Trib. Forli, sentenza 29/01/2025, n. 41
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 362/2024, promossa da:
ON UI (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
VALLE ALESSANDRO (c.f. [...]) e dall'avv. ANTONELLI
ROBERTO (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Forlì Via Allegretti n. 17
ATTORE
CONTRO
DE IN RA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. PIRRO FERDINANDO (c.f. [...]) e dall'avv. ANDREOZZI
RA (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito ad Aversa, Via Orazio n. 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- accertato e dichiarato che il sig. De NZ AE è venuto meno all'obbligo restitutorio nascente dal “pactum fiduciae” prelevando le somme accreditate sulla carta prepagata “Postepay Evolution” senza restituirle al legittimo proprietario, OM
UI, per l'effetto condannare il sig. De NZ AE alla restituzione in favore del sig. OM UI dell'importo complessivo di Euro 29.871,10, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig. De
NZ AE in comparsa di risposta.
- Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. De NZ
AE al risarcimento dei danni patiti dal sig. OM UI da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del
31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.
- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertato e dichiarato l'indebito arricchimento del sig. De NZ AE nei confronti del sig. OM UI, condannare il sig. De NZ AE ad indennizzare il sig. OM UI dell'importo complessivo di Euro 29.871,10, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig. De NZ AE in comparsa di risposta.
- Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. De NZ
AE al risarcimento dei danni patiti dal sig. OM UI da liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del
31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.
- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., qui da intendersi per
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ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa. Impugna e contesta tutto quanto avversamente prodotto, dedotto ed eccepito giacchè infondato sia in fatto che in diritto e chiede che la causa venga decisa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione notificata a mezzo posta il 07/02/2024 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 23/02/2024, ON UI ha convenuto in giudizio il cugino
DE IN RA deducendo che
- il 25/07/2017 si erano recati insieme presso l'Ufficio postale di Aversa, via De Chirico per richiedere il rilascio di una carta prepagata (“Postepay Evolution”) intestata a De
NZ AE ma con l'accordo che la stessa sarebbe rimasta nella sua esclusiva disponibilità al fine di accreditarvi i propri risparmi senza il rischio di subire eventuali pignoramenti da parte dei propri creditori;
- l'Ufficio Postale di Aversa aveva rilasciato a nome del De NZ la carta prepagata
“Postepay Evolution” n. 5333.1710.4768.1 con codice IBAN IT 12 O
0760105138288053188054 che era rimasta nella sua esclusiva disponibilità, dalla data di emissione del 25/07/2017 fino alla scadenza di validità del giugno 2022;
- su tale carta aveva effettuato “ricariche” con i propri risparmi per complessivi €
39.946,00 e prelievi in contanti su ATM o tramite POS per complessivi € 9.910,00, portando il saldo contabile alla data del 02/05/2022 a € 29.976,10 al netto degli importi trattenuti nel corso degli anni dalla Poste Italiane S.p.A. per complessivi € 60,00 per i canoni annui (€ 50,00) e per le imposte di bollo (€ 10,00), come emergeva dall'estratto conto relativo alle operazioni dal 25/07/2017 sino al 02/05/2022;
- ad inizio luglio 2022, la carta era stata ritirata dall'ATM di Poste Italiane S.p.A. nel corso di un tentativo di prelievo a seguito dell'intervenuta scadenza della carta prepagata;
- il De NZ, venendo meno agli accordi intercorsi, non gli aveva trasmesso la nuova carta prepagata sostitutiva inviatagli da Poste Italiane S.p.A. quale titolare apparente della carta, accampando una serie di scuse;
- in data 22/05/2023 era stato accreditato sul proprio conto corrente acceso presso l'ufficio Postale di Gardone Val Trompia l'importo di € 105 quale saldo attivo esistente
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sulla carta prepagata al momento della sua estinzione avvenuta in data 23/05/2023 presso l'Ufficio postale di Cesenatico con rimborso di € 1,86 per canone non goduto;
- solo nel mese di settembre 2023 era riuscito ad ottenere dal De NZ la fotografia dell'estratto conto della