Trib. Vicenza, sentenza 05/01/2025, n. 8

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 05/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 8
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2896/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 2896/2019 promosso da:
NA TO (C.F. [...]) e R.L. IMMOBILIARE S.R.L. (C.F.
04947690964), con il patrocinio dell'Avv. BOMBARDA ANDREA ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Creazzo, via Pizzamerlo n. 4/a
ATTRICI contro
SE DA AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. FAEDO
DARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzignano, Piazza Campo Marzio n. 15
CONVENUTO con la chiamata in causa di
MA BA (C.F. SBBMRZ81B02H2654G), con il patrocinio dell'Avv. MOLON
CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio Maggiore, Viale Europa n.
62
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. RT EP e R.L. RE Srl convenivano in giudizio AL DE US.
pagina 1 di 14
Il giudizio, promosso con ricorso in via di riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., veniva iscritto in data 26.04.2019 al n. R.G. 2896/2019.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto che nel corso del 2017 RT EP e RL
RE avevano convenuto in giudizio AL DE US innanzi al Giudice di Pace di
Vicenza e che il giudizio così promosso, iscritto al n. R.G. 2800/2017, si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 56/2019 pubblicata in data 25.01.2019 e comunicata in data 08.02.2019, con la quale il Giudice di Pace di Vicenza aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Vicenza, assegnando termine di legge per la riassunzione del giudizio (doc. 1 attori).
Rilevato che le attrici intendevano dunque riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale, il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace veniva testualmente ritrascritto nel corpo del ricorso per riassunzione, ove veniva pertanto dedotto:
- che RT EP e RL RE erano condomine del Condominio “Tra Alpini”, corrente in
Arzignano, in Piazza Marconi;

- che il convenuto AL DE US era a propria volta proprietario di un'unità immobiliare posta al piano terra dell'edificio condominiale e nella quale, sulla scorta di “regolare licenza”, veniva svolta un'attività di bar e somministrazione di bevande sotto l'insegna “Money Bar”, da ultimo “affidata” a tale AD ZI (ricorso, pag. 2);

- che l'attività del locale disturbava “la quiete dell'intero edificio e dei suoi occupanti” poiché, in particolare, “sembrava” che il bar non rispettasse alcun orario di chiusura e “nessuna regola di civile convivenza”;
i suoi avventori, oltre ad occupare il locale, sostavano anche “rumorosamente sotto il portico (di proprietà condominiale)” posto dinanzi al locale;
il gestore ed i suoi incaricati, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per depositare e prendere bottiglie e altri beni accedevano e recedevano da una cantina di pertinenza del locale, posta nell'interrato dell'edificio condominiale, sbattendo le porte e provocando “inutili e fastidiosi rumori” (ricorso, pagg. 2 e 3);

- che a più riprese era stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e che l'unico risultato che si era potuto ottenere era stato quello di veder sospesi i “rumori e gli schiamazzi” per il solo tempo “del passaggio della pattuglia” (ricorso, pag. 3);

- che nel corso del 2014, “su opportuna segnalazione” e all'esito di apposito sopralluogo, la Polizia
Locale di Arzignano aveva segnalato al Comune di Arzignano che la cantina predetta presentava delle non conformità (ricorso, pag. 3);

- che nel corso del tempo molti condòmini si erano lamentati “della situazione sia con l'amministratore
pagina 2 di 14 sia, di quando in quando”, rivolgendosi al Sindaco (ricorso, pag. 3);

- che il Condominio aveva un “regolamento accettato da tutti i proprietari”, che stabiliva “gli orari di esercizio delle attività commerciali e le modalità d'uso dei servizi condominiali” (ricorso, pag. 4, con rinvio al doc. 2);

- che il regolamento prevedeva in particolare all'art. 5 il “divieto di destinare le unità immobiliari … o comunque farne un uso incompatibile con il decoro e la tranquillità del fabbricato”, il divieto di
provocare rumori, schiamazzi ed eseguire danze, usare apparecchi radio e TV in modo da recare disturbo ai vicini” e il divieto di “mettere in funzione aspirapolvere lavastoviglie lavatrici ed analoghi elettrodomestici tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 23,00 e non prima delle ore
7,30 del giorno dopo” (ricorso, pag. 4);

- che in passato, in una controversia promossa innanzi al Giudice di Pace di Arzignano, il Condominio aveva raggiunto un accordo con l'allora gestore del locale (doc. 3);

