Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 748
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 552/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Pietro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 21/05/2024
contro
TR
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 8-9, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire, per i periodi dal 9.10.2019 al 10.6.2020;
dall'8.9.2021 al 30.6.2022;
dal 1.9.2023 al 30.6.2024, dell'importo previsto dall'art. 1, co. 121, della legge 107/2015, cd. Carta Elettronica Docenti e conseguentemente condannare il al TR pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.500,00 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese e competenze professionali, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il non si costituiva in TR giudizio
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1
All'udienza 4/12/2024, nella causa n. 552/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo: per la parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi;
nessuno compare per il . TR
Verificata la regolarità del contraddittorio, il giudice ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa la causa il giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente durante l'/gli anno/i scolastico/i elencati in ricorso p. 1, cfr. doc. 1 ric.
2019/20, 2021/22, 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
sia in forza di plurimi contratti fino al TR termine delle attività didattiche sia per supplenze brevi e saltuarie (a.s. 2019/20), come da documentazione prodotta da parte ricorrente.
Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.
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L'art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
2 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”.
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Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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Sotto il manto della Costituzione, che all'art. 35 impone alla Repubblica la “cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori”, alla formazione, definita “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell'Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che, rafforzato dalla protezione costituzionale, non sopporta esclusioni, irragionevoli distinzioni, discriminazioni.
In questa direttrice, assume rilievo, ad es. la sent. n. 32104/2022 della Sez. Lav. della Cassazione, dedicata al personale educativo. “Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria (…), emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e
4 istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. La sentenza pertanto è stata massimata: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Questo diritto fondamentale della persona del lavoratore e della lavoratrice si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici tra i quali anche la Carta Docente.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l'aggiornamento”, a
“diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. Anche in questo caso, una platea ampiamente inclusiva, ed un espresso riconoscimento normativo, legislativo, all'”autoaggiornamento”, del quale la Carta Docente rappresenta efficace momento di espressione.
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E con taglio specificamente orientato alle lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che, “nella misura del possibile”, i datori di lavoro
“dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, inserendosi anche