Trib. Velletri, sentenza 19/04/2024, n. 896

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 19/04/2024, n. 896
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 896
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 6687/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M V Presidente
dott.ssa P P Giudice rel.
dott.ssa S P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6687/2018 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MAGARAGGIA DEBORA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to CURTI FABIO;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4 dicembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 4.8.18 , premettendo che in data 15 ottobre 1995 aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in Roma con e che dalla loro unione in data in data 16 settembre Controparte_1
1997 in Roma è nata ed il 17 gennaio 1996 in Roma è nato chiedeva di “a) In via Per_1 Per_2 preliminare dichiarare la separazione personale dei coniugi ed per Parte_1 Controparte_1
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fatto addebitabile alla Signora per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Controparte_1
b) Per l'effetto disporre che i coniugi continuino a vivere separati ed economicamente autosufficienti provvederanno ognuno al proprio sostentamento. c) Nel merito assegnare la casa coniugale sita i a Via
Fontana Vecchia n°4/A (Via Bel Poggio Residence n. 1) di proprietà esclusiva del Signor Parte_1 allo stesso con quanto in esso contenuto. d) I figli e oggi maggiorenni e studenti non ancora Per_1 Per_2 autosufficienti continueranno a vivere rispettivamente con la madre e con il padre ed ognuno provvederà al mantenimento ed alle spese straordinarie del figlio con il quale vive. e) Per l'effetto dell'addebito condannare la Signora al risarcimento del danno in capo al Signor secondo equità e CP_1 Parte_1 comunque con condanna della stessa alle spese legali del seguente procedimento. f) Ordinare la riconsegna dell'autovettura mini Minor targata EF015HE e tutto ciò di cui la Signora si è indebitamente CP_1 appropriata. g) Riservandosi ancora sin d'ora di specificare la domanda o di replicare a quella di controparte successivamente alla sua costituzione con le concedende memorie ex art. 709 c.p.c”.
Con memoria di costituzione del 26 marzo 2019, si costituiva chiedendo di “a) In via Controparte_1 preliminare, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. Parte_1
per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
b) per l'effetto, i coniugi continueranno
[...] quindi a vivere separati, ma non essendo entrambi economicamente autosufficienti non provvederanno ognuno al proprio sostentamento;
c) nel merito: 1) assegnare la casa coniugale sita in Frascati (RM) a Via
Fontana Vecchia n°4/A (Via Bel Poggio), alla Sig.ra ed ai figli e con Controparte_1 Per_1 Per_2 quanto in esso contenuto, ad esclusione degli effetti personali del Sig. ;
2) disporre il Parte_1 mantenimento per la Sig. e per i figli e maggiorenni e studenti non Controparte_1 Per_1 Per_2 ancora autosufficienti, a carico del Sig. ;
d) per l'effetto dell'addebito condannare il Sig. Parte_1
al risarcimento dei danni in capo alla Sig.ra secondo equità e comunque con condanna Parte_1 CP_1 dello stesso alle spese legali del presente procedimento”.
Disposto un rinvio per trattative, all'udienza del 24.6.2019 il Presidente procedeva a sentire le parti e, stante l'impossibilità di conciliarle, con ordinanza del 16.7.2019 pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti. All'udienza del 29 gennaio 2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 20 ottobre 2021 il ricorrente rendeva l'interrogatorio formale chiesto da parte resistente;
con ordinanza del 12 novembre 2021 venivano rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale depositata da parte ricorrente in data 6 ottobre 2021 e quella articolata dalla resistente all'udienza del 20 ottobre 2021;
venivano inoltre rigettate le prove orali chieste dalle parti. All'udienza del 4 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la controparte ha aderito, Parte_1 deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente deve essere respinta, come d'altronde anche la domanda di addebito svolta dalla resistente per i motivi di seguito indicati.
Invero, per condiviso orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno
o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione;
il giudice inoltre nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge non potrà prescindere dall'esaminare anche
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la condotta dell'altro e procedere dunque ad una valutazione comparativa al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa pertanto considerarsi relativamente giustificato.
Di conseguenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico del coniuge, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi o da entrambi sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
In particolare l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che da essa sia in fatto riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può conseguentemente giustificare una pronuncia di addebito.
Deve, infine, premettersi che le valutazioni da compiersi in tema di addebito non possono basarsi sull'esame dei singoli episodi di
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