Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 161

TRIB Milano
Sentenza
11 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Milano
Sentenza
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 161
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 161
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 1046/2024 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 1046/2024 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 3.9.2024, da:
CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI MILANO (c.f. 80038030153), con sede legale in Milano, in via San Luca n° 6, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Dario Firsech, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marcucci (c.f.
[...]- giovanni.marcucci@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Milano, viale Monte Nero n.17 (Fax 02/5514452), giusta procura alle liti allegata al ricorso, difensore che a norma dell'art. 10, D.L.vo 14/2019, chiede di ricevere ogni successiva comunicazione relativa a codesta procedura a mezzo fax (02/5514452) o posta elettronica
(giovanni.marcucci@milano.pecavvocati.it),
1

nei confronti di
EDIL NH SERVICE S.A.S. DI HA IC, con sede legale a ET AN
(MI) VIA FRATELLI CERVI 3 cap 20019 Domicilio digitale/PEC nhservicesas@pec.it
Numero REA MI – 2520940 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
10281790963; del socio accomandatario illimitatamente responsabile HA IC Nato in ROMANIA
(ROMANIA) il 02/12/1975 Codice fiscale: [...];
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla società debitrice EDIL NH SERVICE S.A.S. DI HA IC del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e della delega al giudice relatore a mezzo PEC, con ricevuta di consegna, avvenuta a cura della cancelleria in data 9.9.2024, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di almeno quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta la prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data
16.10.2024;
• quanto al socio accomandatario illimitatamente responsabile HA IC, essendo il socio una persona fisica non obbligata a munirsi del domicilio digitale e non essendo stato rinvenuto il destinatario presso la residenza di Settimo Milanese Via Fratelli Cervi n. 3, del deposito presso la Casa Comunale di Settimo Milanese è stata data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione in data 5.2.2025, con avviso di ricevimento partecipante l'avvenuto deposito spedito mediante raccomandata in data
13.2.2025 e con perfezionamento della notifica in quest'ultima data – senza necessità di prova della consegna (che in ogni caso risulta avvenuta il 17.2.2025 secondo il report di Poste
Italiane) – come previsto dall'art. 40 comma 8 CCII e come attestato dall'ufficiale giudiziario, risultando rispettato il termine di quindici giorni anteriori all'ultima udienza tenutasi in data
5 marzo 2024;
OSSERVA
La competenza territoriale
2
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e successive modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a ET
AN (MI) VIA FRATELLI CERVI 3 cap 20019;
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali
• La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta di “lavori edili”;
• La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta dal decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del
27/09/2019
, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del
01/12/2016). Ne discende, dunque, che trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi