Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 173
TRIB Roma
Sentenza
9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31426/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
QU IC ([...]) rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti CIRO CUTILLO e
FRANCESCO RAUCCI (rg. 31426/2024) e dall'Avv.to CIRO CUTILLO
(rg. 32304/2024)
ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF:80185250588) resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie – personale docente a tempo determinato
Conclusioni:
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 31426/2024“- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa PA IC, all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.075,92 per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.”
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 32304/2024: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa PA IC, all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2020/2021, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 869,43 per l'anno scolastico
2020/2021, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
1.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del
2012
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a
Pag. 2 di 13 tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
1.2. Gli interventi del legislatore del 2012
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
Pag. 3 di 13 disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Pag. 4 di 13
In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31426/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
QU IC ([...]) rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti CIRO CUTILLO e
FRANCESCO RAUCCI (rg. 31426/2024) e dall'Avv.to CIRO CUTILLO
(rg. 32304/2024)
ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF:80185250588) resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie – personale docente a tempo determinato
Conclusioni:
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 31426/2024“- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa PA IC, all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.075,92 per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.”
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 32304/2024: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa PA IC, all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2020/2021, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 869,43 per l'anno scolastico
2020/2021, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
1.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del
2012
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a
Pag. 2 di 13 tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
1.2. Gli interventi del legislatore del 2012
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
Pag. 3 di 13 disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Pag. 4 di 13
In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
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