Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 3035
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Testo completo
N. R.G. 6231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/07/2021, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6231/2021 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (già difesa dall'avv.FEDERICA BALLABIO che ha rinunziato al mandato con atto depositato in data 24 luglio 2024);
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sesto San Giovanni (MI), Via Sottocorno n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Moreschi
e dall' Avv. Erica Maria Emilia Nasti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Via Sant'Agnese n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. I, c.p.c.: Parte_1 “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Sig. il CP_1
11/06/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, parte 1, atto n. 845, anno
1996;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione presso il padre, Persona_1
e il diritto per la madre di tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- un mese durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
in subordine: dare incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione e la gestione degli incontri tra madre e figlio;
- assegnare la casa coniugale al padre nell'interesse del figlio minore;
- disporre a carico del marito la corresponsione a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- rigettare la domanda avanzata dal resistente di disporre un contributo di mantenimento del figlio minore a carico della madre, con conseguente richiesta di esonero della Sig.ra dalla Parte_1
corresponsione dello stesso e/o di disporre il regime di mantenimento diretto del figlio minore
da parte di entrambi i coniugi, con spese straordinarie a carico integrale del padre. In via R_
subordinata: nel denegato e non creduto mancato accoglimento di esonero/regime di mantenimento diretto del figlio minore, disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore per un importo mensile determinato nel minimo ritenuto di giustizia, con spese straordinarie a carico integrale del padre.
Si chiede, altresì, all'autorità giudicante, stante la difficile determinazione della situazione patrimoniale del resiste, così come esposto negli atti difensivi di parte ricorrente, di valutare di disporre le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria e/o ordinare al resistente la produzione in giudizio degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registati, nonchè di quote sociali.”
CONCLUSIONI per , così come rassegnate all'udienza del 23/10/2024: CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e . CP_1 Parte_1
Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore fino al R_ raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso mediante il versamento di un assegno mensile che si indica in €300,00 rivalutabili, salva migliore e diversa valutazione da parte del
Tribunale.
Disporre altresì che la madre contribuisca al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche affrontate dal padre nell'interesse del figlio, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.'
***
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, ha proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 11/06/1996.
Le parti si sono separate una prima volta alle condizioni concordate e omologate con decreto di questo
Tribunale in data 12 dicembre 2013, concordando affidamento congiunto dei figli e loro collocamento presso la madre, alla quale è stata in un primo tempo assegnata la casa coniugale.
Successivamente le parti, dopo un breve ricongiungimento, si sono nuovamente separate alle condizioni concordate all'udienza presidenziale del 8 gennaio 2016 ed omologate con decreto collegiale 14 gennaio 2016, prevedendo in sintesi : affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore (nato il [...]), sua collocazione presso il padre assieme ai figli R_
maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]), assegnazione della Persona_2 Per_3
casa coniugale al padre, mantenimento diretto - da parte del padre - dei figli minori e maggiorenni con lui conviventi. Era inoltre previsto un assegno di mantenimento, a carico del sig. in favore CP_1 della SIa dell'importo di €300,00 mensili, oltre rivalutazione, ed il versamento di Parte_1
una caparra per una casa in locazione.
In questo giudizio la ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel
Dott.ssa Ethel ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/07/2021, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6231/2021 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (già difesa dall'avv.FEDERICA BALLABIO che ha rinunziato al mandato con atto depositato in data 24 luglio 2024);
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Sesto San Giovanni (MI), Via Sottocorno n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Moreschi
e dall' Avv. Erica Maria Emilia Nasti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Via Sant'Agnese n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. I, c.p.c.: Parte_1 “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il Sig. il CP_1
11/06/1996, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, parte 1, atto n. 845, anno
1996;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione presso il padre, Persona_1
e il diritto per la madre di tenere il figlio con sé:
- a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- un mese durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno;
in subordine: dare incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione e la gestione degli incontri tra madre e figlio;
- assegnare la casa coniugale al padre nell'interesse del figlio minore;
- disporre a carico del marito la corresponsione a favore della moglie di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- rigettare la domanda avanzata dal resistente di disporre un contributo di mantenimento del figlio minore a carico della madre, con conseguente richiesta di esonero della Sig.ra dalla Parte_1
corresponsione dello stesso e/o di disporre il regime di mantenimento diretto del figlio minore
da parte di entrambi i coniugi, con spese straordinarie a carico integrale del padre. In via R_
subordinata: nel denegato e non creduto mancato accoglimento di esonero/regime di mantenimento diretto del figlio minore, disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore per un importo mensile determinato nel minimo ritenuto di giustizia, con spese straordinarie a carico integrale del padre.
Si chiede, altresì, all'autorità giudicante, stante la difficile determinazione della situazione patrimoniale del resiste, così come esposto negli atti difensivi di parte ricorrente, di valutare di disporre le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria e/o ordinare al resistente la produzione in giudizio degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobile e beni mobili registati, nonchè di quote sociali.”
CONCLUSIONI per , così come rassegnate all'udienza del 23/10/2024: CP_1
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e . CP_1 Parte_1
Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore fino al R_ raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso mediante il versamento di un assegno mensile che si indica in €300,00 rivalutabili, salva migliore e diversa valutazione da parte del
Tribunale.
Disporre altresì che la madre contribuisca al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche affrontate dal padre nell'interesse del figlio, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.'
***
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, ha proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 11/06/1996.
Le parti si sono separate una prima volta alle condizioni concordate e omologate con decreto di questo
Tribunale in data 12 dicembre 2013, concordando affidamento congiunto dei figli e loro collocamento presso la madre, alla quale è stata in un primo tempo assegnata la casa coniugale.
Successivamente le parti, dopo un breve ricongiungimento, si sono nuovamente separate alle condizioni concordate all'udienza presidenziale del 8 gennaio 2016 ed omologate con decreto collegiale 14 gennaio 2016, prevedendo in sintesi : affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore (nato il [...]), sua collocazione presso il padre assieme ai figli R_
maggiorenni (nata il [...]) e (nato il [...]), assegnazione della Persona_2 Per_3
casa coniugale al padre, mantenimento diretto - da parte del padre - dei figli minori e maggiorenni con lui conviventi. Era inoltre previsto un assegno di mantenimento, a carico del sig. in favore CP_1 della SIa dell'importo di €300,00 mensili, oltre rivalutazione, ed il versamento di Parte_1
una caparra per una casa in locazione.
In questo giudizio la ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile sostanzialmente alle medesime
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