.e.c. del 07.02.2018, alla comunicazione, trasmessa il 02.02.2018 dall'Avv. B PORCU, con cui quest'ultima aveva
impugnato, per conto del , la comunicazione di variazione della zona, a Pt_2
seguito di cui il ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza
dal 02.03.2018, pretendendo di fondarle sul mancato pagamento delle
retribuzioni;
− di avere sempre regolarmente corrisposto le competenze dovute, tramite
bonifico bancario;
− che il non aveva maturato alcun competenza per i mesi di Pt_2
febbraio e marzo 2018, in quanto aveva cessato di lavorare e, il 02.03.2018, aveva
rassegnato le sue dimissioni, con la conseguenza che non ha maturato l'indennità
sostitutiva del preavviso;
pagina 4
− di avere corrisposto, il 16.02.2018, a favore del ricorrente odierno, la
somma di euro 932,00, a saldo delle competenze maturate nel mese di gennaio
2018, decurtata delle somme trattenute per risarcimento di contravvenzioni e
danni al veicolo, della cui gestione il era responsabile, non coperti da Pt_2
assicurazione, e di avere pure corrisposto, il 08.07.2016, la somma di euro 102,00,
il 06.07.2017 la somma di euro 1.237,00 e, il 20.12.2017, la somma di euro
1.237,00, tutte a titolo di quattordicesima mensilità;
− che il ricorrente odierno aveva goduto di 3 giorni di ferie nel mese di
ottobre 2016, di 4 giorni, 5 giorni, 12 giorni, 5 giorni e 2 giorni, rispettivamente,
nel mese di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017;
− che il , alla data delle dimissioni, aveva maturato competenze a Pt_2
saldo per i seguenti importi lordi di euro 139,47, a titolo di permessi r.o.l. maturati
e non goduti, di euro 590,66 a titolo di ferie non godute, di euro 149,85, a titolo di
tredicesima mensilità maturata nell'anno 2018, di euro 1.048,98, a titolo di
quattordicesima mensilità maturata nell'anno 2018 e di euro 3.014,67, a titolo di
T.F.R.;
− di avere corrisposto, il 24.05.2018, la somma di euro 3.272,79, a saldo
delle competenze di fine rapporto, somma corrispondente a quella indicata nel
cedolino paga del mese di marzo 2018.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione.
In specie, egli ha esposto:
− di avere regolarmente prestato la propria attività lavorativa fino al
02.03.2018, giorno in cui si era dimesso, recandosi quotidianamente presso il
pagina 5
centro produzione/cottura, sito all'interno dei locali della Parte_3
[...]
− di avere, nei mesi di gennaio e febbraio, continuato a svolgere le mansioni di rappresentanza dell'azienda, tantoché, il 22.02.2018, egli opposto
aveva partecipato, in nome e per conto della società resistente, alla riunione
tenutasi presso il la cui presenza risulta anche dai verbali Org_1
redatti nell'occasione;
− di non avere percepito, a differenza di quanto affermato dalla Parte_1
la retribuzione del mese di gennaio 2018, in quanto il pagamento dell'importo di
euro 932,00, effettuato dalla società opponente, il 16.02.2019, era un mero
rimborso delle spese vive, anticipate da egli ricorrente nei mesi precedenti;
− di dover possedere due conti correnti bancari, su richiesta della società
opponente, uno per le retribuzioni e uno per i rimborsi delle spese anticipate,
tantoché lui opposto aveva aperto un conto corrente bancario presso la
su cui erano accreditati i rimborsi spese, e uno presso la Controparte_1
, su cui erano accreditate le retribuzioni;
CP_2
− che, appunto, la somma corrisposta dalla società convenuta, il
19.02.2018, era stata accreditata sul conto corrente attivato presso CP_1
e, pertanto, era un mero rimborso spese e non la retribuzione del mese di
[...]
gennaio 2018;
− di essere rimasto creditore delle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2018, con la conseguenza che le dimissioni da egli rassegnate erano
fondate su giusta causa, essendo, dunque, pure creditore dell'indennità di mancato
preavviso;
pagina 6
− che la non ha neppure provato di avere pagato i ratei di Parte_1
tredicesima e quattordicesima mensilità degli anni 2016 e 2017;
− di non avere mai usufruito, nel corso del rapporto di lavoro de quo, di
permessi, ragion per cui ha diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, e di
avere goduto di soli 3 giorni di ferie, avendo, pertanto, diritto alla relativa
indennità;
− che nessuno dei danneggiamenti ai veicoli, asseriti dalla società
opponente, è imputabile alla sua responsabilità, in quanto nessuno dei veicoli
indicati dalla era mai stato a lui assegnato, visto che le sole vetture Parte_1
avute a sua disposizione erano state due FIAT 500 X di colore bianco, due FIAT
500 L, una di colore bianco e una grigia, una FIAT Tipo Station Wagon e una
OPEL Astra;
− che i veicoli danneggiati, per cui la resistente aveva applicato le
detrazioni sugli importi corrisposti a egli opposto, erano, in realtà, stati utilizzati
da Direttore Gestionale per il territorio;
Parte_4
− di non essere mai stato alla guida del veicolo aziendale, nelle circostanze
di tempo e di luogo, indicate nel verbale di contestazione, a seguito di cui era stata
disposta la sanzione amministrativa.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'opposizione proposta dalla è fondata e deve essere accolta, Parte_1
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