Trib. Velletri, sentenza 16/07/2024, n. 1143

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 16/07/2024, n. 1143
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1143
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1450 del ruolo generale dell'anno 2021, promossa
DA
IN IZ, elettivamente domiciliato in Velletri via Privata Jori n. 17, presso lo studio del procuratore Avv. Daniele Pietrosanti, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
INPS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Monte Compatri via Giuseppe Ciaffei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessia
Brandolini, rappresentato e difeso dai procuratori Avv. Massimiliano Morelli e Avv. Massimo
Boccia Neri
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2021 RO LA ha affermato di avere presentato all'Inps il 28 febbraio 2020 domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare in favore della nipote RA RC, ma che l'Istituto ha respinto tale domanda;
di avere presentato ricorso amministrativo in data 7 dicembre 2020, senza esito.
Il ricorrente ha affermato il proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare, per la nipote minore RA RC, dall'1 marzo 2015, e ha pertanto convenuto in giudizio l'Inps chiedendo al giudice di accertare tale suo diritto e la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, oltre interessi.


1.1. L'Inps nel costituirsi in giudizio ha affermato nel merito l'insussistenza del diritto. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

3. Il ricorrente ha domandato il riconoscimento del suo diritto agli assegni per nucleo familiare all'Inps, per la nipote RA RC, minore.

4.1. L'art. 2 d.l. 69/1988 prevede: “

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza,

i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi