Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/11/2024, n. 1069

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/11/2024, n. 1069
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1069
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 624/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 624/2024 R.G. promossa da
C.F , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1 agosto 1959;
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Fusilli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Piazza Duca d'Aosta n. 34
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il 18 P_ C.F._2 febbraio 1963;
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Amaduzzi come da procura allegata alla memoria costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n. 54/1
- convenuta - con l'intervento del
1 di 15 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;

- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che le condizioni di divorzio, così come stabilite nella sentenza di codesto Tribunale di Reggio Emilia n° 1123/2012, a far data dalla presente domanda siano modificate nel seguente modo:
- sia disposto che il Dr. versi alla Sig.ra a Parte_1 P_ titolo di assegno divorzile la somma di euro 800,oo (ottocento//oo) mensili, con aggiornamento annuale ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese;

- nulla sia disposto a favore della figlia oggi Persona_1 maggiorenne ed autonoma economicamente;

- sia disposto che il Dr. provveda direttamente ad Parte_1 esigenze economiche del figlio maggiorenne non autonomo Pt_2 fino al termine dei suoi studi, e comunque non oltre il mese di
[...] giugno 2024. Con vittoria di spese di giudizio e patrocinio in caso di opposizione.
Per PARTE CONVENUTA: chiede contrariis reiectis che l'Ill.mo Tribunale Voglia
In via principale di merito:
Respingersi la domanda relativa alla diminuzione dell'assegno divorzile poiché infondata e comunque non provata.
Revocarsi il mantenimento di Persona_1
Disporsi per il mantenimento a carico del sig. Parte_2 Pt_1 direttamente al figlio maggiorenne sino all'autosufficienza economica.
In via riconvenzionale:
Accertati i presupposti per il riconoscimento del TFR, condannare il ricorrente alla liquidazione della quota d'indennità di fine rapporto percepita dal sig. , ai sensi dell'art 12 bis l.898/1970, Parte_1
2 di 15 con riserva di quantificazione, alle modalità di cui in premessa, vista
l'assoluta assenza di documentazione attestante la liquidazione del
TFR.
In via istruttoria:
In difetto di produzione spontanea da parte del sig. nel Pt_1 prosieguo, ordinare ai sensi dell'art 210 cpc, l'esibizione della documentazione necessaria per la valutazione del reddito e della situazione patrimoniale complessiva, quali dichiarazione dei redditi ed estratti, proprietà immobiliari e di beni mobili etc., copia del prospetto della posizione di Fondenergia.
Ordinare la produzione del prospetto di liquidazione del TFR vista la risoluzione del rapporto lavorativo.
In difetto di produzione da parte del sig. , ordinare Parte_1
l'esibizione
-all'Inps Via Cintia n.42 Rieti del prospetto di liquidazione e del cedolino della pensione effettiva ed eventualmente ricalcolata rispetto alla missiva inviata 21/11/23,
-all'Agenzia dell'Entrate- Direzione provinciale di Rieti, della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni del sig. , Parte_1
-all' Eni spa Piazzale Enrico Mattei n.1 del prospetto di liquidazione del TFR maturato dal sig. alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro
-a Fondenergia Via Benedetto Croce n.6 00142 Roma, i dati relativi all'attuale posizione del sig. . Parte_1
In subordine, disporre indagini della Polizia Tributaria al fine di accertare la disponibilità, all'estero ed in Italia di somme di denaro, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi, titoli di credito, affinché si possa ricostruire la situazione patrimoniale/ reddituale del sig. Pt_1
In ogni caso con vittoria dei compensi di lite.

3 di 15 FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono genitori di Parte_1 P_
(nato il 1° aprile 1995) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
I rapporti tra le parti sono retti dalla sentenza n. 1123/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 giugno 2012 con cui, accogliendo le conclusioni congiunte e pronunciando lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, è stato posto a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla un assegno divorzile pari alla somma P_ mensile rivalutabile di € 1.550,00 e di provvedere integralmente al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza presso di lui con impegno da parte dello stesso a versare direttamente e anticipatamente a favore della prole le somme necessarie sostenute nel periodo di permanenza presso la madre.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 26 febbraio 2024, ha chiesto la riduzione dell'assegno Parte_1 divorzile ad € 800,00 al mese, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, ed il mantenimento diretto del figlio fino al Pt_2 termine dei suoi studi universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
3. Costituitasi in giudizio, , pur aderendo alla P_ domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia , ha Per_1 chiesto che il padre continui a farsi carico direttamente del mantenimento del figlio fino alla sua autosufficienza Pt_2 economica, nonché il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno divorzile e, in via riconvenzionale, ai sensi dell'art 12 bis l. 898/1970, la condanna dell'attore alla liquidazione a suo favore di una quota
d'indennità di fine rapporto percepita dall' Pt_1
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° marzo 2024 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
4 di 15
Omesso il deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. da entrambe le parti, alla prima udienza del 6 giugno 2024 queste ultime state sentite personalmente ed è stato esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Acquisita documentazione dall'INPS, alla udienza del 31 ottobre
2024 i procuratori delle parti, autorizzati dal giudice, hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza e rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le domande dell'attore sono fondate parzialmente fondate.
1.1. Va senz'altro revocato l'obbligo, a carico del padre, di mantenimento della figlia ventottenne , che, secondo la Per_1 concorde prospettazione delle parti, è economicamente autosufficiente.
1.2. L' chiede, altresì, che venga disposto a suo carico il Pt_1 mantenimento diretto del figlio fino al termine dei suoi studi Pt_2 universitari e comunque non oltre il mese di giugno 2024.
La domanda non può essere accolta.
, di anni 29 anni, da più di nove anni è studente Pt_2 universitario e, seppure formalmente residente presso la madre, da tempo vive in Islanda, mantenuto dal padre che gli versa direttamente le somme necessarie alle sue esigenze di vita.
Sulla base delle statuizioni divorzili l'odierno ricorrente già è tenuto – o comunque si è impegnato – a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio, non potendo il Tribunale porre un limite temporale predeterminato all'obbligo contributivo dei genitori e dunque stabilire un termine finale.
Con riguardo a tale domanda, dunque, l'odierna convenuta è priva di legittimazione passiva: infatti, se il padre dovesse cessare di adempiere a tale obbligo, sarà eventualmente il figlio , Pt_2
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ricorrendone i presupposti, a chiedere che il genitore continui a provvedere al suo mantenimento.
1.3. La domanda di riduzione dell'assegno divorzile è
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