Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 73
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 r.g., introdotta da
ROMA (RM), 26/12/1968 , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. VANGHETTI MAURA;
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI C.F._2
EDMONDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma
di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di
volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale, sita in Roma, Viale Don Pasquino Borghi n. 200, di proprietà
della IGnora madre del signor , adibita a casa Parte_3 Parte_1
coniugale, resterà assegnata alla IG.ra , che continuerà a risiedervi Parte_2
unitamente ai figli (29.07.2003), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, la quale frequenterà liberamente il padre, come già avviene e Per_2
(16.01.2007);
b) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse
relative all'educazione, all'istruzione e alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2501/2024 r.g., introdotta da
ROMA (RM), 26/12/1968 , con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. VANGHETTI MAURA;
(IUGOSLAVIA, 28/04/1970 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI C.F._2
EDMONDO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Parte_2
separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma
di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di
volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
a) La casa coniugale, sita in Roma, Viale Don Pasquino Borghi n. 200, di proprietà
della IGnora madre del signor , adibita a casa Parte_3 Parte_1
coniugale, resterà assegnata alla IG.ra , che continuerà a risiedervi Parte_2
unitamente ai figli (29.07.2003), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, la quale frequenterà liberamente il padre, come già avviene e Per_2
(16.01.2007);
b) è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse
relative all'educazione, all'istruzione e alla
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