- che l'accordo predetto era stato rispettato “forse solamente da quel gestore”, che era dunque necessario che esso fosse applicato da “ciascun gestore” e che, anzi, si doveva ordinare “al proprietario dell'immobile … di farlo rispettare pienamente inserendone il dettato in ogni singolo contratto di locazione si andasse a stipulare” (ricorso, pag. 4).
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni, le attrici riproponevano le medesime domande spiegate nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, chiedendo dunque a questo Tribunale di accertare che il convenuto non rispettava e non faceva rispettare il regolamento del Condominio, “diffondendo e provocando, anche tramite terzi, rumori molesti e cagionando disturbo alla pubblica quiete e al decoro” del Condominio;
di condannare il convenuto al rispetto del regolamento;
di condannare il convenuto al “pagamento di una somma, determinata anche in via equitativa, per ogni violazione commessa a far data dalla domanda” (ricorso, pag. 7).
2. AL DE US si costituiva eccependo in via preliminare che il giudizio era stato tardivamente riassunto dalle attrici e che esso, per l'effetto, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che il Condominio affacciava sulla piazza principale di Arzignano, che era punto di ritrovo noto a tutti
i cittadini e sulla quale affacciavano invero, oltre al bar per cui è causa, altri 7 bar, una pizzeria, una discoteca e altri “vari ambienti di ritrovo” (comparsa, pag. 9);

- che il Money Bar esercitava regolarmente la propria attività, che era gestita non dal convenuto, ma dal conduttore AD ZI;

pagina 3 di 14
- che mai alcuna sanzione amministrativa era stata comminata in relazione all'attività svolta all'interno del locale, che non era fonte di disturbo e che non ledeva in alcun modo il decoro dell'edificio condominiale;

- che, per altro, il locale affacciava su un porticato (quello menzionato di citazione) che era invero aperto al transito di chiunque, “di notte e di girono”, e ove “la gente normalmente e legittimamente” si fermava a chiacchierare (comparsa, pag. 11);

- che non esisteva alcuna delibera di approvazione di un regolamento condominiale;

- che nessun regolamento era stato menzionato nell'atto concluso dal convenuto per l'acquisito dell'unità immobiliare condominiale di sua proprietà;

- che la fotocopia che le attrici avevano prodotto sub doc. 2, assumendo che essa compendiava il regolamento menzionato in atto di citazione, era illeggibile, priva di firma e dunque inutilizzabile;

- che il convenuto contestava in radice l'esistenza stessa di un regolamento;

- che, in ogni caso, se mai il regolamento citato dalle attrici fosse risultato esistente, esso avrebbe dovuto dirsi inopponibile al convenuto, siccome non trascritto, né menzionato nell'atto di compravendita che egli aveva sottoscritto;

- che, infine, la clausola n. 5 del regolamento invocata dalle attrici era inconferente, afferendo essa ad attività differenti da quelle svolte entro il locale.
2.2. Tanto dedotto, il convenuto eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici (che a suo dire avevano spiegato un'azione che spettava invero al Condominio) e il proprio difetto di legittimazione passiva (rimarcando di essere totalmente estraneo all'attività di gestione del locale e di non avere alcuna “colpa” quanto ad eventuali “comportamenti errati ad opera del conduttore del bar”: comparsa, pag. 13) e chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa il conduttore AD ZI, per essere dallo stesso manlevato e “perché la sentenza” potesse “avere effetto nei suoi confronti” (comparsa, pag. 14).
3. Il terzo chiamato AD ZI, ritualmente evocato in giudizio dal convenuto, si costituiva dando dei luoghi di causa la medesima descrizione offerta in giudizio dal convenuto, confermando che l'attività del Money Bar era sempre stata svolta sulla scorta di regolari provvedimenti autorizzativi (docc. 1/5) ed eccependo in via preliminare, da un lato, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e, dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione passiva.
3.1. Ciò detto, in comparsa di costituzione veniva nel merito dedotto:
pagina 4 di 14
- che l'attività del Money Bar era stata sempre svolta nel rispetto dei predetti provvedimenti autorizzativi e del “buon senso civile e civico” e senza recare alcun disturbo (comparsa, pag. 3);

- che il convenuto non aveva “mai visto né sottoscritto alcun regolamento condominiale” (comparsa, pag. 3);

- che le attrici non avevano in ogni caso assolto all'onere di provare l'esistenza stessa del regolamento condominiale cui esse avevano fatto riferimento, per altro valorizzando una sua asserita clausola (la n.
5) invero inconferente;

- che le attrici non avevano assolto nemmeno all'onere di allegare quale danno fosse mai disceso dalla asserita (e non meglio identificata) violazione contestata in atto di citazione;

- che esse avevano per l'effetto spiegato una domanda risarcitoria del tutto infondata, per altro facendo valere in giudizio una pretesa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi